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    17.11.2017

    Nulla la donazione di strumenti finanziari e di denaro senza atto pubblico


    Le Sezioni Unite della Suprema Corte ritengono che si tratti di donazione diretta, soggetta ai vincoli di forma dell’art. 782, e non di donazione indiretta sottratta a detti vincoli.

     

     

     

    Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono finalmente pronunciate sul tema, dibattuto in giurisprudenza, se il trasferimento di strumenti finanziari e di denaro mediante disposizione bancaria integri una donazione diretta, come tale sottoposta a forma solenne, oppure una donazione indiretta, sottratta a tale forma.

     

    Il caso in esame, frequente nella prassi, è stato quello di un ordine alla Banca attraverso cui il de cuius ha trasferito in vita, ad un soggetto terzo estraneo alla sua famiglia, i titoli depositati presso l’istituto di credito. Il trasferimento è avvenuto con una semplice disposizione di c.d. “bancogiro”.

     

    L’erede del de cuius ha chiesto la restituzione di tali titoli, sul presupposto che il predetto trasferimento integrasse una donazione diretta avvenuta senza atto pubblico e dunque nulla.

     

    Nei due gradi di giudizio si sono alternate le due visioni giurisprudenziali in campo: in primo grado è stata affermata la natura di donazione diretta della disposizione, e ne è stata dunque dichiarata la nullità; mentre in grado di appello è prevalso l’orientamento sino a quel punto maggioritario, secondo cui i trasferimenti in esame costituiscono donazioni indirette, sottratte a forma solenne in forza del disposto dell’art. 809 c.c. e come tali valide.

     

    In particolare, l’inquadramento del trasferimento bancario di titoli e denaro come donazione indiretta muove dalla considerazione che l’accreditamento a favore del beneficiario sia il frutto di una operazione trilaterale eseguita da un soggetto diverso dal donante, ossia dalla Banca, in forza del rapporto di mandato che lega il donante e la Banca. E’ la Banca, attraverso il c.d. bancogiro, che attribuisce i beni al beneficiario. Non vi sarebbe, così, alcun atto diretto di liberalità tra il donante e il beneficiario, ragion per cui la donazione sarebbe, appunto, indiretta e pertanto non soggetta a forma solenne.

     

    La questione, giunta al vaglio della Suprema Corte, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite.

     

    Queste hanno affermano di non condividere l’orientamento sopra delineato e fatto proprio dalla Corte d’Appello, statuendo il principio secondo cui l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine del donante ha una funzione meramente esecutiva di un atto negoziale ad essa esterno, intercorrente tra il donante e il donatario.

     

    La Suprema Corte osserva infatti come il c.d. bancogiro, pur inquadrabile nello schema della delegazione di pagamento, non permette alla Banca di sottrarsi all’ordine di trasferimento impartito; e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione di pagamento vera e propria, dove l’art. 1269 c.c. consente al delegato di non accettare l’incarico. Pertanto, il trasferimento originante dall’operazione di bancogiro ha la propria causa nella donazione, diretta, intercorrente tra il disponente e il beneficiario, di cui lo stesso bancogiro è mero atto esecutivo. Si è, cioè, di fronte ad una donazione diretta ad esecuzione indiretta in ragione del deposito degli strumenti finanziari o del denaro presso la Banca.

     

    Le conseguenze giuridiche della pronuncia sono varie, e tutte di grande rilevanza concreta.

    1. Sotto un profilo sostanziale, la pronuncia ha un notevole impatto pratico, essendo nella prassi assai frequente che – soprattutto nell’ambito di rapporti di gestione patrimoniale – intervengano, durante la vita del de cuius, trasferimenti liberali di strumenti finanziari e di denaro. D’ora in avanti, tali trasferimenti, per essere validi, dovranno essere sorretti da atto pubblico, o dall’utilizzo di altri negozi giuridici che integrino genuinamente una donazione indiretta. In caso contrario, ossia per le ipotesi in cui il trasferimento avvenga con il solo ordine impartito alla banca, senza atto pubblico, la donazione degli strumenti finanziari e del denaro è nulla.
    2. Sotto un profilo processuale, invece, si può osservare come, alla morte del de cuius, i beni trasferiti senza la forma solenne (o senza altro strumento idoneo) concorreranno a formare l’asse ereditario, e potranno dunque essere rivendicati dagli eredi del de cuius nei confronti dei beneficiari della attribuzione senza che vi sia necessità di esperire l’azione di riduzione delle donazioni (di titolarità dei soli legittimari, nel solo caso di lesione della loro quota), ma semplicemente attraverso una domanda di rivendica (di titolarità di qualsiasi erede, e sempre esperibile).
    1. Sotto un profilo fiscale, infine, in quanto come noto le donazioni dirette sono soggette a tassazione, a differenza di quelle indirette. Inoltre, nel caso in cui venga esperita l’azione di rivendica, gli strumenti finanziari ed il denaro oggetto dell’azione concorreranno a formare l’asse ereditario rilevante anche ai fini della tassa di successione.

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Gian Carlo Sessa o Federico Corti.

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