Che cos’è il contratto di tolling?
Il termine “tolling” deriva dall’inglese “toll”, che in origine significa pedaggio, tariffa o, nell’ambito industriale, il compenso che viene pagato per l'utilizzo di un impianto di produzione o trasformazione. Il contratto di tolling, pertanto, è un contratto con cui un soggetto, il proprietario della materia prima, affida a un altro soggetto, titolare dell’impianto, la lavorazione o trasformazione di tale materia, mantenendone però la proprietà.
Nel contesto degli impianti di produzione di energia elettrica, e in particolare degli impianti di cogenerazione, il contratto di tolling si configura come un contratto ai sensi del quale un soggetto, c.d. toller, fornisce la materia prima (quale, tipicamente, il combustibile) a un altro soggetto, c.d. processor, titolare dell’impianto di cogenerazione e produzione affinché quest’ultimo produca, mediante l’utilizzo del materiale fornito dal toller, l’energia elettrica e termica che sarà successivamente riconsegnata al toller medesimo da parte del processor, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Più recentemente, si nota la diffusione del contratto di tolling da parte degli operatori di mercato anche ai sistemi di accumulo (“Contratto di Tolling”). In tale contesto, il Contratto di Tolling si configura come un accordo ai sensi del quale il soggetto proprietario dell’impianto di stoccaggio, l’asset owner (“Asset Owner”), rende disponibile la capacità dell’impianto medesimo per consentire ad un altro soggetto, il toller (“Toller”), di immettere, conservare e prelevare, a propria discrezione, l’energia elettrica dall’impianto di stoccaggio dell’Asset Owner, a fronte del pagamento, da parte del Toller, di un corrispettivo volto a remunerare la predetta messa a disposizione della capacità. Il Toller manterrà la proprietà esclusiva di tutta l'energia immessa, conservata e prelevata dall'impianto durante il periodo di durata del Contratto di Tolling.
Risulta evidente, dunque, che in quest’ultima configurazione del Contratto di Tolling non vi sia alcuna fornitura di materia prima né alcuna attività di produzione di energia elettrica. L’impianto di stoccaggio viene semplicemente messo a disposizione del Toller al fine di consentire a quest’ultimo di conservare l’energia elettrica per renderla, in un secondo momento, disponibile sul mercato valorizzandola secondo le sue esigenze.
La ratio sottesa al Contratto di Tolling
Con il Contratto di Tolling le parti intendono ripartire i rischi e le responsabilità correlati tanto all’attività di realizzazione di un sistema di accumulo quanto al successivo esercizio del sistema medesimo.
Più in particolare:
(i) l’Asset Owner si impegna a realizzare e raggiungere l’entrata in esercizio dell’impianto entro un certo termine e a mettere a disposizione la relativa capacità di stoccaggio in favore del Toller. L’Asset Owner, a seguito dell’entrata in esercizio, manterrà la responsabilità correlata alle attività di manutenzione, messa a disposizione e gestione dell’impianto in favore del Toller, percependo un corrispettivo da parte del Toller che garantirà all’Asset Owner il cash flow necessario a quest’ultimo per adempiere agli obblighi eventualmente assunti ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto per la realizzazione dell’impianto nel contesto di un più ampio progetto di finanziamento (c.d. finanza di progetto); mentre
(ii) il Toller si impegna ad utilizzare l’impianto in conformità ai cicli e alle procedure concordate nel Contratto di Tolling potendovi conservare l’energia elettrica nella sua disponibilità al fine di valorizzarla a propria discrezione, restando inteso che con riferimento all’impianto di stoccaggio, il Toller non assumerà alcun rischio di realizzazione e manutenzione dello stesso.
La struttura del corrispettivo nel Contratto di Tolling
Come descritto nei precedenti paragrafi, il Toller versa un corrispettivo all’Asset Owner per remunerare la messa a disposizione della capacità dell’impianto di stoccaggio da parte di quest’ultimo.
Tale corrispettivo può assumere diverse configurazioni:
(i) corrispettivo fisso: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MW della capacità resa disponibile ai sensi del Contratto di Tolling. In tal caso, le parti, pur avendo determinato il corrispettivo in misura fissa, potrebbero prevedere dei meccanismi di aggiustamento dello stesso al fine di tenere in considerazione l’effettiva disponibilità dell’impianto e la relativa efficienza nel periodo rilevante;
(ii) corrispettivo varabile: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MWh dei volumi di energia che sono immessi e conservati nell’impianto per ciascun periodo rilevante. Tale corrispettivo variabile potrà essere previsto come unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso;
(iii) revenue sharing: un valore percentuale dell’ammontare dei profitti realizzati dall’ottimizzazione dell’impianto da parte del Toller, ivi incluso quanto ottenuto dalla partecipazione ai mercati, che sarà attribuito all’Asset Owner, quale unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso e/o al corrispettivo variabile. Il revenue sharing potrà trovare applicazione quale unico corrispettivo, o componente del medesimo, a partire dal momento in cui decorrono gli obblighi relativi alla messa a disposizione della capacità in favore del Toller e di pagamento del corrispettivo, ovvero come modalità di ripartizione dei profitti ottenuti prima di tale momento, qualora l’entrata in esercizio dell’impianto intervenga in un momento antecedente rispetto al momento da cui decorre il pagamento del corrispettivo fisso e/o del corrispettivo variabile.
Il rapporto tra Contratto di Tolling e Capacity Market
Le posizioni e gli impegni delle parti ai sensi del Contratto di Tolling e il meccanismo di determinazione del corrispettivo sopra descritto potranno risultare maggiormente articolati se l’Asset Owner, con la medesima capacità messa a disposizione del Toller ai sensi del Contratto di Tolling, intendesse partecipare al mercato della capacità.
Il mercato della capacità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 379/2003 s.m.i, è, per l’appunto, un mercato organizzato e gestito da Terna basato sulla capacità messa a disposizione del sistema elettrico e volto al raggiungimento dell'adeguatezza della capacità produttiva disponibile nel sistema elettrico stesso assicurando il costante soddisfacimento della domanda nazionale di energia con adeguati margini di riserva.
Detto mercato si struttura come un sistema di aste (c.d. procedure concorsuali) volte a definire gli impegni di capacità assunti da ciascun partecipante al mercato e all’esito delle quali gli aggiudicatari saranno tenuti alla sottoscrizione di uno specifico contratto con Terna (“Contratto Capacity Market”). Ai sensi di detto contratto, l’assegnatario - che, ai fini di cui al presente articolo, risulta l’Asset Owner - si impegna a rendere disponibile a Terna la capacità aggiudicata all’esito delle procedure concorsuali valorizzando i corrispondenti volumi di energia elettrica sul mercato elettrico per il tramite del Toller a fronte del pagamento, da parte di Terna, all’assegnatario di un corrispettivo composto da una componente variabile e da una componente fissa.
Alla luce di quanto brevemente esposto e del fatto che la capacità dell’impianto di stoccaggio è gestita e valorizzata dal Toller, la coesistenza del Contratto Capacity Market e del Contratto di Tolling produce la necessità di disciplinare in quest’ultimo accordo gli ulteriori impegni a carico dell’Asset Owner e del Toller. Inoltre, il Contratto di Tolling dovrà configurare un sistema di flussi e un corrispettivo che tenga in debito conto la più complessa situazione giuridica e fattuale inerente all’impianto di stoccaggio di proprietà dell’Asset Owenr in tale contesto.
Invero, il Toller, anche in qualità di utente del dispacciamento dell’impianto, sarà il soggetto responsabile delle attività di immissione e prelievo dell’energia dall’impianto di stoccaggio, della gestione della disponibilità dell’impianto medesimo nonché della presentazione delle offerte sul mercato elettrico.
Più in particolare, il Contratto di Tolling, con riferimento alla partecipazione al mercato della capacità, dovrà disciplinare:
(i) la partecipazione alle Procedure Concorsuali, eventualmente limitando la possibilità per l’Asset Owner di partecipare ad alcune di esse a seconda del differente periodo di consegna;
(ii) l’impegno dell’Asset Owner a non partecipare al Meccanismo di Approvvigionamento della Capacità di Stoccaggio Elettrico (“MACSE”)[1], ad ogni ulteriore meccanismo, tra cui i meccanismi incentivanti, e/o ad un mercato che possa essere incompatibile con gli impegni assunti ai sensi del Contratto di Tolling e del Contratto Capacity Market;
(iii) gli specifici obblighi che il Toller dovrà assumere per consentire all’Asset Owner di adempiere agli obblighi, a propria volta assunti, ai sensi del Contratto Capacity Market;
(iv) la ripartizione del rischio relativo al corrispettivo variabile che dovrà essere versato al Gestore di Rete nell’ipotesi in cui le offerte siano eseguite ad un prezzo superiore allo strike price;
(v) i rimedi contrattuali applicabili nel caso in cui l’Asset Owner risulti inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto Capacity Market, qualora tali inadempimenti siano attribuibili ad atti, omissioni o inadempimenti del Toller ai sensi del Contratto di Tolling.
In generale, il Toller avrà il diritto di dispacciare l'impianto, a sua discrezione, su tutti i mercati disponibili, purché la partecipazione a tali mercati sia sempre conforme alle regole del Mercato della Capacità e non influisca negativamente sulla partecipazione allo stesso da parte dell’Asset Owner.
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[1] Il MACSE è stato introdotto con delibera ARERA n. 247/2023, in attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 210/2011.