Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026
Il Tribunale ha confermato l’efficacia ‘retroattiva' delle misure protettive, rispetto a un’ordinanza di assegnazione già intervenuta in un pignoramento presso terzi, in quanto non causerebbe una definitiva spoliazione patrimoniale, bensì una mera legittimazione all’incasso. Onde così evitare un soddisfacimento particolaristico, configgente con la par condicio e il complessivo risanamento, le misure devono poter sospendere anche tali effetti; operativamente, le somme andranno accantonate su un conto vincolato alla procedura, a presidio della loro destinazione al piano di risanamento.
Una decisione significativa su un tema di grande rilevanza pratica per gli operatori. L’assegnazione, infatti, è sempre stata ritenuta definitiva (salvo eventuale revocatoria, ma in sede, ormai, di liquidazione giudiziale) determinando, in casi di esecuzioni ormai avanzate, la scelta necessitata per la debitrice di accesso al procedimento unitario, piuttosto che alla CNC, proprio perché i (più lenti) meccanismi di protezione di quest’ultima non consentivano di arrivare in tempo a prevenire l’assegnazione. Scelta che, tuttavia, si porta dietro le conseguenze di uno strumento meno flessibile e con una durata più ristretta, che potrebbero non tutelare al meglio la massa creditoria e, quindi, dovrebbe poter essere ponderata in modo organico alla luce di tutte le specifiche circostanze, e non dettata dalla mera necessità di evitare 'assalti alla diligenza'. In tal senso, il diffondersi di un orientamento conforme a questa pronuncia può essere accolto con favore.