TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto - Presidente
dott. Daniele Venier - Giudice rel.
dott.ssa Monica Pacilio - Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
letto il ricorso ex art. 25 sexies CCII depositato in data 10/8/2023 da *** , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati *** e *** del Foro di Trieste, ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 CCII
premesso che, nell'ipotesi in cui l'esperto, nominato nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, dichiari, nella relazione finale, <<che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili>>, è consentito all'imprenditore, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII, di <<presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39>>;
rilevato:
- che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società istante sede in Trieste;
- che il ricorso è stato presentato tempestivamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8 CCII della relazione finale redatta dall'esperto e inviata a ***
- che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle lillprese e comunicato al Pubblico Ministero;
- che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 3 9 CCII, e che risulta depositata, e prodotta in copia dalla ric01Tente (ali. 11), la relazione finale dell'esperto,
- che è stato acquisito, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, il parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;
considerato che risulta adeguatamente e ampiamente motivata l'attestazione dell'esperto relativa allo svolgimento delle trattative -, rimaste senza esito positivo - secondo correttezza e buona fede, avendo *** evidenziato come *** tbbia "esposto ai creditori tutti gli elementi necessari per una loro consapevole determinazione rispetto all'alternativa liquidatoria" (pag. 19 della relazione), proponendo, "in maniera sufficientemente chiara e tangibile" (pag. 18), w1a strategia di risanamento fondata sull'affitto dell'azienda, la proposta irrevocabile di acquisto della stessa, la cessione del magazzino, la riscossione dei crediti, l'apporto di finanza esterna e l'accollo delle spese prededucibili da parte di soggetto terzo, e la cui attuabilità appariva prospettabile in quanto documentata dalle relative proposte di acquisto e assunzione degli obblighi finanziari;
osservato che *** ha pure dato atto della non perseguibilità delle soluzioni di risanamento individuate dall'art. 23, co 1 e co. 2 lett. b) CCII;
rilevato che il piano di liquidazione di *** prevede che l'attivo, pari a complessivi Euro *** sia ricavato:
- dalla cessione dell'azienda e del magazzino (residuo da incassare: ***)
- dalla liquidità ottenuta a fronte dell'incasso di crediti commerciali: *** (doc. 28)
- dal prezzo di *** che la controllante *** si è impegnata, con proposta irrevocabile dd. 8.8.2023, condizionata all'omologa definitiva, (doc. 29), a versare per l'acquisto del credito litigioso dell'ammontare di *** per il quale pende causa innanzi al Tribunale *** in cui le controparti ***, e *** hanno proposto domande riconvenzionali per *** e ***
rilevato:
- che la proposta prevede la formazione delle seguenti 11 classi (v. pagg. 17-18 del ricorso):
"1) prededucibili (compensi Esperto, Ausiliario-Liquidatore e difensore per la presentazione della domanda di concordato, quest'ultimo nei limiti del 75%, come statuito dall'art. 6, co. 1, lett. c) del CCII);
2) avoratori subordinati, privilegiati ex art. 2751 bis n° 1 del e.e.,·
3) professionisti per l'assistenza prestata nella presentazione della domanda di concordato per il compenso residuo pattuito del 25% assistito dal privilegio di cui al! 'art. 2751 bis n° 2 del e.e.;
4) professionisti che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 2 del e.e.
5) imprese artigiane che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 5 del e.e.,·
6) Medio Credito Centrale che gode del privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) l. 662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33) che "prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2 7 51 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. ";
7) gli enti previdenziali, privilegio ex artt. 2753-2778 n° 1 e.e.,
8) l'Agenzia delle Entrate, privilegio ex artt. 2752 e 2778 n.o 18 e.e.,·
9) i fornitori, creditori chirografari;
10) MPS per la quota di credito non coperta da garanzia pubblica, chirografo,· 11) MCC per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo disponibile e quindi degradata a chirografo";
- che è prevista la soddisfazione integrale dei crediti delle classi 1, 2, 3, 4 e 5 con l'impegno di attivo per Euro ***
- che le residue risorse, pari a Euro *** verranno destinate al soddisfacimento parziale del credito vantato da *** per la parte coperta dalla garanzia pubblica di *** ( classe 6), la quale, una volta escussa la garanzia da parte di *** si surrogherà nella sua posizione creditoria per gli importi conispondenti, essendo titolare di credito assistito dal privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) 1. 662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33);
- che è previsto che i soci ***, tramite una società terza *** v. doc. 58), mettano a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro *** al fine di sostenere il residuo debito della società nei confronti dei creditori privilegiati di cui alle classi 6 e 7, e dei creditori chirografari 8, 9 e 1 O;
- che *** (classe 11), per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo disponibile è degradata a chirografo e soddisfatta nella stessa misura *** prevista per le classi 9 e 10;
- che sono altresì previsti accantonamenti, pari a complessivi *** ed *** con riferimento a crediti di terzi contestati dalla ricorrente e al credito postergato ( e privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 e.e.) *** socio di *** osservato che l'espeto ha evidenziato, nel proprio parere sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, che "l'alternativa liquidatoria non garantirebbe con sufficiente grado di certezza esiti migliorativi rispetto alla proposta concordataria", tenuto conto, quanto alla seconda, dell'apporto di finanza esterna, dell'acquisto del credito litigioso da parte della controllante, della diminuzione del passivo concorsuale a seguito della rinuncia all'azione di surroga e regresso di quest'ultima, e del risparmio di costi di procedura, e ha ritenuto la congruità delle garanzie offerte in relazione alla cessione dei crediti litigiosi ed all'apporto di finanza esterna, alla luce dell'ampia patrimonializzazione di *** e della solida capacità patrimoniale dei soci di ***, società che è nella attuale disponibilità di liquidità per ***
rilevato quindi che sussistono i presupposti di cui ali' art. 25 sexies, co. 1, 2 e 3 per l'avvio del procedimento di omologazione;
osservato, infine, che la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 54, co. 2 CCII; rilevato che, nonostante l'at. 54 CCII ( che prevede il potere del Tribunale di emettere misure r cautelari e protettive nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) non sia richiamato dall'art. 25 sexies CCII, deve ritenersi - in adesione alla prevalente giurisprudenza - che tali misure siano applicabili anche al concordato semplificato, trattandosi di misure connaturate e funzionali ai procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che è stato al riguardo evidenziato (v., ad es., Trib. Milano, decr. 16.9.2022) che:
a) il concordato semplificato risulta incluso nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come definiti nell'art. 2, lettera m-bis) CCI... e in particolare tra "le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
b) l'art. 40, co. 1, CCI stabilisce che il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione Il che contiene la disciplina del procedimento unitario e l'art. 54, co 2, CCii si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCI,·
c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCI, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, riferendosi la fattispecie -all'evidenza -al concordato semplificato,·
d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive "impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative" (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);
e) il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori"; considerato quindi che vanno confermate le misure protettive erga omnes richieste ex art. 54, co. 2 CCII, per la durata di quattro mesi, e con decorrenza dal giorno di pubblicazione del ricorso ex art. 25 sexies CCII nel Registro delle Imprese;
P.Q.M.
visti gli artt. 25 sexies, 54 CCII
CONFERMA
le misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco dei creditori, stabilendo che dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e per i quattro mesi successivi i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono spese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata
NOMINA
ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il *** , con studio in Trieste, assegnandogli termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 sexies CCII, e autorizzandolo all'accesso telematico
ORDINA
che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura della debitrice, entro il 7.12.2023, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione
FISSA
l'udienza per l'omologazione al 23.1.2024, ore 9.30, innanzi al dott. D. Venier (stanza 89, piano terra) mandando alla ricorrente di depositare entro il 16.1.2024 nota ricognitiva dello stato delle notifiche
AVVISA
i creditori e qualsiasi interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Si comunichi alla ricorrente.
Trieste, 08/09/2023
Il Giudice est.
dott. Daniele Venier
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto