Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
Il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, ha pronunciato il seguente
Decreto ex art. 22 CCII
nella procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1746/2023
sull’istanza presentata da
xxx , con sede in XXX, in persona del legale rappresentante XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Rovero del Foro di Piacenza (PC)
Premesso che
la ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione ex art. 22 CCII volta ad ottenere l’autorizzazione “nell’ambito della composizione negoziata della crisi” alla stipula di” contratto di affitto di azienda dalla concedente XXX all’affittuaria XXX con obbligo, nella forma della proposta irrevocabile d’acquisto, al successivo acquisto da parte della seconda dell’azienda medesima, disponendo di conseguenza ogni più opportuna misura.”, precisando che “l’accettazione della proposta di acquisto dell’azienda, previa emananda autorizzazione del Tribunale al fine di evitare il prodursi degli effetti di cui all’articolo 2560 secondo comma del codice civile, come previsto dalla lettera d) del primo comma dell’art. 22 CCII, è subordinata e condizionata all’esito della procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 CCII.” La ricorrente, quindi, chiede al Tribunale l’autorizzazione ex art. 22, co 1, lett. d) al trasferimento di azienda con effetto c.d. purgativo; l’operazione è strutturata mediante la previsione di un periodo di affitto d’azienda, cui dovrebbe conseguire la cessione della stessa, sulla base di una offerta irrevocabile di acquisto presentata dall’affittuario;
Ritenuto che
come condivisibilmente affermato in dottrina, la finalità perseguita dal regime autorizzatorio della cessione d’azienda previsto ex art. 22 CCII è quella di incentivare all’immediato acquisto dell’azienda i potenziali interessati, i quali, in mancanza di tale previsione, sarebbero indotti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale per acquistare l’azienda in seno alla stessa, proprio al fine di beneficiare dell’effetto “purgativo” tipico della vendita coattiva endoconcorsuale;
la situazione di crisi o di insolvenza, infatti, innegabilmente costituisce un forte disincentivo alle cessioni “privatistiche” e non coattive dei beni del debitore;
l’autorizzazione del Tribunale in ogni caso non condiziona la validità e la piena efficacia del negozio traslativo dell’azienda o di suoi rami (trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, soggetto al regime di cui all’art. 21, co 2, CCII), ma è necessaria per far conseguire all’acquirente – sia pure nell’ambito di una vendita che resta “privatistica” – il beneficio dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori dell’imprenditore cedente (salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 2112 c.c.);
tale funzione “anticipatoria” del trasferimento d’azienda autorizzato ex art. 22 CCII è anche ulteriormente confermata dalla previsione che il Tribunale, oltre a dover vagliare la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità ed al miglior soddisfacimento dei creditori, deve altresì verificare “il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente”, elemento che rafforza la similitudine tra il trasferimento in sede di composizione negoziata e la cessione competitiva endoconcorsuale;
da tali assunti ne consegue che l’autorizzazione può, logicamente, riguardare solo la cessione il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, co 1, CCII - diversa quindi, dalle altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del Tribunale - che direttamente si riallacci a quelle trattative; ciò posto, dalla lettura della bozza del contratto di affitto e collegata proposta irrevocabile di acquisto in atti2 risulta che: a) l’affitto della azienda, per come configurato nella ipotesi di risanamento, avrebbe durata quinquennale; b) il trasferimento dell’azienda non è un effetto immediato destinato a verificarsi già in sede di composizione negoziata, bensì al termine del periodo di affitto, quale atto conclusivo del progetto di risanamento; c) il trasferimento dell’azienda, quale effetto giuridico, costituisce una eventualità connessa all’esercizio da parte della concedente del diritto potestativo di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto della affittuaria (unico soggetto, quindi, che si espone ad un vincolo giuridico finalizzato al trasferimento dell’azienda): d) la affittuaria si si obbliga a partecipare alla procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti ex art. 22 CCII;
il piano di risanamento prospettato dalla debitrice, giova sottolinearlo, si basa sull’intenzione di concludere un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, con annessa domanda di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII;
orbene, l’operazione delineata nella strategia di risanamento del debitore risulta, quindi estranea al campo di applicazione del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII;
l’estraneità, in primo luogo, deriva dalla circostanza che, nel caso in esame, il trasferimento dell’azienda non avrebbe, in realtà, la funzione di agevolare il pronto acquisto della stessa e la continuità aziendale, bensì’ l’unico effetto di garantire all’affittuario/futuro cessionario l’effetto favorevole di deroga alla responsabilità solidale ex art. 2560, co 2, c.c., il tutto ben prima che la funzionalità della intera operazione rispetto al prioritario obbiettivo del risanamento dell’impresa venga sottoposta al vaglio giurisdizionale e dei creditori nella sede concorsuale prospettata come soluzione della crisi;
non può tacersi, inoltre, che la società affittuaria xxx è parte correlata con la società debitrice, sicché garantire alla prima, fi da ora, un sostanziale effetto esdebitativo rispetto ai creditori concorsuali - in forza di una operazione di continuità indiretta basata su affitto di azienda - appare palesemente non funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; la funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale in questa ipotesi, del resto, è già ben garantita di per sé dalla operazione di affitto di azienda;
quanto, invece, al principio di competitività, in primo luogo va precisato che, allo stato, non risulta effettuata alcuna operazione seria volta a sondare il mercato al fine di reperire potenziali interessati; la competitività verrebbe rimessa ad un non meglio precisata “procedura competitiva” da svolgersi in sede di composizione negoziata, senza che il Tribunale sia attualmente in grado effettuare un benché minimo controllo sul rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità, necessari per il rispetto del principio sopra evocato;
inoltre, la stessa possibilità di una selezione competitiva del potenziale acquirente è in realtà già ex se pregiudicata dal fatto che le procedure competitive di una impresa gravata da un affitto sono, logicamente, meno penetranti sul mercato, sia per le asimmetrie tra i potenziali interessati, sia perché eventuali terzi interessati sconterebbero l’impossibilità di ottenere il pronto ed immediato trasferimento del bene per il quale si concorre;
in estrema sintesi, quindi, l’eventuale autorizzazione concessa in questa sede, per come richiesta, non consentirebbe né una effettiva verifica del principio di competitività, né risponderebbe alla ratio che deve informare la cessione autorizzata dell’azienda ex art. 22 CCII; in conclusione, quindi, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile;
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile l’istanza.
Si comunichi.
Piacenza, 01/06/2023
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti