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    19.11.2024

    Uniformata l'attività di concessione dei prestiti dei Fia


    A cura di Lorenzo Macchia per Fondi & Sicav

    La Direttiva (Ue) 2024/927 del 13 marzo 2024 (la cosiddetta Aifmd 2) riconosce, per la prima volta a livello europeo, la possibilità di istituire fondi di investimento alternativi che erogano prestiti.

    In ambito domestico (fenomeno presente anche in altri stati membri), già da diversi anni la normativa di riferimento concede ai Fia italiani e Ue di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai consumatori. Del resto, i fondi di investimento che erogano prestiti sono una fonte di finanziamento alternativo e valido per l'economia reale.Tali fondi possono fornire finanziamenti essenziali alle piccole e medie imprese per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali tipiche del canale bancario. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale a uniformare all'interno dell'Unione l'attività di concessione di prestiti da parte dei Fia.

     

    La direttiva

    La citata direttiva stabilisce che il “Fia concedente prestiti” deve (i) avere una strategia di investimento consistente principalmente nel concedere prestiti oppure (ii) erogare finanziamenti per un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del valore patrimoniale netto del fondo stesso. Tramite un approccio estensivo si ricomprende all'interno del perimetro dell'attività di concessione di prestiti non solo le ipotesi in cui il Fia eroga direttamente il credito in qualità di prestatore originario, ma anche i casi in cui concede un prestito indirettamente tramite un terzo o una società veicolo che concede il prestito per o per conto del Fia, o per o per conto del gestore in relazione a esso. Per evitare l'elusione strumentale della normativa in esame sono considerate, quali attività di concessione di prestiti e dunque soggette alla disciplina di settore, anche le ipotesi in cui il Fia o il gestore partecipi alla strutturazione del prestito o definisca le sue caratteristiche.

    I Fia di credito sono costituiti generalmente in forma chiusa in quanto il rimborso all'investitore è legato, in considerazione della tipologia degli asset di investimento, al completamento del ciclo di vita del fondo.Tuttavia, è riconosciuta la possibilità di costituire fondi di credito aperti qualora il gestore riesca a dimostrare che il sistema di gestione del rischio di liquidità del Fia risulti compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso dello stesso.

     

    Leva finanziaria

    Per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario e introdurre garanzie proporzionate, i Fia concedenti prestiti dovrebbero essere soggetti a un limite di leva finanziaria che varia a seconda che siano di tipo aperto o chiuso. Salvo eccezioni particolari, in caso di fondo aperto, in considerazione del maggior rischio di stabilità finanziaria dovuto all'esposizione delle continue richieste di rimborso, è prevista una leva finanziaria fino al 175%; in caso di fondo chiuso, generalmente più stabile dal punto di vista finanziario, fino al 300%.

     

    Limitazioni

    Dal punto di vista soggettivo sono previste alcune limitazioni, in particolare non è possibile erogare credito al gestore o al personale dello stesso, al depositario delle quote del fondo, al delegato alla gestione o al personale dello stesso nonché a un soggetto appartenente al medesimo gruppo del gestore. Il legislatore europeo consente ai Fia di erogare prestiti anche ai consumatori nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla tutela a tale tipologia di soggetti, ma riconosce agli stati membri la facoltà di potere vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei Fia nel loro territorio, per motivi di interesse pubblico. L'eventuale divieto imposto da uno stato membro non deve però pregiudicare la commercializzazione di Fia, all'interno dell'Unione, che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori. Infatti, questa disposizione ammette la possibilità che in stati come l'Italia, dove il legislatore interno ha circoscritto l'erogazione di prestiti da parte dei Fia esclusivamente a favore di soggetti diversi dai consumatori, risulti legittimo commercializzare Fia eroganti credito ai consumatori purché istituiti in stati membri in cui non opera il suddetto divieto.

     

    Pregiudizio delle norme

    Appare evidente l'effetto discriminatorio nei confronti dei gestori italiani e a tale proposito è auspicabile, quanto necessario, l'intervento del legislatore nazionale al fine di introdurre presidi efficaci per sopperire al pregiudizio arrecato dalle attuali norme. In merito, infine, al recepimento della direttiva in questione gli stati membri dovranno adottare entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi; in relazione ad alcune disposizioni sugli obblighi di segnalazione in materia di delega di funzioni l'implementazione è programmata per il 16 aprile 2027.

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