Al fine della proroga per ulteriori 180 giorni della composizione negoziata della crisi su richiesta di “tutte le parti” e con il consenso dell’Esperto, ex art. 17 co. 7 CCII, l’espressione “tutte” deve intendersi riferita a coloro con i quali le trattative sono ancora in corso. Sono quindi esclusi sia coloro con i quali l’accordo è stato raggiunto, sia coloro che hanno negato disponibilità a trattare.
Si tratta, per quanto noto, della prima pronuncia in tal senso sul tema, di grandissima rilevanza pratica: il Tribunale (in un caso seguito da ADVANT Nctm) adotta l’unica interpretazione ragionevole e fuga incertezze e inconvenienti che deriverebbero da una adesione formalistica al testo letterale della norma.