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    16.07.2026

    Decreti attuativi della Legge italiana sulla AI: i nuovi profili di responsabilità e gli impatti operativi per le imprese


    Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo relativi all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689 (“AI Act”), in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 132 del 2025, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».

    Gli schemi di decreto delineano un quadro articolato di responsabilità e presidi organizzativi per le imprese che sviluppano, immettono sul mercato o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. La disciplina non si limita a introdurre nuove fattispecie penali e strumenti processuali per il risarcimento dei danni, ma incide anche sul sistema sanzionatorio amministrativo, sulla governance interna, sulla formazione del personale, sui rapporti con consumatori e lavoratori e sugli strumenti di sperimentazione e sostegno all’ecosistema IA.

     

    Nuovi profili di responsabilità penale per i sistemi IA ad alto rischio

    Lo schema in materia di IA, polizia e responsabilità introduce, all’articolo 14, un nuovo articolo 437-bis del Codice penale, relativo all’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e alla loro alterazione illecita. La norma riguarda chi, nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, omette misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, oppure omette adeguate misure di sorveglianza umana.

    La rilevanza per le imprese è duplice. Da un lato, le persone fisiche coinvolte nella progettazione, validazione, gestione o utilizzo del sistema possono essere esposte a responsabilità penale diretta; dall’altro, la società può subire conseguenze ai sensi del d.lgs. 231/2001, ove il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Il reato si configura quando l’omissione delle misure di sicurezza o di supervisione umana determina un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale, pubblica o per la sicurezza dello Stato.

    Sono previste pene più severe per l’alterazione intenzionale di sistemi di IA ad alto rischio, con un trattamento sanzionatorio crescente in funzione della natura del pericolo generato. È inoltre prevista una riduzione di pena quando i fatti omissivi siano commessi per colpa grave anziché con dolo. Ne deriva l’esigenza di presidiare, anche sul piano documentale, le scelte tecniche e organizzative relative alla sicurezza del sistema e alla supervisione umana.

     

    Responsabilità 231 e modello organizzativo

    L’articolo 17 dello stesso schema estende la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati commessi con l’uso di sistemi di IA. In particolare, per il delitto di cui all’articolo 437-bis c.p. è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote, oltre alle sanzioni interdittive indicate dall’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 231/2001. 

    In concreto, le società che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, soprattutto ad alto rischio, dovranno valutare l’aggiornamento del modello 231 e dei relativi protocolli. Le aree da presidiare includono la governance tecnica del sistema, la gestione dei rischi, le misure di sicurezza, la supervisione umana, la tracciabilità degli output, la gestione degli incidenti, i controlli sui fornitori, la documentazione di conformità e la formazione del personale coinvolto nel ciclo di vita del sistema.

     

    Azioni di risarcimento, accesso alle prove e foro del consumatore

    Il Capo II dello schema in materia di responsabilità introduce strumenti processuali civili per i danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA. L’articolo 18 delimita l’ambito di applicazione: l’articolo 19 si applica alle azioni di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato dall’utilizzo di un sistema di IA; gli articoli 20 e 21 si applicano invece quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act. Restano ferme la responsabilità per trattamento illecito di dati personali ai sensi dell’articolo 82 GDPR e la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità da prodotti difettosi.

    Lo stesso articolo 18 introduce anche un criterio di competenza favorevole al consumatore. Nelle azioni di risarcimento, quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, è competente anche il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio. Per le imprese, ciò può incidere sulla gestione del contenzioso, aumentando il rischio di azioni radicate presso fori diversi da quelli contrattualmente previsti o dalla sede dell’impresa.

    L’articolo 19 disciplina l’accesso alle prove e rappresenta una delle disposizioni più rilevanti per provider e deployer di sistemi IA ad alto rischio. Su istanza della parte che allega di avere subito un danno, il giudice può ordinare all’altra parte o al terzo che ne dispone l’esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di IA, quando l’istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra output del sistema e danno lamentato.

    Potranno quindi assumere rilievo, in sede contenziosa, la documentazione tecnica, i registri di funzionamento, la documentazione sulla gestione dei rischi, le informazioni sulla supervisione umana e, più in generale, i presidi che consentono di ricostruire il funzionamento del sistema. Il giudice deve bilanciare l’esigenza probatoria del danneggiato con la tutela dei segreti industriali; tuttavia, il mancato deposito della documentazione richiesta, in assenza di giustificato motivo, può comportare conseguenze processuali sfavorevoli, sino alla possibilità che il giudice ritenga ammessi i fatti allegati dall’istante.

     

    Presunzione del nesso causale e limiti della certificazione

    L’articolo 20 introduce una presunzione del nesso di causalità: quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il collegamento causale tra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria. In pratica, l’impresa convenuta dovrà essere in grado di dimostrare che il danno non dipende dalla violazione contestata. Questo rende centrale non solo la conformità formale, ma anche la capacità di documentare in concreto l’effettivo rispetto degli obblighi applicabili.

    L’articolo 21 precisa, inoltre, che la conformità del sistema agli obblighi previsti dall’AI Act, anche se certificata da un organismo notificato ai sensi del Regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La certificazione resta quindi un elemento importante del sistema di compliance, ma non è sufficiente, da sola, a neutralizzare il rischio di responsabilità. In caso di contenzioso, sarà necessario dimostrare che il sistema era effettivamente sicuro, adeguatamente controllato e gestito secondo un processo di risk management sostanziale e documentato.

     

    Azione diretta verso l’assicuratore

    L’articolo 22 introduce la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto, nei limiti delle somme previste dal contratto. Prima di avviare l’azione, il danneggiato può chiedere al soggetto che ritiene responsabile se sia assistito da una polizza di responsabilità civile relativa al danno dedotto; la richiesta non costituisce condizione di procedibilità, ma il destinatario deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, gli estremi del contratto e la denominazione dell’assicuratore.

    Per le imprese, questo profilo impone una verifica preventiva delle coperture assicurative disponibili, dei massimali, delle esclusioni e dell’effettiva coerenza delle polizze con i rischi connessi allo sviluppo o all’utilizzo di sistemi di IA. L’azione diretta offre infatti al danneggiato un ulteriore canale di soddisfazione del credito risarcitorio, ferma la partecipazione necessaria al giudizio del soggetto individuato come responsabile del danno.

     

    Sanzioni amministrative pecuniarie e vigilanza

    Lo schema di decreto dedicato ai poteri delle autorità nazionali, alla formazione e al lavoro, disciplina anche il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dell’AI Act. L’articolo 23 prevede importi potenzialmente molto significativi, parametrati anche al fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente. Le violazioni più gravi, relative alle pratiche vietate di cui all’articolo 5 dell’AI Act, possono comportare sanzioni fino a 35 milioni di euro o, se superiore, fino al 7% del fatturato mondiale annuo.

    Sono poi previste soglie inferiori, ma comunque rilevanti, per la violazione degli obblighi applicabili ai diversi operatori della catena del valore dell’IA, di cui all’articolo 99, paragrafo 1, dell’AI Act. 

    La disciplina rafforza, quindi, l’esigenza di mappare correttamente il ruolo assunto dall’impresa rispetto a ciascun sistema di IA e di individuare gli obblighi specificamente applicabili. Nella determinazione della sanzione, l’autorità competente tiene conto dei criteri dell’articolo 99, paragrafo 7, dell’AI Act, nonché della natura sostanziale o formale dell’obbligo violato; per PMI, microimprese e start-up innovative opera invece il regime sanzionatorio attenuato previsto dall’articolo 99, paragrafo 6, dell’AI Act.

    Accanto alle sanzioni pecuniarie, per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità le autorità possono adottare misure non pecuniarie, quali ordini di eliminare l’infrazione e di astenersi dal ripeterla, oppure dichiarazioni pubbliche relative alla violazione commessa e al soggetto responsabile. L’inosservanza dell’ordine impartito può tuttavia determinare l’applicazione di sanzioni pecuniarie, aumentate sino a un terzo rispetto a quelle previste per la violazione originaria, nei limiti dei massimali applicabili.

     

    Tutela dei lavoratori e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    Lo schema di decreto dedicato ad autorità, formazione e lavoro contiene disposizioni specifiche sull’utilizzo dell’IA nei rapporti di lavoro. L’articolo 41 prevede che, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, le decisioni relative alla costituzione, modificazione o risoluzione del rapporto, inclusi i provvedimenti disciplinari, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.

    L’utilizzo di tali sistemi deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione. Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve assolvere gli obblighi informativi applicabili; il lavoratore ha inoltre diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di IA sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Il licenziamento intimato in violazione della regola sulla decisione umana è nullo.

    L’articolo 42 affronta invece il rapporto tra IA e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’utilizzo di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza deve essere valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del d.lgs. 81/2008. Inoltre, i datori di lavoro devono assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

     

    Implicazioni operative per le imprese

    Nel complesso, gli schemi di decreto rafforzano significativamente il profilo di responsabilità connesso allo sviluppo e all’utilizzo di sistemi di IA. Le imprese dovrebbero anzitutto mappare i sistemi impiegati e il ruolo assunto rispetto a ciascuno di essi, distinguendo tra provider, deployer e altri operatori della catena del valore. Dovrebbero inoltre verificare la classificazione di rischio dei sistemi, aggiornare la documentazione tecnica e di risk management, presidiare la supervisione umana, conservare log e registri di funzionamento, rafforzare i controlli sui fornitori e valutare l’adeguatezza delle coperture assicurative adottate.

    Sul piano organizzativo, sarà opportuno coordinare la compliance AI con il modello 231, le procedure privacy, la formazione del personale e le procedure lavoristiche. 

    Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai sistemi che incidono su consumatori o lavoratori, poiché in tali ambiti si sommano profili di responsabilità civile, competenza giurisdizionale, trasparenza, non discriminazione, salute e sicurezza e possibili sanzioni amministrative.

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