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    04.12.2016

    Circolare del MIT in tema di certificazione dei lavoratori marittimi ed aggiornamenti in tema di cabotaggio marittimo


    In data 13 ottobre 2016 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha emanato una circolare denominata «riesame della Circolare Unica n. 17 del 17/12/2008» e di attuazione del precedente Decreto Ministeriale del 25 luglio 2016 e di «ulteriori chiarimenti in merito all’adeguamento e al rinnovo» dei certificati dei lavoratori marittimi, al fine di adeguare la normativa italiana agli emendamenti di Manila 2010 al STCW/78.

     

    Si tratta di un documento molto atteso da parte della categoria, considerato il lungo ritardo dell’Italia, e che non mancherà di suscitare un forte dibattito.

     

    La circolare è articolata in quattro punti principali: (i) modalità con cui i lavoratori interessati possono presentare personalmente, entro il 1 gennaio 2017, la domanda di conversione delle abilitazioni, dei titoli e delle qualifiche professionali in certificati di competenza (COC) e di addestramento (COP)  e gli specifici casi in cui è concesso entro il 2 gennaio 2017 presentare domanda anche in forma telematica; (ii) chiarimenti per quanto riguarda l’addestramento Mabev (Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci); (iii) possibilità di continuare ad usare i libretti di addestramento di cui al D.D. 31/12/2004, in attesa che vengano aggiornati agli emendamenti di Manila 2010; (iv) chiarimenti relativi all’adeguamento, rinnovo e rilascio delle certificazioni.

     

    Per quanto riguarda il quarto punto, la circolare specifica che «l’adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati non è un rinnovo». Pertanto, «il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza 31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione solo ed esclusivamente i corsi di addestramento richiesti dal suo certificato di competenza da adeguare», in base alla modalità previste dalle precedenti circolari. II ministero ribadisce alle Capitanerie «la necessità di effettuare l’adeguamento per i certificati di competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l’imbarco». Una precisazione che cerca di rispondere al timore diffuso che, in Italia, l’adeguamento alla nuova convenzione SCTW/78, introducendo gli emendamenti di Manila, ma anche alcune misure aggiuntive, possa portare all’impossibilità di imbarcare marittimi di nazionalità italiana, e non quelli stranieri sottoposti a misure meno restrittive.

     

    Un ulteriore punto molto controverso è l’obbligo per tutti i comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali di coperta e di macchina già in possesso delle certificazioni previste dalla Circolare n. 32/2015 di seguire un corso direttivo indispensabile ai fini del rinnovo delle proprie certificazioni abilitanti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Al riguardo, numerose polemiche si sono sollevate da parte dei lavoratori marittimi in considerazione del fatto che la formazione richiesta (300 ore per il personale di coperta e 570 per il personale di macchina) difficilmente verrà sostenuta dall’armatore, anche in relazione ad eventuali costi di vitto e alloggio, e sarà probabilmente gestita da un esiguo numero di agenzie riconducibili al Ministero dei Trasporti.

     

    Evidenti problemi sorgono, inoltre, per il personale attualmente imbarcato che si troverebbe nell’impossibilità di frequentare il predetto corso in considerazione dell’elevato numero di ore previste e che verosimilmente richiederà una frequenza giornaliera per circa 2-3 mesi. Non sono mancate poi polemiche rispetto alla necessità di imporre agli ufficiali la frequenza ad un corso volto a fornire competenze che gli stessi già posseggono, avendo ottenuto in precedenza tutte le abilitazioni necessarie al fine di poter svolgere la propria attività lavorativa.

     

    In data 30 settembre 2016 si sono incontrati davanti al Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Confitarma e le Organizzazioni sindacali per confrontarsi rispetto all’annoso problema delle violazioni delle disposizioni relative al cabotaggio marittimo ai sensi del Regolamento CEE n. 3577/92 (anche in termini di nazionalità dei componenti dell’equipaggio e di applicazione del contratto collettivo italiano) da parte di numerosi armatori battenti bandiera di una paese formalmente membro dell’UE, ma sostanzialmente di nazionalità extra UE.

     

    Sul punto le Organizzazioni sindacali hanno avanzato la proposta di introdurre l’obbligo per ogni armatore battente bandiera di uno Stato Membro dell’UE di depositare presso le Capitanerie di Porto un documento di autocertificazione, nell’ambito del quale l’armatore si assume ogni responsabilità penale sulla «genuinità comunitaria» del personale imbarcato e del servizio cabotiero che intende effettuare in acque territoriali italiane. Al riguardo, si precisa come il Comando Generale delle Capitanerie di Porto si sia riservato di richiedere eventualmente una valutazione da parte dell’Avvocatura di Stato in merito ai prospettati profili sanzionatori.

     

    Tale proposta è volta ad impedire forme di violazione del diritto comunitario e quindi concorrenza sleale all’interno del servizio cabotiero, mediante l’assunzione di personale extracomunitario a discapito dei lavoratori italiani. Al momento la proposta delle Organizzazioni sindacali rimane tuttavia piuttosto generica e saranno necessari ulteriori incontri al fine di individuare l’ambito di applicazione dell’eventuale responsabilità penale che potrebbe in tale contesto configurarsi in capo all’armatore.

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