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    10.02.2020

    Coronavirus: ripresa delle Attività Produttive


    di Carlo Geremia

     

    Provvedimenti a Sostegno dei Lavoratori e delle Imprese

     

    Mentre le attività produttive e commerciali si apprestano a riprendere gradualmente (in alcune città (Pechino, Shanghai, Shenzhen) e provincie alle aziende è consentito riprendere le attività produttive a partire dal 10 febbraio, in altre dal 17 febbraio, in altre in data ancora da definirsi (Hubei, Tianjin)), autorità centrali e governi locali hanno già da giorni adottato vari regolamenti e direttive per cercare di garantire una ripresa in sicurezza e arginare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus. Qui di seguito alcune delle principali politiche emerse (quello che segue è un riassunto di mero carattere indicativo, l'esecuzione delle politiche in oggetto andrà verificata e discussa caso per caso con le autorità locali).

     

    Provvedimenti in materia di lavoro

     

    La finalità di questi provvedimenti è quella di ridurre - nella misura possibile - l'impatto dell'emergenza coronavirus sulla stabilità del rapporto di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti garantendo, in caso di protrarsi della crisi, quanto meno i minimi salariali (queste misure, come vedremo qui di seguito, si accompagnano a misure di sostegno finanziario per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese):

    • la diffusione del virus, il contagio, l'isolamento in presenza di sintomi del contagio, l'isolamento preventivo, oppure l'impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per le restrizioni adottate, per motivi sanitari, allo spostamento delle persone non possono rappresentare valide cause di licenziamento (comunicazione da parte del Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza sociale del 24 gennaio 2020). Questa previsione è dettata espressamente in deroga agli articoli 40 (cause di licenziamento attinenti a motivi soggettivi come, ad esempio, malattia non qualificabile come malattia professionale) e all'articolo 41 (licenziamenti collettivi per motivi economici) della legge sui contratti di lavoro. Il lavoratore ha diritto a continuare a percepire la retribuzione. La durata del contratto di lavoro, se in scadenza, si protrarrà fino alla conclusione della malattia, dell'isolamento oppure fino alla revoca dei provvedimenti di emergenza adottati dal governo;
    • percezione del salario, come da contratto, durante l'estensione del periodo di ferie per il capodanno cinese;
    • qualora l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie a causa dell'emergenza coronavirus, l'azienda ed il dipendente potranno concordare modifiche all'orario di lavoro, alle mansioni, ed al trattamento retributivo, sempre comunque garantendo il salario minimo di legge. In caso di sospensione delle attività produttive, il dipendente percepirà, per il mese in cui è iniziata la sospensione, la retribuzione come da contratto, poi utilizzerà le ferie retribuite ed, infine, qualora la sospensione delle attività produttive dovesse ancora protrarsi, il salario minimo previsto nel luogo dove è registrata la società/datore di lavoro. Questo riduzione del salario per difficoltà dell'azienda e sospensione della produzione appare applicabile anche, quanto meno, ai dipendenti in isolamento preventivo nonché a quelli che non possano raggiungere il posto di lavoro a causa di restrizioni agli spostamenti.

    L'impossibilità per molti lavoratori, rientrati nei luoghi di origine per le festività del capodanno cinese, di raggiungere nuovamente il posto di lavoro sarà, per alcuni giorni ancora, piuttosto concreta sia per le restrizioni a lasciare le località di origine sia per le restrizioni a entrare nelle località dove si trovano le fabbriche. Risulta, ad esempio, che, ad oggi, a Suzhou/Kunshan non sia consentito l'ingresso di persone o mezzi provenienti dalle seguenti provincie: Hubei (la provincia di cui capoluogo è Wuhan), Zhejiang, Anhui, Hunan, Henan, Jiangxi, e Guangdong.

     

    Condizioni per la ripresa delle attività produttive

     

    La ripresa delle attività produttive non solo non può avvenire prima della data indicata ma è anche soggetta, a seconda dei casi, a preventiva comunicazione oppure approvazione da parte delle autorità locali nonché l'adozione di determinate misure preventive (alcuni regolamenti locali prevedono che la ripresa delle attività produttive per le piccole e medie imprese sia solo soggetta all'obbligo di comunicazione):

    • Disponibilità di strumenti di protezione: ciascuna azienda dovrà disporre di scorte sufficienti (per almeno tre giorni) di mascherine protettive, guanti, liquido disinfettante, termometri, etc. per l'utilizzo da parte dei lavoratori;
    • Gestione: misure dovranno essere adottate per evitare assembramenti dei lavoratori in luoghi come mense, etc..; bisognerà misurare all'ingresso la temperatura corporea dei lavoratori, assicurarsi che adottino le misure di prevenzione, come indossare la mascherina. Va notato che la responsabilità della "gestione" dei lavoratori, diretta a prevenire la diffusione del contagio, è estesa anche alle attività successive all'orario di lavoro. Sarà pertanto responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che l'isolamento, quando prescritto, dei dipendenti venga attuato anche negli alloggi a questi assegnati o da questi occupati;
    • Isolamento: misure di isolamento (14 giorni) dovranno essere adottate per lavoratori che provengano dalla provincia del Hubei (o, a seconda dei casi, anche da altre provincie particolarmente colpite dall'emergenza coronavirus) oppure presentino sintomi come febbre o tosse.

    La responsabilità per l'adozione delle misure di cui sopra è del "responsabile dell'impresa", ossia del rappresentante legale e - aggiungerei - del responsabile della sicurezza sul lavoro, se persona diversa dal rappresentante legale.

     

    La mancata adozione delle misure di cui sopra comporta, in prima istanza, il diniego dell'autorizzazione a riprendere le attività produttive e, in caso di violazione, sanzioni amministrative (multe, arresto, sospensione della business license) e, ne casi più gravi, penali (reclusione).

     

    Misure a supporto delle aziende

     

    Contestualmente, le autorità centrali e locali hanno adottato una molteplicità di misure per ridurre la pressione finanziaria a carico delle aziende durante questa emergenza, in particolare a favore di quelle società che non adottino piani di riduzione del personale. Le misure hanno carattere di direttive di tipo politico e quindi ciascuna azienda dovrà presentare le necessarie istanze e discuterne l'attuazione con, a seconda dei casi, le autorità locali competenti, gli istituti finanziari, oppure il proprietario dell'immobile. Tra le misure si annoverano:

    • varie misure dirette ad assicurare l'accesso a finanziamenti bancari da parte soprattutto delle piccole e medie imprese impedendo, per esempio, la revoca di linee di credito, la restituzione anticipata di finanziamenti, l'incremento degli interessi sul finanziamento oppure garantendo dilazioni nel pagamento di interessi (le banche destinatarie di queste direttive sono in particolare le grandi banche statali);
    • l'esenzione del canone di affitto, relativamente - intanto - ai mesi di febbraio e marzo 2020, per gli stabilimenti di proprietà di società statali e, qualora l'immobile sia di proprietà privata, il suggerimento alla proprietà di garantire dei periodi esenti da canone oppure a canone ridotto;
    • in caso di stabilimenti di proprietà, esenzione dal pagamento delle tasse sull'uso del terreno;
    • dilazione, su istanza, delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e, fino ad un massimo di tre mesi, per il pagamento delle tasse;
    • per le società che non riducono il personale, restituzione del 50% dei contributi previdenziali per la disoccupazione corrisposti dal datore di lavoro e dai dipendenti nel 2019;
    • dilazione, su istanza, del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di tre mesi (rimanendo impregiudicati i diritti dei dipendenti durante tale periodo).

    Aspetti contrattuali (forza maggiore)

     

    Le aziende le cui attività produttive siano state colpite dall'emergenza coronavirus possono presentare domanda agli uffici locali del CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) per ottenere un certificato attestante la forza maggiore ("不可抗力证明书"). L'utilità di questo certificato è evitare per aziende esportatrici la responsabilità per il pagamento di penali o risarcimento dei danni in caso di mancata consegna oppure ritardo nella consegna. I provvedimenti delle autorità locali che autorizzano la ripresa delle attività produttive, nonché eventuali successive certificazioni da parte di enti pubblici oppure privati attestanti l'adozione di misure dirette a prevenire la diffusione del virus tra i dipendenti potranno anche essere utili per contestare la risoluzione unilaterale di forniture da parte di clienti connesse alla diffusione del virus.

     

     

     

    Tratto da Vivishanghai.com

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