Lo scorso 4 giugno, la Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto ministeriale, elaborato dal MASE di concerto con il MASAF, con la finalità di promuovere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il c.d. FER 2 (“Decreto”).
Destinatari della misura sono solo i nuovi impianti:
alimentati da biogas (di potenza massina pari a 300 kW) e biomasse (di potenza non superiore a 1 MW);
solari termodinamici;
geotermoelettrici con innovazioni e ad emissioni nulle;
eolici off-shore sia floating che fissi (questi ultimi con una distanza minima dalla costa pari a 12 miglia);
fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne; e
impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.
La presente analisi è volta a offrire un riassunto conciso della bozza disponibile alla data di pubblicazione, ma strutturato, delle caratteristiche principali di questo sistema incentivante da lungo tempo atteso.
Possono accedere agli incentivi gli impianti in possesso:
del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio;
del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
che rispettino i requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’Allegato 2 del Decreto.
Tra le altre cause di esclusione tipiche di questi schemi incentivanti, ricordiamo che non è consentito l’accesso agli incentivi[1] agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria formata dal GSE al termine di ogni procedura.
In relazione a tale causa di esclusione, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. Non sono, invece, da considerarsi “avvio dei lavori”, per espressa previsione del Decreto, l’acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità.
L’eolico offshore assorbirà gran parte della capacità da mettere all’asta con 3.800 MW. Gli altri contingenti disponibili sono di 150 MW per biogas e biomasse, 5 MW per il solare termodinamico di piccola taglia, 75 MW per il solare termodinamico di media/grande taglia, 100 MW per il geotermico innovativo, 60 MW per il geotermico ad emissioni nulle, 50 MW per il fotovoltaico su acque interne, 200 MW per il fotovoltaico off-shore e per l’energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina. Infine, è previsto un contingente di 150 MW per il rifacimento di impianti già esistenti da geotermico tradizionale con innovazioni.
Per gli impianti a biogas e biomasse il Decreto prevede che le aste vengano svolte annualmente, per le altre tecnologie dovranno tenersi almeno tre procedure sino al 31 dicembre 2028.
Le aste, organizzate dal GSE, daranno 30 giorni di tempo agli sviluppatori per la presentazione delle offerte.
Quanto alle tariffe di riferimento poste a base d’asta nel 2024 è previsto quanto segue:
(i) per gli impianti floating su acque interne di potenza fino a 1000 kW, 90 €/MWh e 75 €/MWh per gli impianti di potenza superiore;
(ii) per il solare termodinamico di potenza fino a 300 kW, 300 €/MWh, 240 €/MWh per quelli eccedenti tale soglia e fino a 5000 kW, mentre per gli impianti eccedenti e sino a 15.000 kW, 200 €/MWh;
(iii) per gli impianti geotermici tradizionali con innovazione la tariffa incentivante sarà pari a 100 €/MWh, mente per gli impianti a emissioni nulle, 200 €/MWh;
(iv) per l’eolico off-shore è prevista una tariffa incentivanti di 185 €/MWh;
(v) per gli impianti a biogas utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 1 del Decreto, 233 €/MWh;
(vi) per le biomasse utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 2, una tariffa pari a 246 €/MWh per gli impianti fino a 300 kW e pari a 185 €/MWh per gli impianti fino a 1.000 kW;
(vii) per gli impianti alimentati a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, per tutte le potenze, 180 €/MWh.
Per gli anni successivi al primo, le tariffe poste a base d’asta sono ridotte del 3% all’anno, tranne che per gli impianti fino 300 kW per i quali tale riduzione si applicherà a decorrere dal 2026.
I soggetti richiedenti sono chiamati a offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.
I meccanismi di erogazione delle tariffe incentivanti previsti dal FER 2 sono i seguenti:
a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b) dell’art. 9, come segue;
b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.
In questo secondo caso, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, e:
1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.
Gli incentivi non verranno erogati nelle ore in cui i prezzi zonali sono pari a zero o negativi.
Per ciascuna procedura sarà possibile presentare la domanda di accesso agli incentivi per un periodo di sessanta giorni ed entro i successi novanta giorni, il GSE compilerà una graduatoria basata sul ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento, nei limiti dei contingenti disponibili.
In caso di superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applicherà a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità: a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
Dalla pubblicazione decorrerà un termine che non tiene conto dei ritardi nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse determinati da cause di forza maggiore – diverso a seconda della tecnologia[2] – per conseguire l’entrata in esercizio.
Per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di nove mesi, sarà applicata una riduzione della tariffa dello 0,5%.
In caso di ritardo eccedente i nove mesi, interviene la decadenza dal diritto alla tariffa.
Qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.
I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.
Successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.
I titolari devono comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro trenta giorni. In mancanza, perderanno il diritto alla tariffa per il periodo tra la data di entrata in esercizio e il primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione tardiva. Dopo l’entrata in esercizio, il titolare può effettuare una fase di avviamento e collaudo – secondo tempi e modalità che saranno specificati nelle regole operative – decorsa la quale il titolare comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.
Il Decreto è attualmente all’esame dei Ministri competenti per la firma, dopodiché sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione, saranno emanate le Regole Operative con decreto del MASE, rendendo pienamente operativa la misura.
l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Piero Viganò , Giovanni Battista De Luca, Paola Putignano, Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.
[1] Non è altresì consentito l’accesso (i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014; (ii) ai soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (iii) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
[2] Eolico off-shore, 50 mesi; fotovoltaico floating, 36 mesi; geotermoelettrico, 51 mesi; energia marina, 36 mesi; solare termodinamico, 55 mesi; biomasse e biogas, 31 mesi.