Amazon, Google, ma non solo.
Il sempre più frequente ricorso, da parte delle imprese, a fornitori di servizi digitali (per i vantaggi – in termini di ampliamento delle opportunità commerciali – che essi consentono di conseguire) ha impresso un’accelerazione significativa al disegno del legislatore europeo di regolare in maniera uniforme la fornitura di servizi digitali in tutti gli Stati Membri dell’Unione.
In questo contesto si inserisce il Regolamento (UE) 2019/1150 [1] (noto anche come Regolamento Platform to Business o, più semplicemente, Regolamento P2B) (di seguito il “Regolamento”) che introduce a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online nuovi obblighi in termini di trasparenza e di maggiore equità nei loro rapporti con gli utenti commerciali e gli utenti titolari di siti web aziendali.
Ciò con l’obiettivo dichiarato di contrastare squilibri e pratiche commerciali sleali.
Con l’approvazione della legge n. 178/2020 (di seguito la “Legge di Bilancio 2021”), il legislatore nazionale, nell’adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento, ha peraltro previsto ulteriori e onerosi obblighi in capo agli stessi fornitori di servizi di intermediazione online e fornitori di motori di ricerca online.
Ma chi sono, nello specifico, i soggetti obbligati? E quali sono gli ulteriori obblighi previsti a loro carico dalla Legge di Bilancio 2021?
Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti obbligati, occorre muovere dall’art. 1 (2) del Regolamento, ai sensi del quale esso “si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione”.
Sono due, quindi, le categorie di soggetti obbligati: i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.
1.1. I fornitori di servizi di intermediazione online
Il fornitore di servizi di intermediazione online è la persona fisica o giuridica che fornisce agli utenti commerciali (per tali intendendosi i soggetti privati che agiscono nella propria attività commerciale o professionale o che offrono beni e servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla loro attività) servizi di intermediazione online ovvero:
Come precisato dallo stesso Regolamento, il luogo in cui il fornitore di servizi di intermediazione online è stabilito è indifferente ai fini dell’applicazione della disciplina, essendo sufficiente che l’utente commerciale a cui i servizi sono forniti sia residente o stabilito nell’Unione o che i beni o servizi siano offerti da quest’ultimo a consumatori nell’Unione.
Alla luce della definizione di fornitore di servizi di intermediazione online, dovrebbero pertanto considerarsi compresi tra i soggetti destinatari degli obblighi di cui si dirà dopo tutti i gestori di piattaforme di marketplace operanti in Italia, si tratti di marketplace generalisti (es. Amazon, Ebay, Etsy, Facebook) o di marketplace relativi a specifici settori (Yoox, Farftech, Zalando, Privalia per l’abbigliamento; Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat per il food delivery; IBS per l’editoria; Eprice per l’elettronica e l’informatica; Booking per i viaggi, etc.). Parimenti, dovrebbero considerarsi ricomprese le piattaforme che offrono servizi di intermediazione online sul mercato del secondary ticketing (già soggette all’attività di vigilanza del regolatore italiano).
1.2. I fornitori di motori di ricerca online
Il fornitore del motore di ricerca online è, invece, la persona fisica o giuridica che fornisce ai consumatori motori di ricerca online, intendendosi per tali quei servizi digitali che consentono all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti Internet, anche limitatamente ad una sola lingua, sulla base di richieste dell’utente su qualsiasi tema e con input che possano essere parole chiavi, richieste vocali o scritte in grado di restituire risultati pertinenti in qualsiasi formato.
Valgono anche per i fornitori di motori di ricerca online le medesime considerazioni svolte prima con riguardo al luogo in cui il fornitore è stabilito: la disciplina trova applicazione in tutti i casi in cui l’utente titolare di un sito web aziendale (e cioè il soggetto privato che utilizza interfacce online al fine di offrire beni e servizi ai consumatori per finalità legate alla propria attività commerciale, imprenditoriale, commerciale o professionale) sia residente o stabilito in Italia e offra beni o servizi a consumatori nell’Unione.
Risulterebbero quindi soggetti agli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 sia i fornitori di motori di ricerca stranieri come Google, Yahoo, Pinterest e Bing sia, ovviamente, i fornitori di motori di ricerca italiani come Virgilio e Istella.
Come anticipato in apertura, allo scopo di rendere effettiva l’applicazione del Regolamento, i commi da 515 a 517 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) hanno adeguato le disposizioni della Legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l’“AGCOM” o l’“Autorità”) ai contenuti del Regolamento, prevedendo in particolare:
2.1. L’obbligo di iscrizione al ROC
Delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, la più rilevante (e onerosa, aggiungeremmo) è certamente l’inclusione nel ROC dei fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online.
Come noto, il ROC è lo strumento con il quale l’AGCOM assolve al compito, assegnatole dalla legge, di (i) garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari dei soggetti obbligati ad iscriversi, (ii) consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione [7], (iii) tutelare il pluralismo informativo, (iv) far rispettare i limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
2.1.1. Iscrizione
Le modalità per l’iscrizione al ROC e i successivi adempimenti dichiarativi cui sono tenuti i soggetti obbligati sono disciplinati dal Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (di seguito il “Regolamento ROC”).
La domanda di iscrizione, corredata degli ulteriori documenti previsti nel Regolamento ROC (es. dichiarazioni inerenti all’assetto societario e all’attività esercitata), deve essere predisposta utilizzando i modelli allegati al Regolamento e tramessa all’AGCOM, entro sessanta giorni dalla data di inizio delle attività, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, accessibile mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
L’AGCOM provvede, di regola, all’iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali richieste di rettifica o integrazione. Contestualmente, viene aggiornato il registro con il nome e le principali informazioni relative all’iscritto.
Con riguardo ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai fornitori di motori di ricerca online, vale la pena rilevare che la Legge di Bilancio 2021 non ha previsto un termine finale per adempiere all’obbligo di iscrizione (come invece era stato fatto in passato per gli operatori economici che esercitano attività di call center). L’obbligo dovrebbe pertanto considerarsi già cogente (fatti salvo eventuali futuri chiarimenti da parte dell’AGCOM).
2.1.2. Adempimenti successivi all’iscrizione
In quanto iscritti al ROC, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti, inoltre, ad una serie di adempimenti dichiarativi.
Una comunicazione annuale di invarianza delle informazioni presenti nel ROC è prevista per tutti gli iscritti[8] entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio (oppure entro il 31 luglio di ogni anno per coloro che non sono obbligati alla redazione del bilancio); in caso contrario, debbono provvedere ad una integrazione sulla base dell’Allegato B al Regolamento ROC.
Ulteriori comunicazioni sono previste al ricorrere di determinate circostanze, quali ad esempio (i) la variazione di informazioni dichiarate all’atto di iscrizione al ROC[9], (ii) la presenza di soggetti controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c., (iii) la presenza di soci tra i quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del voto o la gestione dell’impresa delle società per le quali è stata presentata la domanda[10] e (iv) il trasferimento di proprietà e sottoscrizioni[11]. Anche per tali comunicazioni sono previsti modelli obbligatori reperibili alla piattaforma impresainungiorno.gov.it.
2.1.3. Oneri contributivi
Al pari di altri soggetti sottoposti alla vigilanza dell’AGCOM, anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online saranno tenuti a corrispondere all’AGCOM un contributo annuale, a copertura dei costi che l’Autorità si troverà a sostenere per le nuove competenze che le sono state affidate.
Per il 2021, la misura del contributo è stata fissata dalla stessa Legge di Bilancio 2021 nell’1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale – anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero – relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, da omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
Per gli anni successivi, sarà invece la stessa AGCOM a provvedere al ricalcolo con propria delibera, nel rispetto del limite del 2 per mille sui ricavi.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Paolo Gallarati, Giulio Uras ed Edoardo Mombelli.
[1] Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
[2] La definizione data dalla Direttiva (UE) 2015/1535 specifica altresì che per “a distanza” si debba intendere un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti, “per via elettronica” debba invece riferirsi a un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione dei dati, che è interamente tramesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, e che “a richiesta individuale di un destinatario di servizi” si riferisca a un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. La Direttiva in esame provvede a fornire all’Allegato 1 una lista indicativa di servizi non contemplati nella definizione.
[3] Sebbene il comma 515 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 non faccia esplicito riferimento alle definizioni di fornitori di servizi di intermediazione online e di fornitori di motori di ricerca online di cui al Regolamento, appare ragionevole riferirsi – in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’AGCOM – a tali definizioni.
[4] In particolare, il Considerando 46 prevede: “Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. Esistono già sistemi diversi di esecuzione negli Stati membri e questi ultimi non dovrebbero essere obbligati a istituire nuovi organismi nazionali di esecuzione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di incaricare le autorità esistenti, compresi gli organi giurisdizionali, dell’esecuzione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere l’esecuzione d’ufficio o a infliggere ammende”.
[5] Resta comunque ferma, secondo quanto disposto dal comma 516 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, la competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) con riguardo alle pratiche commerciali scorrette.
[6] Attualmente le procedure sanzionatorie sono disciplinate dalla delibera n. 136/06/CONS come modificata dalle delibere n. 173/07/CONS, n. 130/08/CONS e n. 131/08/CONS (cfr. https://www.agcom.it/procedimenti-sanzionatori-).
[7] Il quale costituisce tema di particolare interesse per l’AGCM, come da articoli 5 e 7 della Legge n. 287/1990 (cfr. anche https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/).
[8] Articolo 11 del Regolamento ROC.
[9] Articolo 10 del Regolamento ROC.
[10] Articolo 8 del Regolamento ROC.
[11] Articolo 9 del Regolamento ROC.