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    24.03.2026

    Derivati - Spallata alla Cassazione


    A cura di Benedetta Musco Carbonaro per Bluerating.com

    Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un unicum nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito, più o meno timidamente, inizia a dare segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità.


    Nuovo orientamento

    In tale scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati interest rate swap di tipo plain vanilla, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione, nel contratto, del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda.

    La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza, ma ha chiaramente ed apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione.

     

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