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    03.06.2016

    Azioni dirette nei confronti dei P&I Club – il caso “YUSUF CEPNIOGLU”


    Diversi ordinamenti europei, quali per esempio quello spagnolo, turco e finlandese, consentono ad un soggetto danneggiato - a determinate condizioni - di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del danneggiante per ricevere il risarcimento del danno. Si tratta certamente di norme dirette a favorire le vittime di un sinistro.

     

    Il tema assume peculiare rilevanza se pensiamo ai reclami che - in linea di principio - potrebbero essere avanzati direttamente dai danneggiati nei confronti dei P&I Club degli armatori responsabili di un sinistro (tentando di bypassare così la classica clausola “pay to be paid” che caratterizza le coperture dei P&I Club[1]).

     

    Come noto, tuttavia, le coperture P&I prevedono frequentemente quale legge applicabile al contratto la legge inglese e demandano ad un arbitrato a Londra la risoluzione di eventuali controversie.

     

    Ciò comporta il serio rischio che l’applicazione delle norme sopra citate venga impedita dai giudici inglesi, come ci mostra la sentenza resa dalla Corte di Appello inglese nella causa Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) v Containerships Denizcilik Nakliyat Ve Ticaret AS (il caso “YUSUF CEPNIOGLU”)[2] , che risulta pertanto molto significativa da un punto di vista pratico.

     

    I fatti

    • nel marzo 2014, la m/n “YUSUF CEPNIOGLU” (allora noleggiata dalla Containerships Denizcilik Nakliyat Ve Ticaret AS – i noleggiatori) si incaglia presso l’isola greca di Mykonos. Ne consegue la perdita totale del carico, trasportato sulla base di 74 polizze di carico emesse dai predetti noleggiatori. La legge e la giurisdizione previste dalle polizze di carico in parola sono quelle turche. I relative reclami vengono notificati sia all’armatore della nave sia ai noleggiatori;[3]
    • i noleggiatori iniziano un procedimento arbitrale a Londra nei confronti dell’armatore della nave sulla scorta delle norme stabilite nel contratto di noleggio. L’armatore, essendo membro di un P&I Club, ha un’assicurazione di responsabilità regolata dalle norme che disciplinano la copertura offerta dal P&I Club in parola;
    • tali norme prevedono la legge inglese quale legge applicabile al contratto assicurativo, l’instaurazione di un arbitrato a Londra e la classica clausola “pay to be paid” che caratterizza le coperture dei P&I Club;
    • ai sensi dell’art. 1478 della legge turca che regola i contratti assicurativi, “la parte danneggiata può reclamare il proprio danno fino alla concorrenza della somma assicurata direttamente nei confronti dell’assicuratore a condizione che il reclamo sia avanzato entro il termine di prescrizione contrattualmente previsto”;
    • posto che l’armatore appare insolvente, i noleggiatori decidono di chiedere l’indennizzo per i danni sofferti direttamente al P&I Club ai sensi della norma turca sopra citata. I noleggiatori intraprendono quindi un procedimento in Turchia nei confronti del P&I Club;
    • tuttavia, il P&I Club ottiene dalla Commercial Court un’anti-suit injunction per bloccare il procedimento instaurato in Turchia dai noleggiatori. Secondo il P&I Club, dato che il contratto assicurativo con l’armatore prevede la legge inglese quale legge applicabile e l’instaurazione di un arbitrato a Londra, è diritto del Club che ogni reclamo avanzato nei propri confronti venga demandato al giudizio arbitrale previsto dal contratto assicurativo. Il P&I Club, inoltre, osserva come la clausola “pay to be paid” non verrebbe applicata nel procedimento turco[4];
    • i noleggiatori hanno appellato davanti alla Corte di Appello la decisone della Commercial Court che ha concesso l’anti-suit injunction.

    Le principali questioni giuridiche affrontate dalla Corte

     

    Le principali questioni giuridiche affrontate in questo caso possono essere riassunte in due punti:

    1. La qualificazione del reclamo

    La Corte di Appello doveva stabilire se il diritto dei noleggiatori di citare in giudizio direttamente il P&I Club fosse un diritto di natura contrattuale oppure un diritto di azione indipendente dal contratto assicurativo. Nel primo caso, il diritto in parola sarebbe stato regolato dalla legge inglese in quanto legge applicabile al contratto di assicurazione, mentre nel secondo caso tale diritto sarebbe stato regolato dalla sopra citata legge turca. La Corte ha ritenuto che il diritto, previsto dalla legge turca, di agire direttamente nei confronti del P&I Club si sostanzi, in pratica, nel diritto di far valere il contratto assicurativo concluso dal P&I Club e dall’armatore piuttosto che in un autonomo diritto di azione. Secondo la Corte, dunque, posto che i noleggiatori stavano esercitando un diritto contrattuale, questi erano tenuti a rispettare le clausole relative alla legge applicabile ed all’arbitrato previste dal contratto e quindi ad accettare che il reclamo fosse soggetto alla legge inglese (con arbitrato a Londra).

    1. L’anti-suit injunction

    Un’anti-suit injunction può essere concessa quando una parte agisce in violazione di una clausola di giurisdizione esclusiva oppure quando il procedimento straniero è vessatorio ed oppressivo. La Corte di Appello, avendo qualificato il reclamo dei noleggiatori quale reclamo di carattere contrattuale ed avendo quindi stabilito il dovere dei noleggiatori di accettare le clausole relative alla legge applicabile ed all’arbitrato, ha ritenuto che il procedimento turco avrebbe privato il P&I Club dei propri diritti contrattuali (previsti dalle clausole sopra citate) ed avrebbe impedito allo stesso P&I Club di poter invocare la clausola “pay to be paid”. Vi era dunque una violazione dei termini contrattuali. Inoltre, le predette circostanze rendevano effettivamente vessatorio ed oppressivo il procedimento turco dal punto di vista del P&I Club. Di conseguenza, la Corte ha confermato l’anti-suit injunction.

     

    Un breve commento

     

    La Corte ha dato priorità ai diritti contrattuali del P&I Club rispetto al diritto di azione diretta previsto dalla legge turca. Questa sentenza è molto importante (e positiva) per I P&I Club, andando a costituire un precedente sulla base del quale i P&I Club (e tutte le compagnie di assicurazione) potranno facilmente ottenere un’anti-suit injunction per fronteggiare possibili azioni dirette avanzate nei propri confronti sulla scorta di leggi straniere che consentono alla parte danneggiata di citare in giudizio direttamente l’assicuratore del danneggiante senza dover prima citare quest’ultimo.

     

    Da un punto di vista legale, la posizione della Corte appare a nostro avviso corretta, anche se chiaramente sfavorevole agli interessi dei soggetti danneggiati.

     

    In ogni caso, notiamo che il 1 Agosto 2016 entrerà in vigore nel Regno Unito il Third Parties (Rights Against Insurers) Act. Questa normativa implementerà il diritto del terzo danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, qualora quest’ultimo risulti insolvente.

     

    Vedremo quale impatto tale normativa avrà su casi analoghi a quello della M/v “YUSUF CEPNIOGLU”.

     

    [1] Questa clausola consente al P&I Club di non liquidare il danno all’armatore fino a quando quest’ultimo non abbia liquidato il danno ai soggetti danneggiati.

     

    [2] [2016] EWCA Civ 386.

     

    [3] Entrambe società turche.

     

    [4] La clausola “pay to be paid” forniva al P&I Club un’integrale difesa rispetto al reclamo avanzato dai noleggiatori, posto che l’armatore non aveva liquidato il danno.

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