Negli ultimi anni, eventi meteo-climatici più intensi e frequenti aumentano la probabilità di danni fisici agli immobili (ad esempio da alluvione o frana) con impatti, in certi casi, sull’operatività delle imprese, anche in relazione alla possibile interruzione delle attività (fermo produzione, danneggiamento di scorte, etc).
In questo quadro, assume rilievo anche la dimensione finanziaria del rischio fisico. L’Approfondimento della Banca d’Italia n. 77 (febbraio 2026) stima che il 38% delle imprese non finanziarie italiane sia esposto a rischi idrogeologici, con differenze importanti per territorio e settore, e rileva che la copertura assicurativa riduce mediamente di circa la metà l’impatto dell’esposizione sulla probabilità di insolvenza a un anno. Il rischio meteo-climatico fisico diventa quindi un fattore che incide sul rischio di credito e, in generale, sulla resilienza economica dell’impresa.
È in questo contesto che si colloca l’obbligo della copertura c.d. “Nat Cat”, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024, art. 1, commi 101 e ss.) attuato mediante il Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 e ulteriormente disciplinato dal Decreto Legge n. 39/2025 convertito con la Legge n. 78/2025.
La disciplina impone alle imprese con sede legale in Italia, nonché alle imprese estere con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, che includono sismi, frane, alluvioni, inondazioni e esondazioni come definiti dall’art 3 decreto n.18/2025.
Sotto il profilo oggettivo, la copertura è riferita, in particolare, alle immobilizzazioni materiali individuate dal rinvio all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia:
terreni e fabbricati,
impianti e macchinari,
attrezzature industriali e commerciali.
L’obbligo di copertura è previsto unicamente per le immobilizzazioni di cui sopra utilizzate a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività di impresa: quindi l’imprenditore dovrà assicurare sia i beni propri sia i beni di terzi locati che siano strumentali rispetto alla sua impresa.
Qualora il proprietario dell’immobile utilizzato dall’imprenditore decida di assicurare l’immobile, l’imprenditore potrà evitare di assicurare il bene, ma sarà tenuto a raccogliere prova dell’esistenza della polizza e verificarne la correttezza e l’idoneità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa.
Qualora sia l’imprenditore stesso a stipulare la polizza sul bene in locazione utilizzato per la propria impresa, la legge prevede che l’eventuale indennizzo venga attribuito nella sua totalità al proprietario del bene che sarà tenuto aimpiegare le somme ricevute per il ripristino dei beni danneggiati o periti utilizzati dall’imprenditore. Qualora invece, il proprietario non intenda procedere al ripristino dei beni danneggiati o periti, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo ricevuto dal proprietario.
Le tempistiche di entrata in vigore dell’obbligo sono state dilazionate nel tempo per categorie di imprese e sono state oggetto di varie proroghe. Da ultimo, il cosiddetto Milleproroghe 2026 (Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2026, n. 49) ha disposto il differimento al 31 marzo 2026 per alcune categorie di imprese (pesca e acquacoltura e le micro e piccole imprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande o operano come imprese turistico-ricettive).
Giova ricordare che dell'inadempimento dell’obbligo assicurativo posto a carico delle imprese si dovrà tenere conto ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle erogate in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.
Anche in considerazione del fatto che le misure di prevenzione influenzano il costo del premio assicurativo, nonché dei rischi (di natura anche penale, di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché reputazionale) connessi alla compliance in materia ambientale, diventa quindi fondamentale per l’impresa pianificare sia la prevenzione che la risposta alle emergenze, restando sempre aggiornati sulla normativa applicabile.
Una prevenzione efficace richiede, tra l’altro:
una mappatura realistica degli scenari di rischio (anche fisico);
procedure interne che definiscano responsabilità e poteri decisionali;
piani di emergenza aggiornati;
tracciabilità di controlli, manutenzioni e verifiche periodiche;
una gestione rigorosa di eventuali sostanze pericolose.
Sul versante della risposta alle emergenze, è decisivo che l’impresa sia in grado di agire con tempestività e in modo organizzato, ad esempio in relazione alla gestione corretta delle comunicazioni e degli adempimenti verso le autorità competenti quando richiesti dalla normativa di settore o dalle autorizzazioni applicabili.
Nel contesto attuale, la gestione del rischio ambientale è infatti oggi un profilo di governance che può incidere direttamente su costi, continuità operativa e responsabilità.