“Interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi […]. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo”.
- Cass. Pen., sez. IV, n. 31210 del 19 maggio 2016 -
Il 4 novembre 2010, presso il deposito di raccolta e trattamento di rifiuti della Eureco s.r.l. a Paderno Dugnano, si sviluppava un incendio, a seguito del quale quattro operai della società perdevano la vita e altrettanti rimanevano feriti. L’incendio era stato innescato dal contatto del gas, sprigionato dai setacci molecolari stoccati in un cassone, con le parti calde del motore di un muletto che operava nelle vicinanze, e ulteriormente alimentato dal contatto con dei solventi e delle vernici infiammabili non distanti dal cassone.
Venivano tratti a giudizio per la morte e il ferimento degli operai, l’amministratore unico della società, imputato del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica ex art. 589, commi 1, 2 e 4, c.p. e di numerosi altri reati, nonché la stessa Eureco s.r.l. alla quale veniva contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.
Sia l’amministratore unico che la società venivano condannati in primo grado e la sentenza confermata in appello.
Proponevano quindi ricorso in Cassazione, adducendo entrambi cinque motivi di ricorso.
In particolare e per quel che qui rileva, la società deduceva con il secondo motivo di ricorso l’illogicità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui questa riconosceva il vantaggio dell’ente nel risparmio di spesa conseguito dalla società e derivante dall’inosservanza della normativa antinfortunistica.
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile i ricorsi, confermando le condanne degli imputati.
L’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 àncora l’affermazione di responsabilità nei confronti dell’ente alla circostanza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Interesse e vantaggio sono concetti autonomi e distinti, che possono sussistere anche alternativamente. L’interesse, in particolare, afferisce alla condotta dell’agente diretta a procurare un’utilità all’ente; il vantaggio, invece, va identificato nell’utilità conseguita dall’ente e alla quale la condotta dell’agente era finalisticamente orientata. L’introduzione nel novero dei reati presupposto di fattispecie colpose, quali sono quelle in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha suscitato alcune perplessità in merito alla compatibilità dell’elemento soggettivo del reato con il requisito dell’interesse o del vantaggio. La giurisprudenza, con orientamento pressoché costante, ha chiarito innanzitutto che, con riguardo ai reati colposi, la sussistenza dell’interesse o del vantaggio deve essere valutata facendo riferimento alla condotta e non già all’evento. Se, cioè, non può ravvisarsi un interesse o un vantaggio dell’ente nella morte o nelle lesioni di un lavoratore, ben può sussistere un interesse o un vantaggio dell’ente avuto riguardo alla condotta – commissiva o omissiva – che ha determinato l’evento. La seconda e ultima considerazione svolta dalla giurisprudenza, sul punto, è che non necessariamente l’utilità conseguita o che si intende conseguire deve consistere in un’utilità positiva (il compimento dell’atto non dovuto, nella corruzione; l’ottenimento di somme non dovute, nella truffa a danno dello Stato, etc.) ma può anche consistere in un’utilità negativa. Con particolare riferimento ai delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tale utilità negativa può ravvisarsi nel risparmio di spesa conseguente alla mancata adozione delle misure prescritte dalla normativa antinfortunistica e nel correlato incremento economico conseguente all’aumento della produttività.
A questo orientamento aderisce anche la sentenza in commento, nella quale è stata riconosciuta la sussistenza tanto dell’interesse quanto del vantaggio dell’ente. Si legge in motivazione che “interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi […]. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo”.
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