Il contributo mira a valutare l’utilità e la compatibilità delle proposte di modifica alla disciplina del project financing con il diritto dell’Unione Europea, avanzate per “compensare” la disapplicazione del diritto di prelazione del promotore imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Urban Vision.
Si evidenzia, da un lato, l’inutilità del dialogo competitivo per la gran parte delle procedure di project financing e comunque la sua praticabilità a diritto vigente; dall’altro, il rischio di incorrere nella violazione delle medesime norme europee rilevata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea prevedendo un punteggio premiale in gara riservato al promotore.
Lo scritto mette in luce che l’iniziativa privata è essa stessa un vantaggio per il promotore e che tale vantaggio è però compatibile con il diritto dell’Unione Europea. Sicché si propone una linea di intervento nell’eliminazione dell’obbligo di partecipare alla gara affinché il promotore possa ottenere il pagamento delle spese di progettazione e impostazione da parte dell’aggiudicatario (eventualmente aumentate da un premio per l’ideazione dell’operazione), così da incentivare la creazione di un “mercato delle proposte”, indipendente da quello per le concessioni.
Leggi il contributo integrale del nostro Francesco Follieri sul numero 3/2026 di Urbanistica e Appalti.