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    26.03.2020

    CORPORATE & COMMERCIAL | Coronavirus e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro


    1. Introduzione

    Vista la situazione straordinaria correlata alla diffusione del virus COVID-19 (per semplicità, di seguito anche ”Coronavirus”), nel rispetto delle disposizioni adottate a livello nazionale, regionale e locale (di volta in volta applicabili e a cui si rimanda per i necessari approfondimenti), i datori di lavoro sono chiamati ad adottare misure volte garantire il pieno rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità con l’articolo 2087 del Codice Civile ed il Testo Unico Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- nel proseguo, “D. Lgs. 81/08” o “Testo Unico Sicurezza”) – sul punto, si veda infra il Paragrafo 2.

     

    Ciò in considerazione del fatto che l’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela: tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori, tutela della salute degli operatori sanitari (sia incaricati di garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico Sicurezza, sia incaricati di garantire funzioni di vigilanza e controllo).

     

    Peraltro si anticipa fin d’ora che il Governo ha adottato una serie di disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese, che incidono in modo più o meno diretto sull’organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro (per quanto di interesse ai fini del presente contributo, si veda il Paragrafo 3).

     

    Da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (“DPCM 22 marzo 2020”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020), ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali nel Paese, con una serie di eccezioni, di cui si dirà al Paragrafo 4.

     

    Nel proseguo verrà dunque fornito un breve inquadramento, non esaustivo, del quadro normativo e delle misure che i datori di lavoro debbono e/o possono adottare (Paragrafi 5 e 6) per fronteggiare la suindicata situazione (e che potrebbero essere sostituite da misure più restrittive a seconda della zona ove la mansione deve essere espletata), anche in considerazione delle istruzioni fornite dalla Organizzazione Mondiale della Sanità[1].

     

    Infine, si noti che le misure indicate potrebbero in qualsiasi momento essere oggetto di integrazione, modifica, o sostituzione da parte delle autorità competenti. Si rinvia dunque al sito del Ministero della Salute per poter rimanere costantemente aggiornati.

     

    Infine, brevi cenni, non esaustivi, saranno dedicati ai rischi per le imprese connessi ad una mancata o insufficiente implementazione delle misure di sicurezza volte a scongiurare il contagio da Coronavirus (Paragrafo 7).

    2. Breve inquadramento generale: gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro

    Il datore di lavoro è il principale responsabile dell’attuazione delle prescrizioni sulla sicurezza, essendo il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità e il benessere psicologico dei lavoratori.

     

    Ai sensi del Testo Unico Sicurezza, il datore di lavoro, inter alia, deve:

    • effettuare la valutazione dei rischi cui i lavoratori sono esposti, redigendo il Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”). Ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D. Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi deve essere “immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità[2] ;
    • procedere alla programmazione e realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, per effettuare la quale egli può (o, in alcuni casi, deve) istituire un apposito servizio di prevenzione e protezione, con la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, c.d. “RSPP”;
    • provvedere alla sorveglianza sanitaria nominando un medico competente nelle aziende in cui i lavoratori svolgono un’attività che li espone a particolari rischi per la salute;
    • sottoporre a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate, i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi;
    • qualora i rischi non possano essere evitati attraverso le misure di protezione collettiva il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”)[3]. Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 81/08, “il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione[4] ;
    • fornire ai lavoratori adeguate informazione e formazione (anche in relazione all’utilizzo dei DPI);
    • adottare le misure necessarie per la gestione delle emergenze, con particolare riguardo al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

    Il datore di lavoro, per esigenze organizzative, può delegare le proprie funzioni (eccetto la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP) a diverso soggetto, mantenendo comunque l’obbligo di vigilanza e controllo. Specifichi obblighi di gestione e controllo di aspetti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori sono inoltre attribuiti ex lege (e non sono pertanto derogabili o rinunciabili) a “dirigenti” e “preposti”.

    3. Gli interventi normativi rilevanti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus

    Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, occorre in questa sede richiamare innanzitutto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13 (“D. L. 6/20”), con cui si prevede che le autorità competenti possano (ed in certi casi debbano) adottare “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica[5].

     

    Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D. L. 6/20, le predette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“DPCM”); viene fatta salva la possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di provvedimenti d’urgenza da parte dei sindaci e delle regioni.

     

    In attuazione del D. L. 6/20, sono stati emanati il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo[6], il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020[7] nonché il DPCM 22 marzo 2020 (in relazione a quest’ultimo, si veda il Paragrafo seguente)[8].

     

    Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (“D. L. 9/20”) ha previsto in particolare che “è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente” (art. 34, c. 2).

     

    Per quanto di rilievo, si sottolinea che il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione di alcune attività[9]; per quelle non sospese, si prevede in particolare la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro; peraltro, si ribadisce che “per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”.

     

    Va qui altresì menzionato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“D. L. 18/20”), che prevede in particolare che:

    • la quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (di cui all’art. 1 del D. L. 6/20) non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (art. 14 del D. L. 18/20);
    • in materia di DPI, si prevede specificamente che:
      • fermo quanto previsto dall'articolo 34 del D. L. 9/20, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni; a tal proposito, è comunque necessario un pronunciamento dell’INAIL circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti (art. 15)[10];
      • per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati DPI, di cui all'articolo 74, c. 1, del D. Lgs. 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio[11]. A tal fine, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16)[12];
    • vi è una parificazione espressa del contagio da Coronavirus all’infortunio: “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato[13](art. 42, c. 2);
    • è confermato l’obbligo di formazione per l’aggiornamento teorico per il personale che deve eseguire i lavori necessari al rispristino del servizio elettrico sul territorio nazionale: “al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 45).

    Inoltre, l’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 viene espressamente fatta salva (e prorogata al 3 aprile 2020) dal DPCM 22 marzo 2020; la stessa prevede, per quanto qui di interesse, che “sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

    Infine, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (“D. L. 19/20”) fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l’emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare - su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - misure di contenimento attraverso DPCM ed, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l’art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: “Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”.

    4. Il DPCM 22 Marzo 2020: attività consentite e attività sospese

    In aggiunta a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto in particolare che:

    1. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 [14] (modificato da ultimo dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – “MISE” del 25 marzo 2020[15]) (e salvo quanto disposto nel medesimo DPCM 22 marzo 2020, ad esempio in materia di attività professionali, nonché di attività commerciali [16]);
    2. restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (fermo restando comunque che il Prefetto può sospendere le attività);
    3. è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
    4. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (fermo restando che comunque il Prefetto può sospendere le attività).

    Si noti comunque che attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

     

    Invece, le imprese le cui attività non sono sospese “rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” (su cui si veda infra al Paragrafo 5). Detto Protocollo è pertanto vincolante per tutti i datori di lavoro.

    5. Il Protocollo del 14 marzo 2020

    Il Protocollo del 14 marzo 2020 (in allegato al presente contributo), applicabile a tutte le attività non sospese, prevede innanzitutto – ferma restando l’incentivazione al lavoro agile – che[17]:

    1. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    2. si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
    3. siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
    4. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

    Le misure ulteriori previste attengono ai seguenti aspetti:

    • l’informazione dei lavoratori;
    • le modalità di ingresso in azienda;
    • le modalità di accesso dei fornitori esterni;
    • la pulizia e la sanificazione in azienda[18];
    • le precauzioni igieniche personali;
    • i DPI[19];
    • la gestione degli spazi comuni (come mense e spogliatoi);
    • l’organizzazione aziendale (come trasferte e rimodulazione dei livelli produttivi);
    • la gestione di entrata ed uscita dei dipendenti;
    • gli spostamenti interni, le riunioni, la formazione;
    • la gestione di una persona sintomatica in azienda;
    • la sorveglianza sanitaria.

    Si segnala che le misure previste dal Protocollo 14 marzo 2020 sono “da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali”.

    A tal proposito, le imprese devono adottare un “protocollo di regolamentazione”, nonché costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del predetto protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

    6. Ulteriori misure

    Si noti che, oltre all’esecuzione di quanto indicato dal Protocollo di cui al Paragrafo 5 e dalle disposizioni richiamate nei Paragrafi 3 e 4, il datore di lavoro dovrà:

    • procedere ad un aggiornamento della valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, c. 3 del D. Lgs. 81/08 in ragione delle modifiche al processo produttivo e/o all’organizzazione del lavoro derivanti dall’implementazione delle disposizioni richiamate nei Paragrafi 3 e 4;
    • adottare tutte le misure previste dal Testo Unico Sicurezza (tenendo in particolare considerazione le specifiche disposizioni menzionate nei paragrafi precedenti), in particolare in relazione alla fornitura di adeguati DPI, alla pulizia e salubrità dei luoghi di lavoro, nonché alla informazione e formazione dei lavoratori, anche con modalità a distanza (di cui al Paragrafo 2).

    7. Rischi per le imprese in caso di violazione della normativa applicabile (cenni)

    Si segnala che l’art. 4 del D. L. 19/20 prevede da ultimo una serie di sanzioni connesse alla violazione delle misure di contenimento (a seconda delle circostanze, sanzioni amministrative pecuniarie e/o interdittive, sanzioni penali)[20].

     

    In linea generale, inoltre, si ricorda che, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi, l’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro è sanzionata penalmente[21].

     

    Peraltro, in caso di contagio del lavoratore da cui derivi una malattia o la morte dello stesso, potrebbero essere contestati i reati di cui agli artt. 589[22] e 590[23] del Codice Penale, nonché la responsabilità amministrativa dell’ente ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in caso di assenza o di adeguato Modello di Organizzazione)[24].

     

    In caso di lesioni o morte di lavoratori, le violazioni stesse potrebbero costituire inoltre uno dei fondamenti di un’eventuale azione di risarcimento danni proposta dal lavoratore o da terzi, nonché dell’azione di regresso dell’INAIL volta al recupero delle somme che INAIL stesso avesse pagato a titolo di indennità.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com o ai seguenti professionisti: Paolo GallaratiFrancesca BoninoValentina Cavanna.

     

     

     

    Allegato: Protocollo 14 marzo 2020

     

     

     

    [1] Sono ragionevolmente fatte salve, laddove applicabili, le previsioni e le responsabilità in materia di gestione del rischio biologico di cui al Testo Unico Sicurezza, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”.

    [2] Il comma 3 prosegue stabilendo che: “A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

    [3] Secondo l’art. 74, c. 1 del D. Lgs. 81/08, si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

    [4] L’articolo 77 del D. Lgs. 81/08 prevede altresì in particolare quanto segue:

    “2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

    a) entità del rischio;

    b) frequenza dell'esposizione al rischio;

    c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

    d) prestazioni del DPI. (...)

    4. Il datore di lavoro:

    a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

    b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

    c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

    d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

    e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

    f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

    g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

    h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI”.

    [5] Tra le misure che possono essere adottate vi sono le seguenti: divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.

    [6] Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 1marzo e 4 marzo 2020.

    [7] Con il DPCM 11 marzo 2020 (efficace dalla data del 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020, prorogato al 3 aprile 2020 dal DPCM 22 marzo 2020) cessano di avere efficacia i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020; le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 si applicano invece cumulativamente con quelle del DPCM 22 marzo 2020.

    [8] Ai predetti DPCM si sono affiancati provvedimenti dei sindaci, delle regioni ed ordinanze del Ministero della Salute.

    [9] In particolare, l’art. 1 prevede tra l’altro quanto segue: “1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

    3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

    4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi (...)”.

    [10] In relazione all’art. 15 ed al successivo art. 16, si veda anche la Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020, consultabile qui.

    [11] Il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, c. 3, del D. L. 9/20, che dispone: “In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”.

    [12] L’art. 43, c. 1 prevede altresì che: “Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

    [13] La disposizione prosegue stabilendo che: “Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

    [14] A titolo esemplificativo: industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; commercio all’ingrosso di prodotti alimentari; commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.

    [15] Il Decreto del MISE 25 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito del MISE all’indirizzo, qui.

    [16] Con riferimento alle attività commerciali, il DPCM 22 marzo 2020, all’articolo 1, lett. a), prevede che “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020”. A tal riguardo, il summenzionato DPCM 11 marzo 2020 prevede che “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1”.

    [17] Tali misure si applicano quindi non solo più alle attività produttive come indicato dal DPCM 11 marzo 2020, bensì a tutte le attività non sospese.

    [18] A tal riguardo, si veda anche la circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2”, consultabile qui.

    [19] In argomento, si veda anche la circolare del Ministero della Salute 18 marzo 2020 recante “Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI”, consultabile qui.

    [20] L’art. 4, c. 8 in particolare prevede quanto segue: “Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”.

    [21] Si pensi alla violazione delle disposizioni in materia di fornitura di DPI, sanzionate penalmente con l’arresto fino a l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 87, c. 2 del D. Lgs. 81/08).

    [22]Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

    [23]Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (...) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

    [24] Non si esclude peraltro, a seconda delle circostanze, la possibilità di contestazione di altri reati, come il disastro “innominato” colposo di cui agli articoli 434 e 449 Cod. Pen..

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