Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (sentenza n. 4276/2023), ha dichiarato nullo in quanto discriminatorio il licenziamento intimato per asserita inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di un periodo di prova e formazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.
In particolare, il Tribunale, anche in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, partendo dall’assunto per il quale un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di vedersi applicare la normativa in materia di comporto rispetto a un lavoratore non disabile, ha accolto le domande del lavoratore, rilevando una duplice forma discriminatoria: indiretta, per effetto della forzata applicazione della disciplina ordinaria del comporto ad un disabile in condizioni di gravità già certificata (il quale è stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del comporto, perdendo il sostegno economico), nonché diretta, poichè il licenziamento è stato intimato unicamente in ragione della patologia, senza adottare “accomodamenti ragionevoli” (misure o rimedi idonei ad eliminare od anche solo attenuare la situazione svantaggiosa per il soggetto disabile), basandosi su un accertamento non definitivo e precludendo al ricorrente lo svolgimento effettivo del periodo di prova e formazione per il quale era stato assunto.
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