Il 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul nucleare (il “DDL Nucleare” o “DDL”).
Per una più compiuta analisi del documento appare utile approfondire anche i contenuti della relativa relazione illustrativa (“Relazione Illustrativa”) per la quale il DDL delega il Governo a definire un quadro normativo per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile idoneo ad attrarre investimenti privati e pubblici e si inserisce nelle politiche strategiche volte ad “assicurare l’approvvigionamento, lo sviluppo economico, la sovranità nazionale e l’indipendenza del paese” nel contesto geopolitico, nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione e puntando anche alla “sostenibilità dei costi per gli utenti finali (domestici e non) e la competitività del sistema industriale”.
SMR, AMR, microreattori e fusione: nuove tecnologie che rimuovono gli ostacoli di ordine costituzionale e rispetto del principio della neutralità tecnologica
In questo ampio scenario, il Governo ritiene necessario dotarsi di una fornitura di energia elettrica prodotta in modo continuativo nel tempo essendo convinto che gli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica difficilmente potrebbero essere raggiunti con le sole fonti rinnovabili, caratterizzate dalla non-programmabilità e dalla non completa prevedibilità della produzione richiamando quindi il secondo scenario tracciati nel PNIEC, secondo i quali, al 2050, l’energia nucleare potrà coprire tra l’11% e il 22% della domanda, con 8-16 GW di capacità nucleare installata.
La Relazione Illustrativa sottolinea che le tecnologie - SMR (Small Modular Reactor), gli AMR (Advanced Modular Reactor), i microreattori e l’energia da fusione nucleari – oltre ad essere ancora in corso di sviluppo dovrebbero assicurare elevati standard di sicurezza ed efficienza. Ne consegue che, l’intervento normativo in essere non troverebbe alcun ostacolo nei referendum con cui l’Italia ha rinunciato, nel 1987 e nel 2011, alla produzione di energia da fonte nucleare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che vede un limite discendente dalle precedenti abrogazioni referendarie, solo se, nel corso del tempo, non si fosse “determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto” (Corte costituzionale, Sent. 199/2012).
La Relazione Illustrativa richiama anche il principio della neutralità tecnologica per il quale dovrebbe essere il mercato a scegliere tra le varie opzioni quelle più efficaci e competitive. Ad oggi non si dispone, tuttavia, di informazioni in merito al costo delle nuove tecnologie.
Prossimi passi: i relativi termini eccedono la durata della legislatura
In particolare, l’art. 1 del DDL, richiamando le finalità già analizzate, prevede che il Governo eserciti la delega entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, adottando uno o più decreti legislativi per disciplinare la produzione di energia nucleare in Italia, anche ai fini della produzione di idrogeno. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive, anche al fine di redigere un testo unico.
È quindi assai concreta la probabilità che un completo quadro regolatorio applicabile a nuovi investimenti nella produzione di energia da fonte rinnovabile non sarà definito nel corso dell’attuale legislatura.
Le previsioni del DDL
Tra le altre, la delega ha ad oggetto:
(i) la predisposizione di una disciplina organica dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare, dalla sperimentazione e progettazione, all’autorizzazione degli impianti, al loro esercizio, fino alla gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza garantiti e validati dagli organismi internazionali e sovranazionali;
(ii) la consegna da parte dei promotori dei progetti di adeguate garanzie finanziarie e giuridiche per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti e per i rischi, anche a loro non direttamente imputabili, derivanti dall’attività nucleare;
(iii) la disciplina delle modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile;
(iv) la disciplina della sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di stoccaggio temporaneo nonché, qualora non processabile, riciclabile o riutilizzabile, di smaltimento definitivo, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;
(v) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale;
(vi) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;
(vii) La disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche mediante istituzione di un’autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia.
All’art. 3 il DDL fissa i principi e i criteri direttivi guida per l’elaborazione dei decreti legislativi, tra cui:
(i) quanto agli aspetti autorizzativi: a) la previsione di un unico titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio degli impianti che costituisca anche variante ai vigenti strumenti urbanistici; b) la previsione che gli interventi sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; c) la previsione di procedimenti abilitativi integrati che coinvolgano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni della costituenda autorità indipendente;
(ii) quanto agli aspetti economici, di garanzia e incentivanti: a) la previsione di adeguati strumenti finanziari, con oneri a carico del soggetto abilitato, a garanzia della gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, fino allo smantellamento finale, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; b) l’individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell’esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all’esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall’esercente stesso; c) la determinazione dei criteri per l’attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli operatori.
L’ubicazione degli impianti
Resta poi il tema di dell’ubicazione delle nuove centrali e dei depositi di scorie nucleari in un Paese dove le comunità fanno spesso fatica ad accettare anche l’installazione di moduli fotovoltaici e pale eoliche. Non a caso non mancano riferimenti ai contesti territoriali quali la “promozione e valorizzazione dei territori interessati”, “la previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell’impianto, privilegiando modalità fondate su accordi tra il soggetto medesimo e le amministrazioni interessate”, il “rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione con il “circuito” degli enti territoriali per tutti i casi in cui è costituzionalmente necessario il loro coinvolgimento”, la “previsione di forme di informazione capillare nei confronti delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, nonché di consultazione delle medesime”.