La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 4205 del 3 marzo 2016 offre l’opportunità per dare brevemente conto delle diverse posizioni di giurisprudenza e dottrina in materia di rinunciabilità dell’effetto risolutorio della diffida ad adempiere.
1. L’oggetto della questione
Se in un contratto a prestazioni corrispettive una parte non adempie la prestazione cui era tenuta, la parte adempiente può chiedere giudizialmente l’adempimento o esercitare il diritto alla risoluzione. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o “di diritto”. È detta di diritto quella che si produce senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice. Tra i casi di risoluzione di diritto espressamente regolati dal Codice Civile, vi è la diffida ad adempiere per mezzo della quale il creditore può intimare al debitore di adempiere entro un congruo termine avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà senz’altro risolto.
La diffida ad adempiere è disciplinata dall’articolo 1454 C.C., che dispone quanto segue:
“[I] Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Si è posta a tal proposito la questione relativa alla possibilità, per il contraente non inadempiente, di rinunciare all’effetto risolutorio della diffida ad adempiere, decorso inutilmente il termine fissato nella stessa.
Sul punto non vi è una posizione unanime di giurisprudenza e dottrina e di ciò si darà brevemente conto nel presente contributo.
2. Le posizioni della giurisprudenza
Una parte della giurisprudenza, nonostante il tenore letterale dell’art. 1454 C.C., ritiene che l’effetto risolutorio sia rinunciabile. Si è infatti affermato, inter alia, che la diffida ad adempiere costituisce una facoltà per il contraente non inadempiente: dopo l’inutile decorso del termine fissato, chi l’ha intimata ha facoltà di rinunciare – anche attraverso comportamenti concludenti – al suo effetto (si veda Corte di Cassazione, sez. II, n. 9317 del 9 maggio 2016).
Inoltre, la diffida ad adempiere ha natura di negozio giuridico: non può produrre effetti contro ed oltre la volontà del suo autore, che pertanto può decidere di non far valere la risoluzione già verificatasi (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, n. 23315 dell’8 novembre 2007). Qualora l’intimante proponga una domanda giudiziale, successiva alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere, che valorizzi in maniera esplicita e non equivoca l’inutile decorso dello stesso, al fine di far accertare e dichiarare dal giudice la risoluzione del contratto, l’effetto risolutorio è connesso a detta domanda (perciò il giudice non potrebbe dichiarare d'ufficio, in assenza di apposita domanda sul punto, la risoluzione del contratto a seguito dell'inutile decorso del termine indicato nella diffida): a tal proposito, in particolare, la Corte di Cassazione, sez. II, n. 4535 del 18 maggio 1987 ha affermato che “l'espressione "risoluto di diritto" dell'art. 1454 c.c. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa, non già che ad essa il giudice possa provvedere d'ufficio”. Si tenga altresì presente che una tesi contraria è stata espressa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, secondo cui non è ammissibile la rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente, in quanto tale effetto è sottratto – per evidente voluntas legis – alla libera disponibilità del contraente stesso.
3. L’opinione della dottrina: l’effetto risolutivo della diffida non è disponibile
La dottrina prevalente ritiene invece che l’intimante non possa, essendosi la risoluzione verificata automaticamente, rinunciare ad essa cancellandone gli effetti, né mediante revoca della stessa, né mediante intimazione di nuova diffida, né con il ricorso ad altri mezzi di tutela. Ciò in quanto, anche sulla base del tenore letterale dell’art. 1454 c.c., la risoluzione opera senza necessità di un intervento del giudice. A tal proposito, si è tra l’altro sottolineata la necessità di tutelare il debitore, che ha un interesse alla certezza della propria posizione ed un affidamento rispetto all’impossibilità di essere chiamato ad adempiere dopo l’infruttuoso decorso del termine.
4. La decisione della Corte di Cassazione, sez. II, 3 marzo 2016, n. 4205
La Corte, con la sentenza n. 4205/2016, afferma incidentalmente che, nel caso in cui l’intimante non domandi giudizialmente la risoluzione di diritto per l’inutile decorso del termine assegnato ma formuli una nuova diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto consegue solo quale effetto della seconda diffida (a condizione che la stessa sia valida). Alla rinnovazione della diffida ad adempiere si riconduce l’interesse dell’intimante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione di un nuovo termine entro il quale adempiere. Ciò, comunque, non esclude che l’inadempimento continui ad essere tale a far data dalla scadenza del termine assegnato con la prima diffida.