YOUR
Search

    30.11.2015

    La fideiussione escussa pendente istanza ex art. 169-bis l.fall. è contratto pendente ?


    Il Tribunale di Milano con decisione del 17 settembre 2015 ha stabilito che l’escussione di una fideiussione nelle more della decisione su un’istanza di sospensione o scioglimento determina il venir meno delle condizioni per la concessione del provvedimento richiesto.

     

    Il caso

    Una società ha presentato motivata istanza di sospensione e quindi di scioglimento dei contratti pendenti aventi ad oggetto un finanziamento statale per l’investimento in una impresa straniera nonché, secondo lo schema tipico dei finanziamenti concessi da SIMEST S.p.A., della collegata fideiussione rilasciata da un istituto di credito in favore di SIMEST S.p.A. e del contratto di costituzione di pegno da parte della società in favore della banca a garanzia del credito di regresso di cui alla fideiussione.

     

    Dopo l’iniziale istanza di sospensione e dopo che il Tribunale aveva fissato il contraddittorio tra le parti, senza però provvedere sulla sospensione richiesta, SIMEST S.p.A. ha escusso la fideiussione. La società debitrice ha contestato l’escussione, intervenuta nonostante le previe diffide e, una volta presentata la proposta ed il piano di concordato, ha formulato richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti.

     

    Il Giudice Delegato ha concesso l’autorizzazione allo scioglimento.

     

    La banca ha proposto reclamo al Tribunale contestando l’applicabilità alla fattispecie della disciplina sui contratti pendenti nel concordato.

     

    Le questioni

    Diverse incertezze riguardano, come noto, l’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 169-bis l.fall. in tema di scioglimento ovvero sospensione di contratti in corso di esecuzione.

     

    Nel caso di specie si è posta una questione peculiare, in relazione alla sopravvenienza di fatti nella pendenza dell’istanza presentata dal debitore.

     

    La decisione del Tribunale

    Il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo proposto dalla banca, affermando in sintesi (i) che l’escussione della fideiussione determina il venir meno della pendenza del contratto, intendendosi per pendenza rilevante ai fini dell’art. 169-bis l.fall. la condizione di bilaterale e almeno parziale inesecuzione degli obblighi contrattuali e (ii) che l’eventuale provvedimento di sospensione e/o scioglimento non potrebbe far retroagire i propri effetti al momento di presentazione della relativa istanza, bensì potrebbe disporre solamente pro futuro.

     

    Nel caso in cui, come avvenuto nel caso di specie, un debitore depositi istanza di autorizzazione alla sospensione ovvero allo scioglimento di un contratto pendente e, medio tempore, intervenga una situazione di integrale adempimento ovvero esaurimento degli effetti del contratto da parte di uno dei due contraenti, discende il venir meno della pendenza del contratto ai sensi dell’art. 169-bis l.fall., con conseguente impossibilità del Tribunale di pronunciarsi, dal momento che il deposito in sé dell’istanza non produce alcun effetto, per così dire, “conservativo” dello status di pendenza del contratto.

     

    Commento

    La pronuncia in esame – in una fattispecie in cui era applicabile l’art. 169-bis l.fall. nella formulazione antecedente alle recenti modifiche del d.l. n. 83/2015 – segue l’orientamento maggioritario, recepito nella disciplina oggi vigente, in tema di determinazione del momento di efficacia del provvedimento del Tribunale. Sotto questo aspetto la riforma ha senz’altro compiuto un determinante apporto in termini di certezza del diritto nelle procedure concordatarie, ma non ha affrontato il tema specifico che si è posto nella decisione qui esaminata.

     

    La soluzione offerta dal Tribunale di Milano può destare qualche perplessità, se si considera che viene così concesso alla controparte del debitore concordatario di frustrare unilateralmente gli effetti del provvedimento che viene richiesto al Tribunale di pronunciare.

     

     

     

    Per ulteriori informazioni:Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

    Third amendment to the crisis code: main changes
    By Fabio Marelli
    Read more
    ADVANT Nctm strengthens its Restructuring and Insolvency department with the entry of partner Juri Bettinelli
    ADVANT Nctm is pleased to announce the entry of new partner Juri Bettinelli, who will strengthen its Restructuring and Insolvency department. Juri Bettinelli comes from the firm of Allen & Overy, where …
    Read more
    The new Italian Insolvency Code entered into force on 15 July 2022
    The new Italian Insolvency Code (hereinafter "CCII" or "Code") has entered into force on 15 July 2022, with the latest amendments introduced by Legislative Decree No. 83 of 17 June 2022, which  has transpo…
    Read more
    The new Italian Insolvency Code enters into force with further amendments, in im-plementation of the Directive (EU) No. 2019/1023 (legislative decree No. 83/2022)
    The new Insolvency Code ("CCII" or "Code") will come into force on 15 July 2022. Legislative Decree 17 June 2022, No. 83 (“Legislative Decree”) implements the EU Directive and introduces several significan…
    Read more
    Negotiated composition with creditors and simplified concordato (law-decree No. 118/2021): a «counter-reform» ?
    Negotiated composition with creditors and simplified concordato (law-decree No. 118/2021): a «counter-reform» ?   Si tratta quindi di nuovi strumenti che (insieme a misure premiali relative ai debiti…
    Read more
    RESTRUCTURING & TURNAROUND | Law Decree No. 23/2020 – emergency provisions in insolvency
    Law Decree No. 23 of 8 April 2020 (the "Decree") sets some emergency provisions regarding insolvency procedures, among others. In a nutshell, these concern: 1. entry into force of the new Insolvency Cod…
    Read more
    «Concordato preventivo» in the new Italian Insolvency Code («CCI» or «Code»)
    The new Code (which will enter into force on 14 August 2020) provides some significant changes in the provisions related to the «concordato preventivo» procedure (namely, the composition with creditors), w…
    Read more
    The new Italian Insolvency Code ("CCI")
    Introduction The Legislative Decree No. 14/2019 is divided into four parts, the most important of which is the first containing the new CCI composed of 390 articles: the second part includes a few amendme…
    Read more
    Declaration of bankruptcy without prior termination of an unfulfilled concordato preventivo
    The Tribunal of Arezzo (3 May 2018) followed on the precedents of the Court of Cassation (11 December 2017, No. 29632 and 17 July 2017, No. 17703) and confirmed that creditors which were not paid under a c…
    Read more