Articolo a cura di Jessica Facchini sul numero di Aprile di Private - Magazine del Private Banking
Novità in vista per il cosiddetto "istituto degli impegni", una modalità alternativa e innovativa di definizione del procedimento attualmente prevista — a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Capitali — dall'art. 196 ter del Tuf. I1 27 gennaio 2025 la Consob ha posto in consultazione alcune proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio in materia.
Spinta alla competitività
L'istituto degli impegni si inserisce tra gli interventi volti a favorire la competitività del mercato italiano, prevedendo la possibilità che il procedimento sanzionatorio venga anticipatamente definito senza che si giunga all'irrogazione delle sanzioni. Al fine di disciplinare la procedura in questione, è stata proposta l'introduzione nel Regolamento del nuovo Capo II bis, che definisce le modalità e le tempistiche di svolgimento delle singole fasi in cui si articola il sub-procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione, il destinatario può presentare al Servizio Sanzioni Amministrative una proposta di impegni, redatta sulla base di un modello allegato al Regolamento. La Consob è quindi tenuta a valutare la ricevibilità della proposta, previa eventuale richiesta di chiarimenti e precisazioni al soggetto interessato.
I casi di irricevibilità
Il Regolamento individua i casi di irricevibilità. Benché venga precisato che tale valutazione sia ancorata a criteri oggettivi, privi di contenuti discrezionali, alcune ipotesi previste, quali l'irrealizzabilità — anche in considerazione della capacità finanziaria del soggetto, in caso di proposte di ristoro economico — o la non suscettibilità di concreta e tempestiva attuazione della proposta sembrano in realtà presupporre (e anticipare) una valutazione di merito della proposta. Laddove la proposta superi il vaglio di ammissibilità, la successiva fase istruttoria prevede la trasmissione di una relazione recante valutazioni sulla proposta di impegni sia alla Commissione sia al proponente gli impegni, il quale ha il diritto di presentare osservazioni.
Gli step successivi
Segue l'eventuale consultazione: la Commissione — nel caso in cui lo ritenga opportuno — aia la possibilità di avviarla, al fine di acquisire le osservazioni di operatori di settore e terzi interessati (destinatari di cui si auspica una delimitazione). Nel corso dell'ultima fase, quella decisoria, la Commissione è chiamata a valutare la proposta di impegni e, all'esito, a disporre alternativamente l'approvazione della stessa — con possibile pubblicazione sul sito del provvedimento —, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio, ovvero il rigetto e disponendo in tal caso la prosecuzione del procedimento. La. Consob propone alcuni elementi, mutuandoli peraltro dalla normativa antitrust, che già prevede l'istituto, e introducendo quindi alcuni fattori di novità per la disciplina di settore che la Commissione dovrebbe tenere in considerazione al fine di assumere la propria decisione. Questi richiamano, nello specifico: (i) la gravità della condotta del proponente; (ii) la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi; nonché (iii) l'idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.
Limiti per le persone fisiche
L'istituto degli impegni risulterebbe maggiormente utilizzabile in caso di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, più facilmente sanabili mediante la presentazione di proposte "rimediali". Al contrario, non si ravvisano grandi possibilità di applicazione con riguardo lessico Facchini alle persone fisiche, soprattutto nell'ambito di procedimenti in tema di abusi di mercato. La possibilità per la Consob di procedere alla pubblicazione del provvedimento decisorio e degli impegni assunti — già prevista nell'art. 196 ter del TUF — potrebbe limitare i risvolti positivi sul piano reputazionale di cui dovrebbe beneficiare il proponente degli impegni e rendere meno appetibile l'istituto. L'espressa applicabilità dell'art. 195 bis del TUF, ad ogni modo, consentirebbe la pubblicazione in forma anonima del provvedimento o la non pubblicazione dello stesso, aprendo altresì alla possibilità di formulare eventuali istanze al fine di garantire la riservatezza degli atti del subprocedimento. La pubblicazione non dovrebbe dunque essere automatica.
Le questioni ancora aperte
II nuovo Capo II bis prevede infine le ipotesi di prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio che conseguono, rispettivamente, al rigetto della proposta di impegni o al verificarsi di determinate circostanze, specificamente individuate dal Regolamento. I termini di durata del procedimento dovrebbero nuovamente decorre a seguito del rigetto della proposta di impegni. In proposito, non pare tuttavia esser stato chiarito un aspetto che aveva destato alcune problematiche interpretative già in occasione dell'introduzione dell'art. 196 ter nel TUF relativo, in particolare, al raccordo tra la presentazione della proposta di impegni e l'(eventuale) presentazione di deduzioni, nel procedimento ordinario che abbia ripreso il corso: nel documento di consultazione non pare esser stato affrontato tale aspetto. La Consob è intervenuta sul Regolamento proponendo anche ulteriori modifiche. A tal riguardo, si segnala in particolare la proposta — che desta qualche perplessità — di modifica del regime di pubblicazione delle sanzioni: l'attuale previsione, secondo cui la pubblicazione del provvedimento deve essere necessariamente successiva all'effettiva notifica dello stesso al destinatario, sarebbe modificata nel senso di consentire in ogni caso la pubblicazione decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione.