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    15.09.2025

    Il titolare effettivo e gli Oicr


    Approfondimento a cura di Lorenzo Macchia per Fondi & Sicav

     

    Il regolamento (Ue) 2024/1624 ha definitivamente posto fine all'annosa diatriba sull'individuazione del titolare effettivo nell'ambito della gestione collettiva e, in particolare, negli organismi di investimento collettivo. Il dibattito dottrinale si è sviluppato a causa della mancanza nell'ordinamento nazionale e prima ancora europeo di una norma specifica a tutela dell'interesse del titolare effettivo, nonostante la vigenza di disposizioni che ne trattavano il tema ma sempre in termini generali. Nel tempo si sono sviluppati di fatto tre orientamenti che hanno condotto all'impostazione assunta da ultimo dal legislatore europeo.

    Il criterio residuale

    La prima interpretazione riteneva appropriato ricorrere sic et simpliciter al cosiddetto criterio residuale, poiché non vi erano disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico che dettavano in maniera puntuale e precisa i criteri per l'individuazione del titolare effettivo in presenza di fondi comuni di investimento. Si ricorda che, secondo il criterio residuale, qualora i criteri dettati dalla normativa non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale di amministrazione o direzione dell'ente. 

    Un secondo approccio, applicando i criteri estensivi già previsti per altri istituti come trust o fondazioni, individuava quali titolari effettivi di un Oicr, in via cumulativa: (i) i quotisti superiori al 25% del patrimonio del fondo, (ii) i titolari di poteri di amministrazione e gestione del patrimonio dell'Oicr, ossia, nell'ambito del consiglio di amministrazione del gestore, che, come noto, coordina ed è responsabile ultimo ed esclusivo della gestione degli Oicr, l'amministratore delegato e, ove presenti, eventuali altri amministratori con delega sulla gestione del fondo, (iii) i titolari effettivi del gestore.

    L'ultimo orientamento riteneva che si dovessero individuare i titolari effettivi di un Oicr nei quotisti che detengono quote superiori al 25% del patrimonio del fondo.

    Le ultime due interpretazioni erano entrambe percorribili, mentre sicuramente la prima era da scartare, posto che l'uso sistematico e dunque improprio del criterio residuale inficerebbe l'efficacia del processo di adeguata verifica e lascerebbe spazio a tutti quei soggetti che hanno necessità di occultare la propria identità dietro un veicolo o altri istituti giuridici di difficile collocazione all'interno dell'ordinamento. 

    A comporre il conflitto tra le diverse interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla prassi applicativa è intervenuto, come detto, il legislatore europeo spinto dall'esigenza di stabilire norme armonizzate sulla titolarità effettiva indipendentemente dal fatto che gli organismi d'investimento collettivo siano presenti nello Stato membro sotto forma di soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, come istituto giuridico privo di personalità giuridica, o sotto qualsiasi altra forma.

     

    Come individuare i titolari

    A tal proposito ai sensi dell'art. 61 del regolamento (Ue) 2024/1624 i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono da individuare nella o nelle persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: (a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle quote dell'Oicr; (b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo; (c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.

    Seguendo la ratio della disciplina antiriciclaggio di nuova emanazione è evidente che l'individuazione del titolare effettivo deve essere condotta mediante un approccio cosiddetto di full disclosure, ossia di totale trasparenza e rappresentazione dei soggetti che in qualche modo possono influire dal punto di vista economico e giuridico sull'andamento del fondo.

    Vale la pena, infine,ricordare che il regolamento (Ue) 2024/1624 troverà applicazione negli Stati membri solo a partire dal 10 luglio 2027; sarà tutto da vedere se gli operatori del mercato si adegueranno fin da subito alla nuova disciplina oppure, anche per mere finalità opportunistiche, continueranno ad applicare i vecchi criteri interpretativi.

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