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    11.01.2019

    <i>Cannabis light</i> in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale


    L’entrata in vigore della legge 242 del 2016, contenente “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ha l’indubbio merito di aver riportato in auge in Italia il fenomeno della canapa light, un tipo di raccolto in passato molto diffuso sul territorio nostrano, basti considerare che negli anni Quaranta l’Italia era il secondo produttore di canapa a livello mondiale, dopo l’Unione Sovietica.

     

    È sotto gli occhi di tutti, infatti, la crescita esponenziale dei c.d. grow-shop, ovverosia i negozi dediti alla vendita di cannabis light, così come in pochi anni sono aumentate di circa 10 volte le aree destinate alla sua coltivazione (da 400 ettari nel 2013 a quasi 4 mila nel 2018), con un fatturato complessivo che si può stimare in circa 40 milioni di Euro. Del resto, è la stessa succitata legge che stabilisce che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali debba destinare annualmente una quota delle risorse disponibili (nel limite massimo di € 700.000), per favorire la coltivazione della canapa light.

     

    Orbene, con il termine Cannabis/Canapa si fa generalmente riferimento alla pianta nella sua interezza (stelo, radici, fiori).

    Sono le infiorescenze della pianta di canapa che possono essere caratterizzate, invece, da un elevato livello di THC che, una volta esiccate, possono essere utilizzate per attività ricreative o per scopi curativi.

    Il THC è l’abbreviazione di tetraidrocannabinolo, cioè la sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis.

    Ciò detto, la presunta legalizzazione delle infiorescenze della cannabis light e il volume di affari registrato continuano comprensibilmente ad attirare l’attenzione degli investitori sia italiani che stranieri.

     

    Tuttavia, la legge 242/2016 nasconde delle insidie.

    La presente legge, infatti, non prevede la coltivazione, la produzione e la vendita delle infiorescenze di canapa per attività ricreative (ad esempio il fumo). Disciplina, bensì, la coltivazione della filiera di canapa, da cui è possibile ottenere specifici prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia).

    Con la legge 242/2016 si è inteso, quindi, promuovere forme alternative di sfruttamento agricolo, diversificando il mercato della produzione agroalimentare e favorendo la produzione locale a discapito del ricorso a materie prime straniere, tutto questo non deve essere facilmente confuso con il processo di legalizzazione della cannabis.

     

    Orbene, al fine di potere capire più compitamente i termini della questione, è necessario comprendere quando si debba parlare di sostanze stupefacenti e psicotrope, quando si sia in presenza della c.d. cannabis terapeutica, e, infine, cosa debba intendersi per cannabis light.

    (A) Sostanze stupefacenti e psicotrope.

    La legge italiana include le infiorescenze di cannabis con elevato livello di THC tra le sostanze stupefacenti e psicotrope.

    L’attuale normativa prevede, in particolare, che chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo, o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della Sanità.

    Ove concessa, l’autorizzazione è valida, oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.

    (B) Cannabis terapeutica.

    La cannabis FM-2 (canapa) ad uso medico ed i farmaci cannabinoidi possono essere prescritti dai medici nell’ambito di trattamenti sintomatici di supporto e presentano un range qualitativo standard, considerato, inoltre, che gli impieghi di cannabis ad uso medico sono presenti in studi clinici controllati, studi osservazionali e revisioni sistematiche.

    La cannabis ad uso medico presenta un elevato livello di THC, basti solo considerare che l’azienda olandese Bedrocan® produce varietà di cannabis ad uso medico - ancora oggi importate in Italia- con un elevato livello di THC: Bedrocan (22%), Bedrobinol (13,5%) e Bediol (6,3%).

    La legge prevede espressamente che anche la coltivazione delle piante di canapa ad uso medico con un livello di THC superiore allo 0,2% deve comunque essere autorizzata dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dalle norme in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

    Inoltre, il Ministero della Salute svolge anche le seguenti funzioni:

    (i) individuare le aree da destinare alla coltivazione delle piante di cannabis;

    (ii) importare, esportare e distribuire sul territorio nazionale, ovvero autorizzare l’importazione, l’esportazione, la distribuzione e il mantenimento scorte delle piante e il materiale vegetale a base di cannabis;

    (iii) provvedere alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis, a seconda delle richieste delle regioni e delle province autonome e informare l’International Narcotics Control Boards (INCB).

    I coltivatori autorizzati consegnano il materiale vegetale a base di cannabis al Ministero della Sanità, che, a sua volta, provvede alla destinazione del materiale stesso alle officine farmaceutiche autorizzate per la successiva trasformazione in sostanza attiva o preparazione vegetale, entro quattro mesi dalla raccolta.

    Attualmente in Italia la cannabis farmaceutica legale proviene esclusivamente dall’Olanda e dallo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, così come stabilito dall’accordo del 18 settembre 2014 tra il Ministro della Difesa e il Ministro della Salute.

    (C) La legge n. 242/2016 e il dibattito sulla commercializzazione delle infiorescenze di canapa light per uso ricreativo.

    In base alla legge 242/2016, qualora, all’esito di un controllo dell’autorità competente, il contenuto complessivo di THC sui campioni di pianta risulti superiore allo 0,2%, ma rientri nel limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore.

    Quindi, la percentuale di THC ammessa nella cosiddetta cannabis light è compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%.

    La legge 242/2016 si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse ed iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, conformemente ai requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

    Va da sé che in questo caso non è richiesta alcuna autorizzazione per la coltivazione delle piante di canapa, così come previsto dalla legge in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

    I coltivatori hanno soltanto l’obbligo di conservare i cartellini della sementa acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi e le fatture di acquisto della medesima.

    Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio sulle coltivazioni di canapa.

    In sintesi, quindi, la legge 242/2016:

    1. sostiene e promuove la coltivazione della filiera di canapa da cui è possibile ottenere determinati tipi di prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alimenti, cosmetici, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria e alla bioedilizia, coltivazioni dedicate alle attività didattiche o al florovivaismo);
    2. prevede a carico del coltivatore soltanto l’obbligo di conservare per 12 mesi i cartellini della semente acquistata e la fattura d’acquisto;
    3. stabilisce che la percentuale di THC nelle piante coltivate possa oscillare tra lo 0,2% allo 0,6%, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico dell’agricoltore;
    4. prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destini alla coltivazione di questo tipo prodotto annualmente una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di € 700.000.

     

    Il dibattito sulla cannabis light e sulla sua commercializzazione.

    Il dibattito intorno alla cannabis light e alla sua commercializzazione, resta ancora oggi acceso, stante l’indiscutibile successo del prodotto, da un lato, e la sua non completa regolamentazione, dall’altro.

    Nel frattempo, aumentano in maniera esponenziale i cosiddetti grow-shop, o canapai, dediti alla vendita di prodotti legati al mondo della canapa light, circostanza che ha fatto sentire l’esigenza al Consiglio superiore della Sanità e il Ministero dell’Interno di intervenire espressamente sul tema.

    Il Consiglio Superiore della Sanità ha reso un parere in merito alla pericolosità dell’uso della cannabis light e alla sua commercializzazione, affermando che non può escludersi la pericolosità dei prodotti contenenti infiorescenze di canapa, considerato che non è stato scientificamente valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio, età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come “sicura” e “priva di effetti collaterali“ si traduca in un danno per se stessi o per altri.

    In merito alla seconda problematica - cioè se i prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis“ o “cannabis light“ o “cannabis leggera“ possano essere immessi nel commercio e a quali condizioni - il Consiglio Superiore della Sanità ha evidenziato che tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è inclusa la produzione delle infiorescenze, né tantomeno la libera vendita al pubblico e, pertanto, ha raccomandato l’introduzione di misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti.

    A settembre 2018 è stato pubblicato, inoltre, il parere reso dall’attuale Ministro dell’Interno Matteo Salvini sugli “Aspetti giuridici-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa degli stupefacenti”, con il quale ha dettato indicazioni operative per le FF.OO. nell’esecuzione dei controlli presso i vari esercizi commerciali.

    Segnatamente, nella presente circolare è statuito che le infiorescenze, nonché i prodotti da queste ottenuti, possono rientrare nella nozione di sostanze stupefacenti anche se la percentuale di THC oscilla nell’intervallo stabilito dalla citata legge 242/2016 (da 0,2% a 0,6%) e, quindi, così come i prodotti ottenuti dalle piante non iscritte nel Catalogo comune, possono essere sequestrate.

    Il Ministero identifica ulteriori fattispecie che legittimano il sequestro del reperto sulla base dell’esito positivo del narcotest speditivo, ossia:

    1. infiorescenze contenute in confezioni anonime o prive di indicazioni commerciali o sul prodotto ovvero in mancanza di titoli di acquisto che possano ricondurre al dettagliante e verificare la provenienza dei prodotti;
    2. infiorescenze contenute in confezioni commerciali dissigillate;
    3. infiorescenze vendute in forma sfusa;
    4. olio ed estratti oleosi ottenuti dalle infiorescenze, per i quali non è possibile determinare con immediatezza il tenore del THC contenuto nel prodotto;
    5. piante di cannabis coltivate in vaso o in terra, per le quali non risulti con certezza la provenienza da coltivazioni ottenute da sementi delle citate varietà ammesse dalla normativa comunitaria.

    Ma vi è di più. Nella presente circolare si afferma non soltanto che la legge 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per uso personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione, ma anche che l’esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze.

    Quindi, il limite dello 0,6% si applicherebbe soltanto all’agricoltore che per cause naturali veda svilupparsi una coltivazione con limiti superiori a quelli consentiti.

    Viceversa tale estensione non varrebbe per il venditore o per il grossista, per il quale il superamento del limite dello 0,2% non risulterebbe imprevedibile, bensì preventivamente misurabile mediante una valutazione tecnica di laboratorio.

    Nonostante la pubblicazione delle circolari in commento, la situazione di incertezza resta, questo perché il quadro normativo sulla canapa light resta invariato. È evidente, dunque, che le attuali criticità potranno essere spazzate vie solo attraverso un intervento legislativo che possa, finalmente, chiarire i termini esatti della questione, senza lasciare spazi a dubbi interpretativi.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Paolo Quattrocchi, Guido Foglia o Michelle Pepe.

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