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    10.07.2019

    Approvate le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali per gli investitori in “PMI innovative”


    L’atteso decreto recante le modalità attuative degli incentivi fiscali destinati a favorire gli investimenti nelle cd. “PMI innovative” è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

     

    La categoria delle PMI innovative è stata istituita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment compact”), che aveva altresì previsto, per detta categoria di imprese – al ricorrere di condizioni specifiche – l’estensione di alcune delle agevolazioni (incluse quelle fiscali) già concesse alle “start up innovative” istituite dal D.L. n. 179/2012. L’efficacia di dette agevolazioni era tuttavia subordinata ad apposita autorizzazione della Commissione europea (rilasciata il 17 dicembre scorso) e all’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del decreto in argomento, che ne detta le modalità di attuazione.

     

    Per PMI innovative si intendono le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (ovverosia con meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni o un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni), costituite in forma di società di capitali o cooperative, che possiedono i seguenti requisiti e sono iscritte in una sezione speciale del Registro Imprese:

    • a) residenza fiscale in Italia, o in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, purché con sede produttiva o filiale in Italia;
    • b) ultimo bilancio ed eventuale bilancio consolidato certificati;
    • c) azioni non quotate in un mercato regolamentato;
    • d) assenza di iscrizione al registro speciale delle start up innovative;
    • e) almeno due dei seguenti requisiti:
      • 1) spese in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
      • 2) impiego di dipendenti o collaboratori con idonei titoli di ricerca, in misura rispettivamente superiore al quinto o al terzo della forza lavoro complessiva a seconda che siano in possesso di dottorato o dottorandi oppure in possesso di laurea magistrale che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
      • 3) titolarità, anche in deposito o licenza, di almeno una privativa industriale, relativa ad invenzioni, nuovi prodotti, nuova varietà vegetale, etc., come previsti dal Decreto Legge n. 3/2015, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

    Il decreto attuativo di recente emanazione non modifica né integra la definizione di PMI innovativa.

     

    Le agevolazioni fiscali si applicano alle persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato – a decorrere dal 1° gennaio 2017, in base al recente decreto – un investimento, diretto o indiretto (tramite OICR o altra società di capitali che investa per almeno il 70% in PMI innovative), in una o più PMI innovativa. In particolare:

    • i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati nelle PMI innovative, per importo non superiore ad 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta (per un risparmio d’imposta massimo di euro 300 mila annui);
    • i soggetti passivi IRES possono dedurre dal reddito complessivo d’impresa un importo pari al 30% dei conferimenti di denaro effettuati, per importo non superiore ad 1,8 milioni di euro, in ciascun periodo di imposta (per un risparmio d’imposta massimo di euro 129.600 annui, considerata l’aliquota ordinaria IRES del 24%).

    Qualora le detrazioni (o deduzioni IRES) spettanti – come certificate dall’impresa innovativa – non trovino capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione (o deduzione) dalle imposte dovute nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

     

    L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tre anni, così come la riduzione del capitale, il recesso o la perdita dei requisiti, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire, o recuperare a tassazione, l’importo detratto/dedotto, inclusi gli interessi legali.

     

    Infine, tra le altre specifiche del decreto attuativo non trattate in questa sede, si segnala che le agevolazioni spettano fino a che l’ammontare dei conferimenti in denaro agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa nei periodi di vigenza del regime non supera l’importo di euro 15 milioni.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Andrea Mantellini.

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