YOUR
Search

    30.06.2016

    Una società immobiliare in concordato può eseguire un preliminare senza procedure competitive?


    Il Tribunale di Livorno (11 maggio 2016) stabilisce che i preliminari di vendita di beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 163 bis l.fall. in tema di offerte concorrenti di acquisto.

     

    Il caso

    Una società cooperativa, avente come oggetto sociale principale l’acquisto, la costruzione e la vendita di immobili urbani, dopo aver presentato domanda “con riserva” ex art. 161, sesto comma, l.fall, ha depositato la proposta ed il piano concordatari i quali prevedevano tra altro l’esecuzione di tre contratti preliminari aventi ad oggetto immobili destinati a civile abitazione.

     

    La questione

    Il tema sottoposto al vaglio del Tribunale attiene all’applicabilità ai contratti preliminari della disciplina di cui all’art. 163-­‐bis l.fall., la quale prevede che, qualora il piano concordatario comprenda un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di specifici beni, il Tribunale deve disporre la ricerca di interessati all’acquisto mediante l’apertura di un procedimento competitivo. L’art. 163-­‐bis l.fall. per espressa disposizione si applica anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque ha la finalità del trasferimento di specifici beni.

     

    La decisione del Tribunale

    Il Tribunale di Livorno ha ritenuto maggiormente aderente alla ratio della norma ritenere che non rientrino nell’ambito applicativo delle offerte concorrenti i contratti stipulati prima del concordato e relativi alla cessione di singoli beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa, purché gli impegni assunti dal debitore per la vendita dei beni siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione e non celino l’intenzione di cedere i beni aziendali nella prospettiva del piano concordatario. La soluzione viene ritenuta conforme ai principi vigenti nel concordato preventivo, individuati dal Tribunale nell’assenza dello spossessamento del debitore, nel mantenimento delle sue prerogative in tema di gestione ordinaria dell’impresa ma anche nella necessità di tutelare l’affidamento maturato dai terzi che abbiano intrattenuto rapporti con l’imprenditore in linea con l’attività corrente svolta da quest’ultimo. Il Tribunale, nel caso di specie, ritenendo che i contratti in questione fossero relativi alla normale attività dell’impresa ed in linea con il suo oggetto sociale, ha escluso l’applicabilità ai medesimi dell’art. 163-­‐bis l.fall. e ha dunque dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.

     

    Commento

    La pronuncia segalata offre un’interessante chiave di lettura dell’art. 163-­‐bis l.fall., utile a chiarirne meglio la ratio. Il legislatore ha inteso recepire l’orientamento di alcuni tribunali che avevano imposto gare competitive per la vendita dei beni, al fine di fare emergere il prezzo corretto di mercato rispetto a quello previsto dal piano proposto dal debitore. La formulazione letterale della norma sembra effettivamente estendere la disposizione indistintamente a tutte le ipotesi il cui il debitore ed un terzo abbiano concluso un contratto preliminare prima dell’accesso del debitore alla procedura, al fine di evitare condotte che possano eludere la regola della necessaria apertura al mercato della vendita dell’azienda o dei beni del debitore. Tale interpretazione ha trovato in effetti avallo in alcune recenti pronunce, tra cui quella del Tribunale di Alessandria in data 18 gennaio 2016 e quella del Tribunale di Udine del 15 ottobre 2015 (quest’ultima richiamata nella motivazione).

     

    Secondo il Tribunale toscano, tuttavia, è opportuno (con richiamo anche alle linee guida del Tribunale di Bergamo) introdurre un criterio distintivo volto a escludere un’applicazione indiscriminata dell’art. 163-­‐ bis l.fall. a tutte le ipotesi di contratti preliminari stipulati prima del concordato, escludendo i contratti conclusi in coerenza con l’attività di gestione caratteristica ed ordinaria dell’impresa.

     

    Tale soluzione sembra da condividere, perché tiene in considerazione e dà prevalenza alla diversa regola secondo cui i contratti pendenti devono essere eseguiti (salva la facoltà del debitore di scioglierli avvalendosi della facoltà di cui all’art. 169-­‐bis l.fall.), trattandosi di contratti conclusi  nell’ordinaria  gestione e non con la finalità specifica di predisporre il piano di liquidazione concordataria. Il criterio proposto peraltro permette di evitare abusi, mantenendo ferma l’applicazione dell’art. 163-­‐bis l.fall. quando gli impegni di vendita già assunti dal debitore non siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione, e si inseriscano  invece  effettivamente  nell’ambito  della  liquidazione  che  deve  svolgersi secondo le regole e le garanzie della procedura.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

    Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com

    Third amendment to the crisis code: main changes
    By Fabio Marelli
    Read more
    ADVANT Nctm strengthens its Restructuring and Insolvency department with the entry of partner Juri Bettinelli
    ADVANT Nctm is pleased to announce the entry of new partner Juri Bettinelli, who will strengthen its Restructuring and Insolvency department. Juri Bettinelli comes from the firm of Allen & Overy, where …
    Read more
    The new Italian Insolvency Code entered into force on 15 July 2022
    The new Italian Insolvency Code (hereinafter "CCII" or "Code") has entered into force on 15 July 2022, with the latest amendments introduced by Legislative Decree No. 83 of 17 June 2022, which  has transpo…
    Read more
    The new Italian Insolvency Code enters into force with further amendments, in im-plementation of the Directive (EU) No. 2019/1023 (legislative decree No. 83/2022)
    The new Insolvency Code ("CCII" or "Code") will come into force on 15 July 2022. Legislative Decree 17 June 2022, No. 83 (“Legislative Decree”) implements the EU Directive and introduces several significan…
    Read more
    Negotiated composition with creditors and simplified concordato (law-decree No. 118/2021): a «counter-reform» ?
    Negotiated composition with creditors and simplified concordato (law-decree No. 118/2021): a «counter-reform» ?   Si tratta quindi di nuovi strumenti che (insieme a misure premiali relative ai debiti…
    Read more
    RESTRUCTURING & TURNAROUND | Law Decree No. 23/2020 – emergency provisions in insolvency
    Law Decree No. 23 of 8 April 2020 (the "Decree") sets some emergency provisions regarding insolvency procedures, among others. In a nutshell, these concern: 1. entry into force of the new Insolvency Cod…
    Read more
    «Concordato preventivo» in the new Italian Insolvency Code («CCI» or «Code»)
    The new Code (which will enter into force on 14 August 2020) provides some significant changes in the provisions related to the «concordato preventivo» procedure (namely, the composition with creditors), w…
    Read more
    The new Italian Insolvency Code ("CCI")
    Introduction The Legislative Decree No. 14/2019 is divided into four parts, the most important of which is the first containing the new CCI composed of 390 articles: the second part includes a few amendme…
    Read more
    Declaration of bankruptcy without prior termination of an unfulfilled concordato preventivo
    The Tribunal of Arezzo (3 May 2018) followed on the precedents of the Court of Cassation (11 December 2017, No. 29632 and 17 July 2017, No. 17703) and confirmed that creditors which were not paid under a c…
    Read more