Lo scorso 18 aprile 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 49/2026 che ha convertito con emendamenti in legge il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “DL Bollette”). L’articolo 4 del citato provvedimento introduce disposizioni per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, intervenendo sulla bacheca di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021 (“Bacheca PPA”) nonché sul ruolo del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”) quale garante di ultima istanza, prevedendo altresì l’intervento di SACE S.p.A.
Tali novità integrano quanto già previsto dal decreto n. 152 del 20 giugno 2025 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 28, comma 2 e 2-bis, del D. Lgs. 199/2021, che ha fornito specifici indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”) per la costituzione e l’avvio di un mercato organizzato dedicato alla negoziazione dei PPA (“MPPA”) e ha definito i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE possa assumere il ruolo di garante di ultima istanza dei PPA negoziati sul MPPA.
Tra il mese di luglio e il mese di agosto 2025, GME e GSE hanno avviato e concluso due consultazioni aventi ad oggetto, rispettivamente (i) la proposta di modello di funzionamento del MPPA (“Modello di Funzionamento”) e (ii) la proposta di regole operative per la qualifica dei soggetti che intendono partecipare al MPPA e per la disciplina della garanzia di ultima istanza del GSE (“Regole Operative”). Nonostante entrambe le consultazioni siano state chiuse, il modello di funzionamento e le Regole Operative non sono ancora state ufficialmente pubblicate.
La nuova sezione della Bacheca PPA
Ai sensi del regolamento pubblicato dal GME (“Regolamento Bacheca”), la Bacheca è suddivisa in 3 diversi comparti: comparto annunci, comparto registrazione contratti ecomparto energy release.
Nell’ambito del comparto annunci, gli operatori interessati a proporre ovvero a ricercare contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine possono pubblicare, in forma anonima e non vincolante, i propri annunci. Tra le altre caratteristiche che i contratti oggetto di detti annunci dovranno rispettare, ai sensi delle disposizioni tecniche di funzionamento della Bacheca PPA pubblicate dal GME, vi è anche quello di avere una durata non inferiore a 5 anni.
L’articolo 4, comma 1, del DL Bollette prevede che la Bacheca PPA sia adeguata mediante l’introduzione di una nuova sezione dedicata specificatamente alla stipula di contratti che, dal lato della domanda, (i) dovranno avere durata non inferiore a 3 anni e (ii) potranno essere negoziati anche in forma aggregata, in funzione dell’ubicazione, del profilo dei consumi ovvero dell’appartenenza a settori merceologici. Dal lato offerta, invece, l’energia elettrica scambiata ai sensi di detti contratti non dovrà essere o divenire oggetto di contrattualizzazione nell’ambito di meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
I suddetti contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della Bacheca PPA – anche con il supporto del GSE – e sono soggetti all’obbligo di registrazione sulla Bacheca PPA.
L’estensione del ruolo del GSE quale garante di ultima istanza
L’articolo 4, comma 2, del DL Bollette, prevede che le parti possono chiedere al GSE l’assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione anche ai contratti sottoscritti per il tramite della nuova sezione della Bacheca PPA. A tal fine, il GSE dovrà individuare forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell’ambito delle tipologie di contratti definite, anche avvalendosi della società SACE S.p.A.
In particolare, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse economiche destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all’articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare a favore del GSE garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Bollette, il MASE, di concerto con il MEF, dovrebbe approvare le regole operative, proposte dal GSE, per l’attuazione di quanto fino ad ora esposto con riferimento, inter alia, ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l’accesso alla garanzia di ultima istanza nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza (“Nuove Regole Operative”).
I requisiti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza
Occorre anzitutto ricordare che il Modello di Funzionamento e le Regole Operative prevedono dei requisiti soggettivi per la partecipazione al Mercato Elettrico e per l’assunzione da parte del GSE del ruolo di garante di ultima istanza nel MPPA particolarmente onerosi.
Infatti, tutti i partecipanti al MPPA, oltre ad essere imprese attive presso la competente camera di commercio ed avere un rating non inferiore al c.d. investment grade, dovranno:
ottenere la qualifica di operatori di mercato ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico (GME), soddisfacendone tutti i relativi requisiti;
essere “balance responsible party” di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o autorizzati, se venditori (GSE);
essere “balance responsible party” di uno o più punti di prelievo come definito nel TIT, se acquirenti (GSE).
Come già evidenziato, detti requisiti e gli oneri (anche in termini professionali e di strumenti di garanzia) correlati per partecipare al Mercato Elettrico e, quindi al MPPA, potrebbero costituire un ostacolo all’accesso alla garanzia di ultima istanza fornita dal GSE sia per le società di progetto che normalmente detengono gli impianti di produzione sia per i clienti finali energivori.
Tuttavia, la Bacheca PPA e la possibilità di accedere a detto strumento di garanzia fornito dal GSE anche per i contratti stipulati per il tramite della stessa potrebbero consentire di superare tale ostacolo.
Ciò, in quanto, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Bacheca PPA del GME, possono essere ammessi alla Bacheca PPA i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza, senza che siano previsti ulteriori e diversi requisiti e/o il rilascio di particolari strumenti di garanzia a favore del GME come nel caso di adesione al Mercato Elettrico e al MPPA.
Una importante novità
La novità introdotta dall’articolo 4 del DL Bollette potrebbe, dunque, rappresentare un importante strumento per il superamento degli ostacoli – quantomeno sotto il profilo dei requisiti soggettivi – che parevano precludere l’accesso al MPPA e alla garanzia di ultima istanza del GSE, consentendo anche ai soggetti privi dei requisiti ivi previsti di beneficiare di tale meccanismo di garanzia.
Nondimeno, per il tramite della Bacheca PPA, sembrerebbero potersi sottoscrivere esclusivamente contratti di compravendita fisica di energia elettrica, con esclusione dei contratti virtuali (c.d. virtual PPA) i quali, alla luce del crescente rilievo che stanno assumendo nella prassi di mercato, si ritiene che debbano parimenti poter accedere a tale strumento di garanzia.
Sarà, pertanto, necessario attendere la pubblicazione delle Nuove Regole Operative – ovvero la revisione di quelle già sottoposte a consultazione – al fine di verificare se le facilitazioni all’accesso allo strumento di garanzia appena esposte siano effettivamente assecondate dal regolatore e, dunque, se i nuovi requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla Bacheca PPA consentiranno un effettivo utilizzo dello strumento, in linea con l'obiettivo di promuovere la contrattazione a lungo termine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte delle imprese.