L’atteso decreto recante le modalità attuative degli incentivi fiscali destinati a favorire gli investimenti nelle cd. “PMI innovative” è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La categoria delle PMI innovative è stata istituita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment compact”), che aveva altresì previsto, per detta categoria di imprese – al ricorrere di condizioni specifiche – l’estensione di alcune delle agevolazioni (incluse quelle fiscali) già concesse alle “start up innovative” istituite dal D.L. n. 179/2012. L’efficacia di dette agevolazioni era tuttavia subordinata ad apposita autorizzazione della Commissione europea (rilasciata il 17 dicembre scorso) e all’emanazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del decreto in argomento, che ne detta le modalità di attuazione.
Per PMI innovative si intendono le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (ovverosia con meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni o un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni), costituite in forma di società di capitali o cooperative, che possiedono i seguenti requisiti e sono iscritte in una sezione speciale del Registro Imprese:
Il decreto attuativo di recente emanazione non modifica né integra la definizione di PMI innovativa.
Le agevolazioni fiscali si applicano alle persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato – a decorrere dal 1° gennaio 2017, in base al recente decreto – un investimento, diretto o indiretto (tramite OICR o altra società di capitali che investa per almeno il 70% in PMI innovative), in una o più PMI innovativa. In particolare:
Qualora le detrazioni (o deduzioni IRES) spettanti – come certificate dall’impresa innovativa – non trovino capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione (o deduzione) dalle imposte dovute nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tre anni, così come la riduzione del capitale, il recesso o la perdita dei requisiti, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire, o recuperare a tassazione, l’importo detratto/dedotto, inclusi gli interessi legali.
Infine, tra le altre specifiche del decreto attuativo non trattate in questa sede, si segnala che le agevolazioni spettano fino a che l’ammontare dei conferimenti in denaro agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa nei periodi di vigenza del regime non supera l’importo di euro 15 milioni.
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