Cass. 28 gennaio 2025, n. 2005
Nel concordato preventivo, stante la comune anteriorità alla domanda dei rispettivi fatti genetici, sono compensabili ex art. 56 e 169 l. fall. il credito di una società in concordato per canoni di locazione divenuti esigibili in corso di procedura e il controcredito della conduttrice per finanziamento bancario erogato prima della domanda di concordato.
La pronuncia si inserisce nel solco del pacifico orientamento di legittimità (Cass. SU n. 775/1999, Cass. n. 18915/2010, Cass. n. 14418/2013, Cass. n. 10869/2020 e Cass. n. 2406/2025) confermando che la compensazione è ammessa anche quando uno dei crediti diventa liquido o esigibile in pendenza di una procedura concorsuale, purché il relativo fatto genetico sia anteriore all’apertura del concorso.
La Corte afferma però innovativamente che il diritto al pagamento dei canoni sorge unitariamente dal contratto di locazione, indipendentemente dalle scadenze previste, che attengono quindi solo all’esigibilità del credito del locatore.