Tribunale di Vasto, 26 settembre 2025
Il Tribunale di Vasto, nel solco di altri precedenti analoghi (cfr. Trib. Ancona 27 marzo 2025) ha emesso un peculiare provvedimento di autorizzazione alla cessione d’azienda ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII, disponendo altresì l’utilizzo di un doppio escrow account per l’incasso del prezzo e il pagamento dei creditori, vincolato all’ordine dell’Esperto, in modo da garantire da eventuali aggressioni dei creditori le somme derivanti dalla cessione, anche in assenza di misure protettive.
Come ben noto, la disciplina delle cessioni d’azienda ex art. 22 CCII è per certi versi lacunosa e manchevole, tanto da rendere spesso disincentivante il ricorso allo strumento ai fini delle operazioni di dismissione aziendale. Si pensi ad esempio alla limitata esenzione da passività fiscali pregresse, o all’assenza di effetti purgativi delle iscrizioni pregiudizievoli.
Sono quindi da accogliere favorevolmente le pronunce che, “dettando le misure ritenute opportune” ex art. 22 co. 2 lett. d) CCII e interpretando elasticamente la norma, consentono di preservare gli interessi cardine alla celere conservazione della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori.