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    16.04.2020

    CORPORATE & COMMERCIAL | Emergenza Coronavirus: attività d’impresa consentite e attività sospese


    [NOTA IMPORTANTE: Il presente documento è aggiornato al 28 aprile 2020 alle ore 15:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche].

    1. Introduzione

    Vista la situazione straordinaria correlata alla diffusione del virus COVID-19, si sono susseguiti una serie di interventi normativi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno impattato notevolmente tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale prevedendone in alcuni casi la sospensione dell’attività commerciale.

    2. Gli interventi normativi rilevanti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus

    Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, occorre in questa sede richiamare innanzitutto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13 (“D. L. 6/20”), con cui si prevede che le autorità competenti possano (ed in certi casi debbano) adottare “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica[1].

     

    Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D. L. 6/20, le predette misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“DPCM”); viene fatta salva la possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di provvedimenti d’urgenza da parte delle regioni e dei sindaci.

    In attuazione del D. L. 6/20, sono stati emanati il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1° marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 8 marzo 2020[2], il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020[3] nonché il DPCM 22 marzo 2020[4].

     

    In aggiunta, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ("D. L. 19/20") fornisce un nuovo inquadramento delle fonti normative per affrontare l'emergenza Coronavirus, prevedendo la possibilità di adottare - su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso - misure di contenimento attraverso DPCM e, in misura limitata, con provvedimenti di altre autorità (prefetti, sindaci, regioni, Ministro della Salute), ed abroga quasi integralmente il D. L. 6/20. Tuttavia, l'art. 2, c. 3 del D. L. 19/20 dispone quanto segue: "Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni".

     

    Successivamente, in data 10 aprile 2020, è stato emanato un nuovo DPCM che, con efficacia a decorrere dal 14 aprile 2020, ha abrogato i precedenti DPCM e, segnatamente, i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.

     

    In ultimo, in data 26 aprile 2020, sempre in attuazione del D.L. 6/20, è stato emanato un ulteriore DPCM che, con efficacia a decorrere dal 4 maggio[5], si sostituisce al precedente DPCM 10 aprile 2020. Le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

    2.1. Il DPCM 10 aprile 2020 sulla chiusura delle attività commerciali al dettaglio

    Il DPCM 26 aprile 2020 richiamando in buona sostanza quanto già disposto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, ha disposto, all’articolo 1, comma 1, lett. z), la sospensione di alcune attività commerciali; per quelle non sospese, si prevede in particolare la necessità di rispettare la distanza interpersonale di un metro.

     

    In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. z)  prevede quanto segue:

     

    "z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

     

    Nell'allegato 1 del DCPM 26 aprile 2020 che elenca le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità viene fatto poi espresso riferimento, fra l'altro, al commercio al dettaglio:

    • di generi alimentari;
    • di carburante;
    • di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione;
    • di giornali, riviste e periodici; e
    • di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (televisione, corrispondenza, radio, telefono e distributori automatici).

    In aggiunta a quanto già previsto dal precedente DPCM 10 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020 ha altresì disposto la riapertura delle attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

    2.2 Il DPCM 26 aprile 2020 sulle attività industriali e commerciali all'ingrosso

    In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM 26 aprile 2020 in relazione alle attività commerciali al dettaglio, per quanto concerne, invece, le attività industriali e commerciali, tale DPCM ha previsto una maggiore apertura rispetto al precedente DPCM 10 aprile 2020. Difatti, all'articolo 2 si prevede in particolare che:

    • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 (la "Tabella"); tali attività produttive possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
    • sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146[6];
    • è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

    Rispetto al DPCM 10 aprile 2020, l'articolo 2 del DPCM 10 aprile 2020, ha tra l'altro:

    • ampliato le attività indicate nella Tabella introducendo, ad esempio, talune attività di commercio all'ingrosso; e
    • eliminato i riferimenti alle filiere produttive e alle attività a ciclo produttivo continuo in ragione proprio dell'ampliamento delle attività in Tabella.

    Si segnala infine che la attività per le quali non è prevista la sospensione (sia di commercio al dettaglio che produttive) dovranno in ogni caso operare nel rispetto

    • del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 marzo 2020 fra il Governo e le parti (di cui all'allegato 6 al DPCM).
    • del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (di cui all'allegato 7 al DPCM); nonché
    • del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistico", sottoscritto il 20 marzo 2020 (di cui all'allegato 8 al DPCM).

    La mancata attuazione dei protocolli di cui sopra che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino della condizioni di sicurezza.

    2.2.1 Focus: la spedizione delle merci in giacenza

    Il nuovo DCPM 26 aprile 2020 ha altresì confermato la linea del precedente DPCM 10 aprile 2020 relativamente alle spedizioni delle merci in giacenza nei magazzini delle imprese le cui attività sono state o rimaste sospese. In tal senso, l'articolo 2, comma 8, secondo alinea, dispone quanto segue:

     

    "È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".

     

    Inoltre, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto, il suddetto articolo 2, come 8, primo alinea, espressamente prevede altresì che:

     

    "per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione".

     

    Resta peraltro inteso che tutte le imprese le cui attività dovessero essere (rectius rimanere) sospese per effetto della modifica della Tabella disposta dal DPCM 26 aprile 2020, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di 3 giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

    2.2.2 Le imprese che possono proseguire la propria attività

    Con particolare riferimento alle attività precedentemente sospese che, a partire dal 4 maggio, riprenderanno ad essere operative, l'articolo 2, comma 10 del DPCM 26 aprile 2020 ha disposto che:

     

    Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.”

     

    Inoltre, l’articolo 2, comma 11 del DPCM 26 aprile 2020 prevede altresì che:

     

    Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile  2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.”

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.

    Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com o ai seguenti professionisti: Paolo Gallarati, Filippo FedericiTobia Cantelmo e Giulia D'Auria.

     

     

     

     

    [1] Tra le misure che possono essere adottate vi sono le seguenti: divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.

    [2] Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020.

    [3] Con il DPCM 11 marzo 2020 (efficace dalla data del 12 marzo 2020 sino al 25 marzo 2020, prorogato al 3 aprile 2020 dal DPCM 22 marzo 2020) cessano di avere efficacia i DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020; le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 si applicano invece cumulativamente con quelle del DPCM 22 marzo 2020.

    [4] Ai predetti DPCM si sono affiancati provvedimenti dei sindaci, delle regioni ed ordinanze del Ministero della Salute.

    [5] Fatti salvi i commi 7 e 9 dell’articolo 2 che si applicano già a decorrere dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.

    [6] Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura (per i quali è disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico), nonché per i servizi che riguardano l'istruzione (per i quali è prevista la didattica a distanza).

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