Riferimenti idonei ad identificare la normativa o la sentenza da commentarsi: Sentenza TAR Abruzzo del 12 aprile 2022, n. 127
Cos’è successo
La società ricorrente aveva progettato la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno precedentemente utilizzato come cava nella Regione Abruzzo. Al fine di valutare l'impatto ambientale del progetto, la società ha sottoposto il progetto alla valutazione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), coinvolgendo il Servizio Valutazioni ambientali e il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo (CCR-VIA), ricevendo un provvedimento negativo.
La società ha deciso di impugnare sia la nota emessa dal CCR-VIA sia il giudizio allegato alla nota, insieme ad altri atti correlati, tra cui il parere espresso dalla Provincia di Teramo e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. La ricorrente ha contestato vari motivi, tra cui la distorsione dei fatti e della documentazione relativi all'area e allo studio preliminare ambientale, nonché l'applicazione errata di norme riguardanti il procedimento di screening VIA.
Inoltre, la società ha sostenuto che il CCR-VIA abbia adottato provvedimenti privi di ragionevolezza, logicità, chiarezza espositiva e chiarezza nei presupposti, violando principi come la proporzionalità, il buon andamento dell'amministrazione e il principio di precauzione comunitario. Un altro motivo di impugnazione riguardava il mancato rispetto dell'art. 10-bis della legge 241/1990, che prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Il TAR Abruzzo ha dichiarato fondati i primi tre motivi di ricorso, che sono stati valutati congiuntamente, e ha assorbito il quarto motivo, che evidenziava un vizio formale nel procedimento. Il tribunale ha ribadito il ruolo del processo di valutazione di assoggettabilità a VIA nel valutare gli effetti dell'attività sull'ambiente, garantendo al contempo una certa celerità. Tuttavia, ha ritenuto che i criteri seguiti dal CCR-VIA non fossero conformi alle disposizioni normative di riferimento.
Il giudice amministrativo ha analizzato le problematiche sollevate dalla ricorrente e ha riconosciuto la mancanza di giustificazione, l'automatismo formale e un grado di approssimazione inadeguato nelle argomentazioni del CCR-VIA. Questo comportamento amministrativo è stato considerato contrario alle disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente, nonché ai principi generali del diritto amministrativo sollevati dalla ricorrente. Di conseguenza, il TAR ha annullato i provvedimenti.
Perché è importante
La decisione del TAR Abruzzo ha evidenziato un approccio inadeguato nella valutazione degli impatti ambientali di un progetto, rispetto a quanto presentato nello studio preliminare ambientale. In particolare, si è notato che la considerazione dell'area come "agricola di pregio" è stata basata su valutazioni approssimative e astratte, senza un'analisi approfondita dei documenti presentati o una verifica concreta delle caratteristiche dell'area. Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'area era stata utilizzata come cava di argilla per trent'anni, rendendo i terreni infertili dal punto di vista agricolo e privi delle supposte qualità pregiate.
Inoltre, è stata criticata la presunta interferenza dei pannelli fotovoltaici con la fascia di rispetto del fiume e il ciclo vitale degli uccelli selvatici, senza fornire una motivazione adeguata, violando così le disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente e i principi di buona amministrazione.
La decisione del TAR Abruzzo solleva alcune considerazioni importanti per il mercato energetico. Innanzitutto, sottolinea che la valutazione ambientale tramite lo Screening VIA, pur essendo volta a garantire rapidità, non deve condurre all'approssimazione, in quanto ciò sarebbe contrario ai principi di buon governo e alla libertà di iniziativa economica privata, gravando ingiustamente sulle imprese. Inoltre, si evidenzia l'importanza di una valutazione specifica e concreta del sito interessato per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in un'area agricola di pregio, al fine di giungere a una valutazione completa dell'impatto ambientale del progetto.
Infine, si solleva l'importanza della comunicazione dei motivi ostativi da parte dell'autorità competente in un procedimento amministrativo, consentendo così all'istante di integrare la richiesta con documentazione più approfondita. Il TAR ha sostenuto che la mancanza di documentazione non può essere considerata di per sé un "ulteriore impatto significativo" e dovrebbe essere seguita da una richiesta di integrazione documentale prima di giungere a una valutazione completa dell'assoggettabilità del progetto alla VIA. Questo sottolinea il principio generale che richiede all'autorità competente di comunicare tutti i motivi che ostacolano l'accettazione dell'istanza presentata, consentendo un giudizio completo ed efficace.