Il contesto
Il tema oggetto del presente contributo abbraccia due macro-temi molto rilevanti: da un lato, il tema della responsabilità civile per danni causati da sistemi IA, dall’altro, il tema degli strumenti di tutela processuale connessi.
Sotto il primo dei profili menzionati, per il danno cagionato dall’utilizzo di sistemi di IA, pur restando assoggettato ai principi e agli istituti generali dell’ordinamento, il legislatore ha introdotto specifiche regole soprattutto in tema di onere della prova. Rileva, in particolare, il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, adottato in attuazione della legge 23 settembre 2025, n. 132, che prevede, quando il danno deriva dalla violazione di obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), una presunzione - superabile con prova contraria - del nesso causale tra violazione e danno.
Sebbene esistano diversi modelli di azione collettiva e tali strumenti abbiano riscosso notevole successo negli ordinamenti di common law, in Italia e negli altri Paesi di civil law hanno incontrato maggiori difficoltà, anche per la tradizionale centralità della tutela giurisdizionale individuale. Negli Stati Uniti, in particolare, le class actions hanno svolto una funzione di private enforcement, affidando ai privati un ruolo diretto nel far valere le norme e nel chiedere il risarcimento dei danni, con un effetto anche deterrente nei confronti delle imprese.
Negli ordinamenti di civil law, il primo e naturale banco di prova è stato invece la tutela dei consumatori, come dimostra il celebre caso Dieselgate, relativo alla manipolazione dei dati sulle emissioni delle automobili diesel del gruppo Volkswagen. La vicenda ha evidenziato la diversa efficacia degli strumenti di tutela disponibili negli Stati Uniti e in Europa: negli Stati Uniti, Volkswagen cercò tempestivamente una soluzione transattiva anche per contenere l’esposizione alle azioni di classe; in Europa, i consumatori incontrarono maggiori difficoltà nel far valere collettivamente le proprie pretese, benché in Italia la vicenda si sia poi conclusa con una transazione nell’ambito di un’azione di classe.
Tutela collettiva nell’ordinamento italiano: un excursus non lineare.
In Italia, la tutela collettiva dei consumatori ha preceduto l’introduzione di una disciplina generale dell’azione di classe. Il primo strumento, introdotto nel 1998, aveva natura inibitoria. Nel 2007 è stata prevista anche l’azione risarcitoria dell’art. 140-bis del Codice del consumo, divenuta operativa nel 2009. Tale disposizione è stata abrogata dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, con effetto dal 19 maggio 2021.
La legge 12 aprile 2019, n. 31 ha introdotto nel codice di procedura civile una disciplina generale della tutela collettiva, applicabile anche al di fuori dell’ambito consumeristico. Essa comprende due rimedi distinti.
Il primo è l’azione di classe risarcitoria e restitutoria, disciplinata dagli artt. 840-bis ss. c.p.c. Può essere promossa da un componente della classe oppure, alle condizioni previste dalla legge, da un’organizzazione o associazione iscritta nell’apposito elenco ministeriale. Consente di chiedere l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni, a tutela di diritti individuali omogenei. Gli altri interessati possono aderire all’azione secondo la procedura prevista dal codice.
Il secondo rimedio è l’azione inibitoria collettiva, prevista dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c. Chiunque abbia interesse, così come le organizzazioni e associazioni legittimate, può chiedere al giudice di ordinare la cessazione di una condotta pregiudizievole per una pluralità di individui o enti, oppure di vietarne la reiterazione. L’azione è diretta a far cessare la condotta lesiva, non a ottenere il risarcimento dei danni dei singoli. L’azione inibitoria collettiva in commento, a differenza di quella risarcitoria, non è assoggettata allo specifico vaglio preliminare di ammissibilità previsto dall’art. 840-ter c.p.c.
Dal 2023 è, inoltre, applicabile l’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, disciplinata dagli artt. 140-ter ss. del Codice del consumo e introdotta dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28. Può essere promossa da enti legittimati per le violazioni previste dall’allegato II-septies e consente di chiedere provvedimenti inibitori o compensativi, come il risarcimento, il rimborso, la riparazione o la sostituzione. Per proporre l’azione inibitoria, l’ente deve di regola aver prima richiesto al professionista di cessare la condotta e aver atteso quindici giorni.
A questi strumenti si affianca il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, previsto dal d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 e spesso definito class action pubblica. Il suo scopo è ottenere il ripristino del corretto svolgimento di una funzione o della corretta erogazione di un servizio pubblico.
La fenomenologia del danno generato da sistemi IA
Le caratteristiche proprie dei sistemi di intelligenza artificiale (in tal senso si parla di fenomenologia) - in particolare la possibilità di applicarli su larga scala e di reiterare i medesimi modelli, criteri decisionali o processi automatizzati - possono fare sì che una sola violazione produca effetti pregiudizievoli nei confronti di una pluralità di persone. Il danno può così ripetersi nel tempo e riguardare soggetti diversi, pur avendo origine nella medesima condotta o nel funzionamento del medesimo sistema. Questa attitudine alla propagazione rende plausibile e – interpretata come una “spada di Damocle” da parte delle imprese- una tutela collettiva
In tale quadro, i rimedi collettivi sopra commentati, se utilmente attivati, potrebbero svolgere una funzione di private enforcement nei confronti delle imprese: la possibilità di ottenere la cessazione della condotta e, nei casi previsti, misure compensative o risarcitorie può contribuire a rendere effettivi, aggiungendosi al sistema di enforcement pubblico, gli obblighi applicabili ai sistemi di IA. Questa funzione si affiancherebbe dunque all’attività di vigilanza e alle sanzioni delle autorità competenti, senza sostituirle.
Quando la violazione dell’AI Act può diventare una controversia collettiva?
Sia l’azione di classe generale, disciplinata dagli artt. 840-bis ss. c.p.c., sia l’azione rappresentativa consumeristica, prevista dagli artt. 140-ter ss. del Codice del consumo, con le rispettive ipotesi inibitorie, possono venire in rilievo in caso di violazioni dell’AI Act, ricorrendone i rispettivi presupposti.
Per quanto concerne l’ambito consumeristico, l’art. 110 del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), inserendo il regolamento nell’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828, ha esteso il quadro europeo delle azioni rappresentative anche alle violazioni della disciplina sull’intelligenza artificiale. Si apre così una specifica via di tutela collettiva quando la condotta di un professionista, in violazione dell’AI Act, leda o possa ledere gli interessi collettivi dei consumatori. L’azione rappresentativa può mirare a ottenere provvedimenti inibitori, diretti a far cessare o a impedire la reiterazione della condotta, oppure provvedimenti compensativi, come il risarcimento, il rimborso o la riparazione. Nel sistema italiano, l’azione è promossa da un ente legittimato ai sensi degli artt. 140-ter ss. del Codice del consumo; il singolo consumatore, quindi, non la avvia personalmente. Perché il rimedio sia esperibile, occorre che siano coinvolti consumatori, che la violazione sia riconducibile all’attività di un professionista e che ricorrano le condizioni previste per la tutela rappresentativa.
La tutela rappresentativa non esaurisce, tuttavia, come si è visto, le forme di tutela collettiva astrattamente utilizzabili in relazione ai danni connessi all’impiego di sistemi di IA.
In tal senso, nella materia de qua, può venire in rilievo anche l’azione di classe prevista dagli artt. 840-bis ss. c.p.c., che tutela diritti individuali omogenei e consente di chiedere l’accertamento della responsabilità, il risarcimento del danno o le restituzioni. Resta, infine, esperibile l’azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c., volta a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta lesiva.
Dalla teoria alla pratica: riflessioni sull’effettività dello strumento. Un enforcement privato solo teorico in Italia?
La reale praticabilità di tali azioni collettive nella materia dell’intelligenza artificiale deve misurarsi, tuttavia, con le criticità che, sin dalla loro introduzione, hanno accompagnato le azioni di classe in Italia.L’azione collettiva, quando è di tipo risarcitorio è sottoposta ad un vaglio preliminare di ammissibilità (le azioni collettive inibitorie, invece, non sono soggette al filtro): la domanda è dichiarata inammissibile non solo se manifestamente infondata ma anche se il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali (requisito da verificare anche per l’azione consumeristica in caso in cui si richiedano misure compensative), se il ricorrente è in conflitto d’interessi con il resistente o se non appare in grado di curare adeguatamente i diritti della classe.
Il problema centrale consiste nel fatto che non esiste una nozione di omogeneità dei diritti individuali e ciò ha alimentato rilevanti dubbi e la tendenza da parte della giurisprudenza di valutare il requisito in modo molto severo. Le difficoltà di accesso a questi strumenti, soprattutto quando la domanda è di tipo risarcitorio, trovano un riscontro storico nei dati diffusi dall’Associazione italiana, Centro per i diritti del cittadino, per il periodo 2010–2023, su 88 azioni promosse ai sensi del previgente art. 140-bis del Codice del consumo, 27 risultavano ammesse e 45 respinte nella fase preliminare; inoltre, tra le 13 azioni di classe avviate ai sensi degli artt. 840-bis ss. c.p.c. considerate dalla rilevazione, nessuna risultava allora dichiarata ammissibile.
Questi dati mostrano le difficoltà che ancora ostacolano l’accesso effettivo alla tutela collettiva. Il filtro di ammissibilità, in particolare quello fondato sull’omogeneità dei diritti per le pretese risarcitorie, può assumere rilievo anche nelle controversie relative a sistemi di IA: i pregiudizi e le conseguenze subiti dai singoli possono infatti essere diversi, pur derivando dalla medesima condotta o dall’impiego dello stesso sistema. Tale diversità non esclude di per sé la tutela collettiva ma può renderne più complessa l’ammissibilità.
Rebus sic stantibus, appare, quindi, difficile che l’effetto di private enforcement della tutela collettiva produca in Italia una funzione deterrente paragonabile a quella osservata in alcuni ordinamenti di common law, anche sotto il profilo dell’esposizione del responsabile a risarcimenti collettivi di importo elevato.