Articolo a cura di Fabio Marelli
Il Tribunale di Treviso ha ritenuto corretto il classamento del credito del fondo pubblico in privilegio con riserva, alla luce dell’orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito privilegiato di SACE/MCC fin dall’origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell’inadempimento del prenditore (Cass. 18148/2023).
Si tratta di una soluzione ragionevole e ispirata anche a ragioni pratiche, attraverso la creazione della c.d. “classe fantasma” del creditore privilegiato finanziatore pubblico garante, quale alternativa all’appostazione di un fondo rischi.