In data 1° febbraio 2020, è divenuto efficace l’Accordo di Recesso dall’UE sottoscritto tra il Regno Unito e l’Unione Europea.
L’Accordo di Recesso prevede un periodo di transizione durante il quale al Regno Unito continuerà ad applicarsi la normativa europea (come se fosse uno Stato membro), che scadrà il 31 dicembre 2020.
Il periodo di transizione potrà essere prorogato in caso di accordo tra Regno Unito e Unione Europea.
Con la dichiarazione politica contestuale all’accordo di recesso, Regno Unito e Unione europea hanno dichiarato l’intenzione di concludere intese in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi, compresi quelli finanziari, e che si fondino sugli accordi di libero scambio dell’Unione. A tal fine nella dichiarazione politica si prevede anche l’intenzione delle due parti di avviare il processo formale di negoziazione di questi accordi il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, affinché gli stessi possano entrare in vigore entro la fine del 2020.
Al termine del periodo di transizione, se le parti non dovessero aver raggiunto un accordo in materia di regolamentazione transnazionale dei servizi di assicurazione, le imprese assicurative del Regno Unito verranno considerate imprese di stato terzo (e non potranno più avvalersi del diritto di operare in Italia in libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento).
Si segnala infine che, come anche chiarito dal Ministero dell’Economia con comunicato del 31 gennaio 2020, la ratifica dell’Accordo di Recesso rende inapplicabili le disposizioni del d.l. n. 22 del 25 marzo 2019, con cui il Governo aveva stabilito le misure applicabili alle imprese di assicurazione per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea fosse avvenuto senza accordo.
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