Il Tribunale di Reggio Emilia (9 luglio 2018), in sede di opposizione allo stato passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ha deciso che i crediti relativi agli obblighi di versamento di decimi del capitale vanno assunti al rango prededucibile al momento in cui essi vengono richiamati
Una società cooperativa è socia di una società progetto avente come scopo la realizzazione di un tratto autostradale. Al momento della costituzione della società progetto, una società per azioni, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, il capitale sociale è stato integralmente sottoscritto e parzialmente versato, prevedendo che i residui decimi sarebbero stati richiamati in più tranches in corrispondenza alle esigenze finanziarie della società.
Nella c.d. fase amministrativa della verifica del passivo i decimi di capitale sottoscritti, ma ancora da richiamare, sono stati qualificati dal Commissario Liquidatore quali crediti chirografari.
La società di scopo, assistita da Nctm, ha quindi proposto opposizione allo stato passivo insistendo per il riconoscimento della prededuzione.
La pronuncia in esame pone la questione – inedita – della qualificazione del rango concorsuale del credito per versamenti di capitale sociale, sottoscritti anteriormente all’apertura di una procedura concorsuale del socio tenuto a tali versamenti e richiamati in corso della stessa.
Il Tribunale, pur formalmente rigettando le opposizioni, ha riconosciuto che i crediti, da riconoscersi al rango chirografario in funzione della sottoscrizione del capitale sociale, acquistano invece rango prededucibile al momento in cui essi vengono richiamati dalla società nel corso della procedura concorsuale del socio.
In motivazione il Tribunale rileva che si tratta di crediti sorti in occasione della procedura (poiché appunto il richiamo viene effettuato dopo l’apertura della stessa) nonché funzionali alla procedura, in quanto il versamento dei richiami consente la conservazione della qualità di socio e la valorizzazione della partecipazione nell’attivo.
La pronuncia, a quanto consta, rappresenta la prima decisione di merito sul punto (preceduta in senso sostanzialmente conforme solo da un decreto di esecutività dello stato passivo reso nel 2017, dal Tribunale di Verona, nei confronti della stessa società creditrice, nella procedura di amministrazione straordinaria di altro socio).
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la prededucibilità del credito, benché subordinatamente al richiamo dei decimi di capitale non versati.
La motivazione si presta comunque al rilievo critico sotto il profilo che il credito andava in realtà ammesso al passivo in prededuzione in quanto (i) il contratto sociale è un contratto sinallagmatico e di durata nel quale i crediti da conferimenti sono ricollegati alla prosecuzione del contratto da parte della procedura, (ii) il diritto delle società impone in ogni caso che i versamenti del capitale siano eseguiti integralmente, e (iii) l’ammissione in prededuzione non avrebbe comportato l’obbligo di versare integralmente il capitale sociale in un’unica soluzione, restando comunque il credito soggetto ai termini suoi propri di esigibilità in conseguenza dei richiami futuri.
Al di là dei diversi percorsi argomentativi, la decisione del Tribunale ha comunque riconosciuto, da un punto di vista sostanziale, che il socio sottoposto a procedura concorsuale, se intende mantenere la partecipazione sociale, deve eseguire integralmente i versamenti del capitale, che costituiscono crediti prededucibili sottratti al concorso con gli altri creditori.
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