La tua ricerca

    30.03.2018

    Contratto di concessione di vendita di automobili e abuso di dipendenza economica


    1.     Il caso

    La controversia decisa dalla sentenza in commento trae origine dall’esecuzione di un contratto di concessione di vendita di automobili ai sensi del quale il concedente si era riservato il potere di fissare a carico del concessionario degli obiettivi commerciali mensili particolarmente gravosi, nonché di recedere unilateralmente qualora, tra le altre cose, gli obiettivi non fossero stati raggiunti; il concedente si era obbligato altresì a pagare al concessionario un corrispettivo la cui determinazione dipendeva, in parte, dal raggiungimento degli obiettivi di volta in volta determinati. Dopo diverso tempo dall’inizio del rapporto contrattuale, il concessionario non riusciva più a realizzare gli obiettivi determinati dal concedente e, quindi, a fronte della diminuzione degli introiti, contestava alla casa madre il fatto di fissare obiettivi eccessivamente gravosi. A fronte del continuo mancato raggiungimento degli stessi, il concedente decideva, infine, di esercitare il suo diritto di recesso. Il concessionario conveniva quindi in giudizio il concedente per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.

     

    La domanda viene respinta in entrambi i gradi di merito, ma nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Torino, sollecitata dalla difesa della società concessionaria, affronta alcune importanti questioni interpretative concernenti il divieto di abuso di dipendenza economica. Tra l’altro, i giudici di Torino si interrogano circa l’applicabilità dell’art. 9, L. n. 192/1998 (“Legge sulla Subfornitura”) ai soli contratti di subfornitura o – come ritenuto nel caso di specie – anche ad altri rapporti tra imprenditori in cui possa ravvisarsi la medesima ratio; nonché sulle circostanze in presenza delle quali possa dirsi sussistente lo stato di dipendenza economica ovvero possa qualificarsi come abusiva la condotta contrattuale dell’impresa più forte, nonostante la sua conformità alle pattuizioni contrattuali. A seguito di ciò, il concessionario ricorreva davanti alla Corte di Cassazione.

     

     

    2.     L’interpretazione della norma

    L’art. 9 della Legge sulla Subfornitura prevede che è vietato l’abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova una impresa cliente o fornitrice. È considerata dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La dipendenza economica è valutata altresì tenendo contro della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Al riguardo, occorre constatare che il primo divieto stabilito nella norma si riferisce all’abuso di dipendenza economica come ad una fattispecie unitaria e generale, mentre le ipotesi successivamente elencate costituiscono delle specificazioni, menzionate a titolo esemplificativo.

     

    Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica viene sanzionato con la nullità quando, oltre al ricorrere dei presupposti fattuali sopra elencati, il sacrificio imposto dalla parte “dominante” all’impresa dipendente risulti ingiustificato.

     

     

    3.     Il sacrificio dell’interesse del soggetto dipendente

    Resta da chiarire quando il sacrificio dell’interesse del soggetto dipendente possa dirsi ingiustificato. Su questo punto, l’art. 9 della Legge sulla Subfornitura tace, e la riflessione di giudici e studiosi è ancora lungi dal trovare un punto di approdo ampiamente condiviso.

     

    Ciò premesso, alcune interessanti indicazioni interpretative possono essere tratte da campi per determinati aspetti affini alla subfornitura, ossia l’Antitrust e il diritto dei consumatori.

     

    Ad esempio, in tema di Antitrust la Corte di Giustizia ha chiarito che “la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito”. Secondo questa pronuncia, infatti, perché si integri una condotta abusiva da parte dell’impresa dominante è sufficiente che la stessa sia priva di “giustificazioni obiettive”, in quanto diretta solo a comprimere l’interesse degli altri operatori di mercato (imprese o consumatori).

     

    In tema di diritto dei consumatori, invece, una clausola è abusiva quando introduce “una alterazione vistosa e unidirezionale” dell’assetto contrattuale, così da creare una “compressione unilaterale dell’interesse” del consumatore “senza vantaggi compensativi e senza negoziazione”; oppure quando è formulata in considerazione del solo interesse del professionista, senza essere bilanciata da altre clausole volte a tutelare l’interesse del consumatore.

     

     

    4.     Considerazioni conclusive

    Dunque, sebbene la sentenza della Cassazione non decida nel merito la controversia in oggetto, fornisce interessanti spunti per l’interpretazione delle norme contenute nella Legge sulla Subfornitura dettate in materia di abuso di posizione dominante, grazie al paragone effettuato con il diritto dei consumatori ed il diritto Antitrust.

     

    Da tale scenario emerge che non è l’entità del sacrificio imposto al soggetto dipendente (impresa o consumatore) a renderlo ingiustificato, ma piuttosto il fatto che detto sacrificio sia soltanto strumentale al mero rafforzamento della posizione di dominio detenuta da chi, grazie ad essa, ha potuto imporlo.

     

    In altri termini, un atto o un patto è abusivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge sulla Subfornitura (così come lo è ai sensi della normativa Antitrust e della disciplina sulle clausole abusive dei consumatori) quando, all’esito di una valutazione ex post del contesto entro il quale si è formato, riveli che il sacrificio subito dal soggetto debole sia esclusivamente giustificato dall’intento della parte “dominante” di consolidare la posizione di dipendenza del singolo interlocutore nei suoi confronti o la propria posizione di dominio sul mercato, a prescindere da giustificazioni di natura tecnica, economica e/o relative a esigenze di produzione o distribuzione.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.

    Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com.

     

     

     

    Scarica l'articolo