Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni su Private.
Dopo una lunga attesa, da metà 2025 sarà finalmente operativo l'Arbitro delle controversie assicurative gestito da Ivass e previsto dal Codice delle Assicurazioni Private fin dal 2018.
Risoluzione delle controversie
Questo meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, analogo a quelli già operanti dei settori bancario e finanziario (Abf ed Acf), è previsto dall'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni, che delega però a un decreto interministeriale la declinazione in concreto di composizione, modalità operative e natura delle controversie che saranno di sua competenza.
L'iter di redazione è iniziato a valle del recepimento della direttiva Idd (nel 2018), dapprima mediante consultazioni tra i ministeri competenti e Ivass e poi con il coinvolgimento, ma senza ricorso a pubblica consultazione, dei principali stakeholder.
La prima bozza di decreto ministeriale così (faticosamente) varata è stata presentata una prima volta, ne1 2023, al Consiglio di Stato, che ha tuttavia emesso un parere interlocutorio, chiedendo alcuni approfondimenti e suggerendo alcune modifiche del testo.
È stato quindi ripresentato un nuovo testo e a fine agosto 2024 il Consiglio di Stato ha emesso il parere finale, dando quindi il via libera.
Le competenze affidate
Ma quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo procedimento? Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse e variegate: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione (incluso il risarcimento dei danni) che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta relative all'attività di distribuzione assicurativa.
Il ricorso, analogamente a quanto previsto per Abf e Acf, potrà essere esperito a condizione che preliminarmente vi sia stata un'interlocuzione "diretta" tra le parti e quindi che sia stato indirizzato un reclamo all'impresa assicurativa o all'intermediario del cui esito il ricorrente non sia soddisfatto. Il decreto ministeriale si preoccupa anche di assicurare che vi sia un effettivo e attuale interesse al ricorso: questo potrà essere presentato non oltre 12 mesi dalla comunicazione dell'esito del reclamo.
Chi potrà farvi ricorso
Anche sotto il profilo dei soggetti che potranno adire l'Arbitro, la disciplina è articolata: avranno questa facoltà non solo il contraente della polizza assicurativa ma anche l'assicurato e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Al momento tale diritto è previsto nell'ambito delle polizze RC Auto, responsabilità civile sanitaria ai sensi della cd. legge "Geli" e responsabilità civile correlata alla caccia.
L'Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti: dunque saranno ammissibili solo quelle controversie in cui per l'accertamento del fatto o la quantificazione della prestazione o del danno non siano necessarie perizie tecniche d'ufficio, testimonianze e così via.
Pronuncia non vincolante
La decisione non sarà munita di efficacia vincolante: il soggetto soccombente, quindi, non sarà obbligato a darvi seguito. L'inadempimento della decisione da parte di imprese e intermediari sarà però reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Arbitro e del soggetto stesso. Questa forma di pubblicità, equivalente a una vera e propria sanzione reputazionale, dovrebbe favorire il cosiddetto effetto conformativo, che limiterà i casi di mancato adempimento da parte delle imprese o degli intermediari.
Vi sono tuttavia degli aspetti di potenziale criticità da considerare che potrebbero minare l'efficacia di questo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie: il settore assicurativo presenta, infatti, caratteristiche peculiari per la struttura del mercato (diverse tipologie di intermediari, catene di intermediazione complesse). Inoltre, rileva la natura delle controversie molte delle quali richiederanno la valutazione e la quantificazione di danni difficili da dimostrare e accertare in assenza di poteri "istruttori".
Vi è poi un tema di coordinamento e sovrapposizione di competenze con l'Acf: nel caso delle polizze di investimento assicurative (Ibips) distribuite dagli intermediari iscritti alla sezione D del RUI (quindi Sim e banche) la competenza a valutare la condotta degli intermediari è infatti rimessa a questo organismo. Nelle controversie in cui sia coinvolta anche la compagnia assicurativa, che dovrebbe essere convenuta invece davanti all'Arbitro Assicurativo, si pone quindi un tema di "conflitto" di competenze che andrà in qualche modo risolto.
L'avvento dell'Arbitro presenta quindi luci e ombre: la giurisprudenza che si andrà via via formando costituirà sicuramente una guida per imprese e intermediari nella trattazione dei reclami ma rimane comunque da verificare quanto sarà efficace l'attività dell'Arbitro in questo settore.