I dubbi sull’applicabilità del divieto di conferimento diverso dal denaro e dell’obbligo di versamento integrale, previsti dagli artt. 2463 e 2463-bis c.c. per la fase di costituzione di s.r.l. semplificate e a capitale ridotto, anche alle operazioni di aumento oneroso del capitale fino a euro 10.000 sono risolti, con soluzioni opposte, dai notai milanesi e campani. Analogamente, le due scuole di pensiero si dividono sull’ammissibilità dell’assegno bancario come strumento di pagamento per il versamento dei conferimenti in denaro nelle s.r.l..
La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e il Comitato Notarile della Regione Campania si sono pronunciati, stabilendosi su posizioni diametralmente opposte, sull’interpretazione di due disposizioni in materia di conferimenti nelle società a responsabilità limitata. In particolare, le questioni trattate sono le seguenti: (a) l’applicabilità, in caso di aumento oneroso del capitale inferiore a 10.000 euro, del divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro e dell’obbligo di versamento integrale previsti dagli articoli 2463 e 2463-bis c.c. con riferimento alla fase costitutiva delle s.r.l. a capitale ridotto e s.r.l. semplificate; e (b) la possibilità di utilizzare l’assegno bancario come strumento di pagamento per il versamento dei conferimenti in denaro nelle s.r.l. in generale.
A norma degli artt. 2463, c. 4, e 2463-bis, c.2, n. 3, c.c., tanto nel caso di s.r.l. a capitale ridotto, quanto nel caso di s.r.l. semplificata, i conferimenti da eseguirsi in sede di costituzione devono essere versati esclusivamente in danaro e necessariamente per l’intero. Tra gli interpreti, è sorto il dubbio se tali previsioni, specificamente disposte per la fase costitutiva, debbano essere applicate anche in sede di operazioni di aumento oneroso del capitale, quando questo rimanga nel limite di 10.000 euro (e, così, nel limite per l’applicazione della speciale disciplina di s.r.l. a capitale ridotto e semplificate).
Un primo commento è arrivato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano che, prediligendo un’interpretazione letterale delle norme, con la massima n. 130 ha escluso l’estensione delle previsioni sopra indicate all’ipotesi specifica di aumento oneroso del capitale ed ha affermato che, in tal caso, dovrebbe trovare applicazione la disciplina generale prevista in materia di società a responsabilità limitata, in conformità al rinvio di cui agli articoli 2463, c. 5, c.c. e 44, c. 4, D.L. 83/2012.
Di opposto avviso, come preannunciato, è invece la massima n. 21 del Comitato Notarile della Regione Campania: il divieto di conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versamento integrale previsto per s.r.l. semplificate ed s.r.l. a capitale ridotto si applicherebbe, oltre che nella fase costitutiva, anche alle ipotesi di aumento oneroso del capitale che non superi la soglia dei 10.000 euro.
A conforto di tale tesi, i notai campani ricorrono principalmente alla seguente argomentazione: la ratio della maggiore rigidità nella disciplina della costituzione dei sotto-tipi di s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro trova fondamento nella minore garanzia patrimoniale che il capitale ridotto assicurerebbe rispetto alle s.r.l. tradizionali. A bilanciamento di tale inferiore garanzia, il legislatore avrebbe quindi imposto il divieto e l’obbligo in esame. In altre parole, a fronte della possibilità di costituire delle s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro, il legislatore ha preteso che tale capitale fosse composto di sole risorse monetarie immediatamente e pienamente disponibili. La medesima esigenza permarrebbe, quindi, fintanto che il capitale non superi la soglia dei 10.000 euro, sia nella fase della costituzione sia nell’eventuale successivo aumento di capitale: da qui, l’applicabilità, in via analogica, delle previsioni in esame alle operazioni di aumento oneroso del capitale.
Le massime della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e del Comitato Notarile della Regione Campania si discostano, inoltre, nell’interpretazione del nuovo testo dell’art. 2464 c.c., come modificato dall’art. 9, c. 15-bis, d.l. 76/2013, convertito con l. 99/2013. In particolare, il dubbio si è posto sull’ammissibilità dell’assegno bancario tra i mezzi di pagamento, da indicare nell’atto costitutivo, per dare corso al versamento del venticinque per cento (o dell’intero nel caso di costituzione con atto unilaterale) dei conferimenti in danaro.
Parere favorevole è dato dai notai milanesi, che nella massima n. 148 sottolineano, in primo luogo, come gli assegni bancari siano menzionati tra i “mezzi di pagamento” nella normativa antiriciclaggio. Inoltre, ricordano che, ai sensi dell’art. 3 r.d. 1736/1933, non può essere emesso un assegno bancario se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario: in ragione di ciò, la massima afferma che un assegno regolarmente emesso possa qualificarsi come “mezzo di pagamento idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata”, pur riconoscendo al tempo stesso la mancanza di azione diretta del prenditore nei confronti della banca.
Diversamente, la posizione illustrata nella massima n. 23 del Comitato Notarile della Regione Campania propende per la soluzione negativa, ponendo anche in questo caso l’attenzione verso la ratio alla base della norma. Esprimendosi in termini di “versamento” del conferimento, l’art. 2464 c.c. intende assicurare l’effettività della corrispondente porzione di capitale sociale, anche a tutela dell’affidamento dei terzi. A tali fini, la consegna di un assegno bancario non sarebbe sufficiente ad integrare il “versamento” richiesto dalla norma: infatti, se l’assegno circolare è garantito dalla cauzione che gli istituti emittenti devono costituire per legge (assicurando così l’effettività di tale versamento), l’assegno bancario manca di una analoga garanzia di esistenza della provvista. Ne consegue che la consegna di un assegno bancario non sarebbe idonea a liberare il socio dall’obbligazione di pagamento delle somme conferite.
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