Il Tribunale di Livorno (11 maggio 2016) stabilisce che i preliminari di vendita di beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 163 bis l.fall. in tema di offerte concorrenti di acquisto.
Il caso
Una società cooperativa, avente come oggetto sociale principale l’acquisto, la costruzione e la vendita di immobili urbani, dopo aver presentato domanda “con riserva” ex art. 161, sesto comma, l.fall, ha depositato la proposta ed il piano concordatari i quali prevedevano tra altro l’esecuzione di tre contratti preliminari aventi ad oggetto immobili destinati a civile abitazione.
La questione
Il tema sottoposto al vaglio del Tribunale attiene all’applicabilità ai contratti preliminari della disciplina di cui all’art. 163-‐bis l.fall., la quale prevede che, qualora il piano concordatario comprenda un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di specifici beni, il Tribunale deve disporre la ricerca di interessati all’acquisto mediante l’apertura di un procedimento competitivo. L’art. 163-‐bis l.fall. per espressa disposizione si applica anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque ha la finalità del trasferimento di specifici beni.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Livorno ha ritenuto maggiormente aderente alla ratio della norma ritenere che non rientrino nell’ambito applicativo delle offerte concorrenti i contratti stipulati prima del concordato e relativi alla cessione di singoli beni ricollegabili alla normale attività di gestione dell’impresa, purché gli impegni assunti dal debitore per la vendita dei beni siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione e non celino l’intenzione di cedere i beni aziendali nella prospettiva del piano concordatario. La soluzione viene ritenuta conforme ai principi vigenti nel concordato preventivo, individuati dal Tribunale nell’assenza dello spossessamento del debitore, nel mantenimento delle sue prerogative in tema di gestione ordinaria dell’impresa ma anche nella necessità di tutelare l’affidamento maturato dai terzi che abbiano intrattenuto rapporti con l’imprenditore in linea con l’attività corrente svolta da quest’ultimo. Il Tribunale, nel caso di specie, ritenendo che i contratti in questione fossero relativi alla normale attività dell’impresa ed in linea con il suo oggetto sociale, ha escluso l’applicabilità ai medesimi dell’art. 163-‐bis l.fall. e ha dunque dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.
Commento
La pronuncia segalata offre un’interessante chiave di lettura dell’art. 163-‐bis l.fall., utile a chiarirne meglio la ratio. Il legislatore ha inteso recepire l’orientamento di alcuni tribunali che avevano imposto gare competitive per la vendita dei beni, al fine di fare emergere il prezzo corretto di mercato rispetto a quello previsto dal piano proposto dal debitore. La formulazione letterale della norma sembra effettivamente estendere la disposizione indistintamente a tutte le ipotesi il cui il debitore ed un terzo abbiano concluso un contratto preliminare prima dell’accesso del debitore alla procedura, al fine di evitare condotte che possano eludere la regola della necessaria apertura al mercato della vendita dell’azienda o dei beni del debitore. Tale interpretazione ha trovato in effetti avallo in alcune recenti pronunce, tra cui quella del Tribunale di Alessandria in data 18 gennaio 2016 e quella del Tribunale di Udine del 15 ottobre 2015 (quest’ultima richiamata nella motivazione).
Secondo il Tribunale toscano, tuttavia, è opportuno (con richiamo anche alle linee guida del Tribunale di Bergamo) introdurre un criterio distintivo volto a escludere un’applicazione indiscriminata dell’art. 163-‐ bis l.fall. a tutte le ipotesi di contratti preliminari stipulati prima del concordato, escludendo i contratti conclusi in coerenza con l’attività di gestione caratteristica ed ordinaria dell’impresa.
Tale soluzione sembra da condividere, perché tiene in considerazione e dà prevalenza alla diversa regola secondo cui i contratti pendenti devono essere eseguiti (salva la facoltà del debitore di scioglierli avvalendosi della facoltà di cui all’art. 169-‐bis l.fall.), trattandosi di contratti conclusi nell’ordinaria gestione e non con la finalità specifica di predisporre il piano di liquidazione concordataria. Il criterio proposto peraltro permette di evitare abusi, mantenendo ferma l’applicazione dell’art. 163-‐bis l.fall. quando gli impegni di vendita già assunti dal debitore non siano effettivamente coerenti con la normale attività di gestione, e si inseriscano invece effettivamente nell’ambito della liquidazione che deve svolgersi secondo le regole e le garanzie della procedura.
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