Tribunale di Roma 8 agosto 2025 - Commissione CCIAA Trieste 11 luglio 2025
Il Tribunale di Roma - nel disporre il non luogo a provvedere sull’istanza di conferma delle misure protettive, stante l’intervenuta archiviazione della composizione negoziata, a fronte del parere negativo dell’Esperto e del deposito della sua relazione finale - ha confermato la non sindacabilità, da parte del giudice ordinario, del provvedimento con il quale il Segretario generale della Camera di Commercio ne dispone l'archiviazione, in quanto espressione di una funzione amministrativa.
Se da un lato non v’è dubbio che il Giudice concorsuale non abbia poteri di sindacato sulla chiusura della CNC decisa dall’Esperto, dall’altro lato – e di qui il rilievo della pronuncia in commento – resta il problema dell’assenza di un rimedio, da parte del debitore, anche nei casi in cui la relazione ex art. 17, co. 5, CCII si presti a contestazioni.
Il che può limitare l’efficacia dello strumento della CNC. Una possibile soluzione ‘evolutiva’ sembra rinvenirsi in una decisione della CCIIAA di Trieste dell’11 luglio 2025, la quale, a seguito di istanza della debitrice, ha disposto in autotutela la sostituzione dell’Esperto e la riapertura della CNC archiviata, sebbene non per ragioni di merito (che restano insindacabili anche in questa sede), bensì per l'eccessiva compressione dei tempi posti dall’Esperto per riscontrare alcune richieste e, quindi, a presidio della garanzia del contraddittorio.