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    18.05.2020

    COVID-19: l’impatto delle misure straordinarie e urgenti sui contratti commerciali soggetti a legge italiana


    [NOTA IMPORTANTE: Il presente documento è aggiornato al giorno 8 maggio 2020 alle ore 13:00 siccome lo stato di emergenza ed il relativo quadro normativo sono in continua evoluzione su base quotidiana, i contenuti del presente documento potranno essere soggetti a continue modifiche].

    1. Premessa

    La diffusione del COVID-19 e le misure straordinarie e urgenti adottate dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto stanno avendo – anche in Italia – impatti, talvolta notevoli, sull’esecuzione dei contratti commerciali.

     

    Difatti, l’adempimento delle obbligazioni previste da diversi contratti viene ritardato o, in alcuni casi, reso impossibile dal diffondersi del virus e dalle misure adottate dal Governo, che hanno altresì disposto la sospensione di attività commerciali e industriali a seguito, da ultimo, dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (il “DPCM 26 Aprile”) che, da un lato, ha allentato le misure restrittive precedentemente adottate e, dall’altro lato, ha prorogato la sospensione di molte attività, soprattutto relativamente al commercio al dettaglio, fino al 17 maggio 2020.

    2. Forza Maggiore e possibili rimedi

    2.1. Gli istituti del codice civile

    In ragione di quanto precede, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta assumendo i caratteri di quello che potrebbe qualificarsi come un evento di forza maggiore. A tal riguardo, si segnala che il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili al concetto di forza maggiore. Difatti, per i contratti soggetti alla legge italiana, ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali, si dovrà fare riferimento, in particolare, ai seguenti istituti:

    • impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art.1218, 1256 e 1463 c.c.);
    • eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 e ss. c.c.);
    • rescissione per lesione (art. 1448 c.c.).

    Per impossibilità sopravvenuta della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.

     

    Secondo il generale principio di cui all’art. 1218, 1256 e 1463 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “causa a lui non imputabile”, questi può essere ritenuto non responsabile. L’impossibilità sopravvenuta può essere (i) definitiva o temporanea; e (ii) assoluta o parziale.

     

    Verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile (a) si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o (b) può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.

     

    L’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (di cui agli artt. 1467 e ss. del codice civile) consente invece la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità. La controparte interessata a mantenere in essere il contratto potrà evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

     

    L’azione di rescissione per lesione è un’azione di carattere generale che permette la rescissione di tutti i contratti sinallagmatici – fatta eccezione per i soli contratti aleatori – caratterizzati da una sproporzione abnorme tra le prestazioni delle parti. Affinché il rimedio in esame possa essere azionato è necessario che (i) sussista lo stato di bisogno della parte danneggiata; (ii) la lesione ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto; e (iii) che il contraente avvantaggiato dalla sproporzione approfitti dello stato di bisogno della parte danneggiata.

    2.2. L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto

    Ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

     

    L’articolo in esame statuisce il principio della buona fede cd. “oggettiva”, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti che non solo vincola i contraenti nella fase di formazione ed esecuzione del contratto, ma si riferisce altresì agli interessi sottostanti alla stipula del regolamento negoziale, imponendo dunque a ciascuna delle parti del rapporto di agire preservando le ragioni dell'altra. A tal riguardo, consta l’esistenza di giurisprudenza di merito a favore della configurabilità di un obbligo di rinegoziazione del contratto quale corollario del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto medesimo.

     

    Nei contratti di durata ciò può tradursi in un diritto-dovere di rinegoziare e, dunque, di cooperare, rendendosi disponibili alla modificazione del contratto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un contratto ragionevolmente aderente alla concreta realtà del mercato inviti l’altra a rinegoziare.

    2.3. Impossibilità per factum principis

    Da ultimo, ove la prestazione sia direttamente impedita dai provvedimenti legislativi intrapresi dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, può altresì configurarsi la fattispecie della cd. impossibilità sopravvenuta per factum principis.

     

    Il factum principis è definito quale causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione derivante da un sopravvenuto atto o provvedimento della pubblica autorità (es. l’obbligo si sospendere le attività produttive e commerciali).

     

    È bene sottolineare che il factum principis non basta, di per sé solo, a giustificare l’inadempimento e a liberare l’obbligato inadempiente da ogni responsabilità. Perché tale effetto estintivo si produca è necessario che l’ordine o il divieto dell’autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell’obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, il che vuol dire che, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per vincere e rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.

     

    Trattandosi di un’impossibilità oggettiva, non occorrerà valutare la ricorrenza dei caratteri propri dell’impossibilità, ma si applicheranno direttamente le norme sull’impossibilità sopravvenuta (cfr. par. 2.1).

    3. L’intervento del legislatore

    Al fine di facilitare l’attuazione dei rimedi azionabili ove, in ragione delle misure intraprese dal Governo per contrastare il diffondersi del virus, non fosse possibile adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, il legislatore ha deciso di intervenire anche in materia di contratti commerciali.

    3.1. Impossibilità sopravvenuta ex lege

    3.1.1. Biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

    Ai sensi dell’articolo 88 del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il legislatore ha statuito che “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.

     

    Pertanto, in tali ipotesi, gli acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di efficacia del suddetto decreto legislativo ovvero di successivi decreti che dovessero comportare l’impossibilità di utilizzare il titolo di acquisto, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. Una volta verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, il soggetto organizzatore dell’evento provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

     

    3.1.2. Titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici

     

    Ai sensi dell’articolo 88-bis del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (il “Decreto Cura Italia”), il legislatore ha statuito che “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico” ove stipulati da soggetti che versano in particolari condizioni tassativamente elencate nel suddetto articolo[1] (i “Soggetti Legittimati”).

     

    In tali ipotesi, i Soggetti Legittimati comunicano al vettore, alla struttura ricettiva ovvero all'organizzatore di pacchetti turistici, entro 30 giorni[2], il ricorrere di una delle situazioni di impossibilità allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio, la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nel caso in cui il titolo di viaggio o soggiorno fosse stato acquistato per partecipare a eventi di qualsivoglia natura, allegando altresì la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nel suddetto articolo 88-bis. Il rimborso può essere richiesto anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

     

    Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

     

    Il citato articolo 88-bis prevede inoltre che:

    • il recesso possa essere esercitato dal vettore quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi 30 giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
    • le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
    • gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati con i Soggetti Legittimati, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Inoltre, in deroga alle previsioni del codice del turismo, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
    • i Soggetti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Anche in tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Anche in questo caso, in deroga alle previsioni del codice del turismo, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

    Al di fuori dei casi di cui sopra, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all’articolo 88-bis in esame, ove instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche con riferimento a prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.

     

    L'emissione dei voucher previsti dall’articolo 88-bis assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

    3.2. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali

    L’articolo 91, comma 1, del Decreto Cura Italia ha inoltre previsto che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

     

    Pertanto, in altri termini, le misure emergenziali intraprese dal Governo e debitamente adottate e rispettate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia in atto, sembrerebbero assurgere per espressa previsione di legge a causa – comunque da valutare caso per caso – per limitare o addirittura escludere la responsabilità del debitore per eventuali ritardati o inadempimenti.

    3.3. Forza Maggiore e contratti con controparti estere

    In ultima istanza, il legislatore è altresì intervenuto anche in materia di contratti con controparti estere che prevedono clausole di forza maggiore le quali richiedono, a titolo di prova, certificazioni camerali. A tal riguardo, in ragione della situazione emergenziale, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto, con circolare del 25 marzo 2020 inviata a tutte le Camere di Commercio, invitando tali Camere di Commercio a rilasciare un’attestazione in lingua inglese relativa alla sussistenza di cause di forza maggiore per l’emergenza. In particolare, tali certificazioni:

    • riepilogano la normativa nazionale emanata in ragione dell’emergenza; e
    • attestano che la società richiedente ha denunciato alla Camera di Commercio competente di non essere in grado di adempiere alle proprie obbligazioni in ragione delle misure straordinarie ed urgenti intraprese dal Governo.

    Pur non trattandosi di certificazioni che concretamente certificano la sussistenza di cause di forza maggiore ex se, tali documenti possono costituire un valido ausilio nel comprovare che eventuali ritardi o inadempimenti siano dovuti all’emergenza epidemiologica.

     

     

     

     

     

    A cura di Dott.ssa Giulia D’Auria

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com.

     

     

     

    [1] In particolare, trattasi di soggetti: a) nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

     

    [2] Il termine di 30 giorni decorre, a seconda del caso, (a) dalla cessazione delle situazioni di cui all’art. 88-bis, comma 1, lettere da a) a d); (b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui all’art. 88-bis, comma 1, lettera e); (c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui all’articolo 88-bis, comma 1, lettera f).