Si tratta di un precedente importante in un periodo in cui si assiste di frequente a iniziative esecutive che hanno a oggetto anche polizze di ramo I, la cui natura assicurativa era considerata sostanzialmente inoppugnabile.
Le polizze vita di ramo I sono prodotti assicurativi e quindi impignorabili.
A stabilirlo è la Corte di Appello di Firenze in relazione a un contenzioso che ha coinvolto un cliente assistito da ADVANT Nctm.
La vicenda riguarda un soggetto terzo e due figli beneficiari, ai quali, a seguito del decesso del contraente, la compagnia aveva liquidato la prestazione.
Il fallimento dell’attività di uno dei due figli ha portato, tuttavia, all’avvio di una causa civile davanti al Tribunale di Pistoia sull’accertamento dell’effettiva natura della polizza (ritenuta, dai promotori della causa, un investimento finanziario e non uno strumento assicurativo) e, di conseguenza, sull’inefficacia (ex art. 44 della legge fallimentare) del pagamento della metà della prestazione effettuata dalla compagnia a favore del beneficiario poi fallito.
Il team del dipartimento regulatory - guidato da Benedetta Musco Carbonaro, partner di ADVANT Nctm, coadiuvata dall’associate Antonio Caruccio - ha seguito l’impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato inefficace la liquidazione della prestazione al beneficiario oggetto di fallimento, davanti alla Corte di Appello di Firenze nell’interesse della compagnia.
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