La recente decisione del Tribunale di Padova (31 dicembre 2016) viene messa a raffronto con i pochi precedenti editi in tema di estensione degli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti a creditori finanziari non aderenti.
Il caso
Due società con un indebitamento prevalentemente nei confronti di banche e società di leasing hanno presentato congiuntamente domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale prevede una moratoria biennale per il pagamento del capitale ed una rimodulazione degli interessi.
Le società debitrici hanno chiesto l’estensione dell’accordo nei confronti di una banca dissenziente, mentre accordi ad hoc per il rientro dall’esposizione sono stati raggiunti con altre banche non aderenti.
Le questioni
L’art. 182-septies l.fall. prevede che gli effetti di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con altri creditori appartenenti ad una categoria omogenea e rappresentanti il 75% del valore dei crediti della categoria possano essere estesi a creditori finanziari non aderenti se, tra altri altre condizioni, possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Diverse questioni restano di incerta soluzione, tra cui quelle del necessario inserimento di tutti i creditori finanziari in categorie omogenee, i criteri da seguire per la valutazione di convenienza dell’accordo per i creditori non aderenti, l’eventualità che siano stipulati accordi separati con alcuni creditori finanziari rispetto all’accordo soggetto ad omologazione e estensione.
La decisione
Il Tribunale di Padova ha omologato l’accordo ed ha esteso gli effetti alla banca non aderente, valutando che essa sarebbe stata soddisfatta in misura non inferiore rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione fallimentare del patrimonio immobiliare delle società debitrici.
Non si ponevano nella fattispecie particolari questioni in termini di omogeneità della categoria, posto che si trattava di creditori chirografari e di proposta uniforme, salvo che per il fatto che dalla motivazione emerge che con alcune banche non aderenti sono stati raggiunti accordi separati per il rientro dall’esposizione.
Commento
La giurisprudenza ha sinora fatto emergere solo sporadici casi di applicazione dell’art. 182-septies l.fall., a quasi due anni dall’introduzione della disposizione nel giugno 2015:
Per quanto riguarda il criterio della convenienza dell’accordo per i creditori non aderenti, entrambe le decisioni sono allineate con quella del Tribunale di Padova, individuando l’alternativa nella liquidazione fallimentare. In merito alla classificazione di tutti i creditori finanziari in categorie omogenee, emerge dalla motivazione di entrambe le decisioni che ciò era stato in effetti previsto dal debitore, anche se la banca non aderente rientrava solo in alcune di esse. Su questo aspetto si deve confermare che non vi è alcuna necessità di integrale classificazione, come nel concordato, posto che (i) la legge lo richiede solo per quanto riguarda il requisito dell’adesione del 75% degli altri creditori appartenenti alla stessa categoria e (ii) per ogni altro aspetto l’accordo di ristrutturazione dei debiti può prevedere trattamenti differenziati per ciascun creditore che abbia aderito all’accordo. In un caso seguito dallo Studio, in cui l’omologazione è stata concessa dal Tribunale di Vicenza, le categorie sono state limitate alle banche aventi posizione ed interessi omogenei rispetto a quelle interessate dall’estensione ex art. 182-septies l.fall. (una peculiarità dell’accordo era anche di prevedere espressamente la facoltà di adesione successiva dei creditori che non lo avevano inizialmente sottoscritto).
Un aspetto messo in luce dalla decisione del Tribunale di Padova riguarda la stipulazione di accordi ad hoc con alcuni creditori finanziari, che il debitore scelga di non inserire nell’accordo di cui chiede l’omologazione. Potrebbe in effetti porsi in dubbio che tali creditori siano qualificabili come «non aderenti», posto che l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. può essere costituito anche da un fascio di accordi separati che il debitore consideri poi unitariamente dal punto di vista degli effetti ai fini dell’omologazione. L’unico limite ad una selezione da parte del debitore degli accordi in questo senso sembra peraltro potersi riconoscere solo nel caso in cui ciò abbia l’effetto di alterare i requisiti di legge per l’omologazione ovvero l’estensione ai non aderenti.
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