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    27.09.2018

    L’attesa decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: conferma (definitiva?) della generale validità della clausola <i>claims made</i>


    Il 24 Settembre 2018 è stata depositata l’attesa decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 22437, datata 5 giugno 2018) in materia di validità della clausola claims made.

     

    La Sentenza, come noto, è stata emessa sul solco dell’ordinanza di rimessione alle stesse Sezioni Unite formulata in data 8 Gennaio 2018 dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione. In particolare, la Terza Sezione aveva chiesto alle Sezioni Unite di stabilire la correttezza o meno dei seguenti principi:

    (i) non è consentito alle parti elevare al rango di "sinistri" fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c., ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, da quelli previsti dall'art. 1917, comma primo, c.c.;

    (ii) nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc., la clausola la quale limiti l'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito, c.d. clausola claims made.

    In buona sostanza, l’ordinanza revocava in dubbio la validità della clausola claims made sia sotto il profilo della non qualificabilità della richiesta di risarcimento quale “sinistro” ai fini della polizza assicurativa, sia sotto il diverso profilo della strutturale, e quindi intrinseca, “immeritevolezza” del meccanismo claims made, con particolare riguardo ai casi in cui la polizza non preveda la c.d. “postuma” (anche nota come discovery period o sunset clause).

     

    Tale ordinanza, peraltro, seguiva di poco la precedente sentenza n. 10560/2017, sempre della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato la immeritevolezza della clausola claims made nel caso di mancanza della copertura “postuma”.

     

    La nuova e articolata pronuncia delle Sezioni Unite sembra rimuovere tali dubbi di invalidità “intrinseca” della clausola claims made, stabilendo il seguente principio:

    Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claim made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalla parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto , con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro.

    In altre parole, le Sezioni Unite hanno confermato – auspicabilmente in via definitiva – che la clausola claims made non è strutturalmente (cioè intrinsecamente) invalida per le ragioni ipotizzate dall’ordinanza dell’8 Gennaio 2018, da un lato chiarendo che la richiesta risarcitoria ben può assumere la qualifica di “sinistro” ai fini di polizza e, dall’altro lato, negando la possibilità di sottoporre le clausole claims made ad un vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c. (in ciò discostandosi dal precedente orientamento precedente delle stesse Sezioni Unite).

     

    É interessante notare come a tali conclusioni le Sezioni Unite giungano attraverso un articolato percorso che include – tra i vari passaggi degni di nota – la esplicita riconduzione della copertura assicurativa claims made nel novero dei contratti “tipici” e la considerazione del ruolo (in effetti importantissimo nella pratica ma fino ad oggi tendenzialmente assente dal discorso giurisprudenziale) delle c.d. deeming clauses.

     

    Peraltro, le Sezioni Unite svolgono un articolato percorso argomentativo che espressamente riprende, confermandole, le preoccupazioni espresse dalla precedente giurisprudenza della Cassazione circa le ipotetiche o possibili criticità che, in determinate situazioni, il meccanismo e la struttura claims made possono determinare, dando luogo a quelli che anche questa sentenza della Suprema Corte chiama (con espressione che rischia così di entrare in modo stabile nel lessico giuridico) “buchi di copertura”.

     

    In questi casi, sintetizzando la pronuncia delle Sezioni Unite, la tutela dell’assicurato e i suoi possibili rimedi vanno principalmente ricercati – escluso a questo punto il vaglio di validità ai sensi dell’art. 1322 c.c. - da un lato nella possibile tutela risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o degli intermediari per responsabilità precontrattuale e, dall’altro lato, nella possibile nullità, anche parziale, del contratto assicurativo per difetto della c.d. “causa in concreto”, attraverso un sindacato volto in sostanza a vagliare il contratto medesimo “…per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adatta allo scopo” in omaggio, a quanto parrebbe, alla “giuridica esigenza che il contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito dai paciscenti”.

     

    È probabile che proprio nelle implicazioni giuridiche ed applicative del principio ricordato da ultimo si possa ravvisare uno degli aspetti più incisivi di questa attesa pronuncia delle Sezioni Unite che, senza dubbio, merita un’approfondita analisi, soprattutto in relazione alle ricadute applicative che essa potrà avere sulle attuali e future controversie in questa assai dibattuta materia.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

     

    Per ulteriori informazioni contattare Anthony Perotto,  Guido Foglia o Michele Zucca.

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