Articolo a cura di Fabio Marelli
La Corte ha confermato il rigetto dell’omologa del concordato semplificato, a causa della relazione finale negativa dell’Esperto, ritenendo che la relazione positiva sia requisito imprescindibile per l’omologazione del concordato semplificato e che non sia possibile una diversa valutazione da parte del Tribunale o in sede di impugnazione.
Una pronuncia restrittiva che, se da un lato valorizza il ruolo dell’esperto, dall’altro esclude la tutela del debitore rispetto a valutazioni non corrette e preclude l’accesso a un percorso liquidatorio più rapido ed equivalente nel risultato per i creditori.