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    10.03.2026

    Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: le disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico


    A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” e poi ribattezzata definitivamente “Decreto Bollette”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “Decreto”), recante plurime e rilevanti novità normative e regolatorie per il settore energetico.

    Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy prosegue l’analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche (gli altri interventi sono disponibili al seguente link).

    In questa analisi ci concentriamo sulle misure fiscali del Decreto e in particolare su quelle relative all'aliquota IRAP applicabile agli operatori del settore energetico.

    ***

     

    Incremento temporaneo dell'aliquota IRAP

    In particolare, l’art. 3 del Decreto – rubricato “Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico” – dispone, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP prevista dall’art. 16, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/97 istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stessa. 

    La maggiorazione trova applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano in via prevalente talune attività riconducibili al comparto energetico, individuate mediante specifici codici ATECO elencati nella Tabella 1 allegata al Decreto (meglio individuati nel prosieguo).

    Dal punto di vista operativo, l’intervento comporta di fatto:

    • l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 3,9% al 5,9% per la generalità dei soggetti passivi interessati;

    • l’aumento dal 4,2% al 6,2% dell’aliquota applicata dalle imprese concessionarie, diverse da quelle operanti nella costruzione e gestione di autostrade e trafori.

       

    Decorrenza

    La maggiorazione, espressamente temporanea e non strutturale, trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 

    Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’incremento sarà quindi operativo dal 1° gennaio 2026.

     

    Ambito soggettivo e criterio della prevalenza

    Il perimetro applicativo soggettivo della maggiorazione è individuato sulla base di un criterio della “prevalenza”, e cioè delineato con riferimento allo svolgimento “prevalente” di attività economiche che devono essere riconducibili ai seguenti macrosettori individuati dalla Tabella 1 allegata al Decreto:

    • Attività estrattive (Sezione B): 

      • 06 - estrazione di petrolio greggio e gas naturale; 

      • 09.1 - attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale;

    • Attività manifatturiere (Sezione C): 

      • 19.2 – fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili;

    • Fornitura di energia elettrica e gas (Sezione D): 

      • 35.1 - Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; 

      • 35.2 - Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte; 

      • 35.4 - Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale;

    • Trasporto e magazzinaggio (Sezione H): 

      • 49.50.1 - Trasporto mediante condotte di gas.

    In mancanza di ulteriori chiarimenti attuativi o di criteri espressamente definiti dal legislatore (eventualmente già in fase di conversione in legge), la nozione di "prevalenza" dovrà verosimilmente essere ricostruita facendo riferimento a parametri oggettivi, quali il volume dei ricavi ovvero il valore della produzione rilevante ai fini IRAP. In coerenza con l’impianto del tributo regionale, appare dunque ragionevole ritenere che il criterio dirimente possa essere individuato nel peso percentuale del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche rispetto al totale.

    Un profilo di particolare interesse riguarda le imprese che, oltre alle attività ricomprese nei codici ATECO individuati dal Decreto, esercitino anche attività ulteriori estranee al perimetro energetico. Dalla formulazione letterale della norma sembrerebbe emergere che, in presenza di prevalenza dell’attività energetica, l’aliquota maggiorata si applichi sull’intera base imponibile IRAP e non soltanto sulla quota del valore della produzione netta riconducibile al segmento prevalente. 

    Un’interpretazione di tal genere, ove confermata in sede di prassi, potrebbe generare non trascurabili profili di complessità applicativa, specie per i gruppi multi-business, per le utility verticalmente integrate e per le società caratterizzate da attività miste, nelle quali la delimitazione del perimetro energetico - ai fini della verifica della prevalenza - potrebbe non risultare sempre agevole, soprattutto in presenza di attività tra loro funzionalmente integrate o di modelli organizzativi che non consentono una netta separazione dei flussi economici. Ne deriverebbero infatti potenziali criticità sia nella fase di qualificazione soggettiva sia nella pianificazione degli impatti fiscali complessivi.

     

    Impatto sugli acconti: rideterminazione con metodo storico

    Un aspetto di particolare rilievo operativo della nuova previsione normativa riguarda il coordinamento con il meccanismo di determinazione degli acconti secondo il metodo storico. Il comma 2 dell’art. 3 stabilisce infatti che, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata come se l’aliquota maggiorata fosse già applicabile.

    In termini sostanziali, ciò comporta un’anticipazione dell’onere fiscale già in sede di acconto 2026, con effetti immediati sulla liquidità e sulla pianificazione finanziaria delle imprese interessate. L’aggravio fiscale si manifesterà dunque prima della liquidazione del saldo, permettendo di fatto al Ministero dell’Economia di incassare le risorse già nelle prossime scadenze di giugno e novembre 2026, ed incidendo in misura significativa sui soggetti caratterizzati da elevati valori della produzione e da strutture capital intensive.

     

    Destinazione del gettito e meccanismo redistributivo

    La disposizione in commento delinea e si inserisce in una più ampia strategia di redistribuzione delle risorse interna al comparto energetico, utilizzando la leva fiscale dell’IRAP per finanziare una riduzione mirata degli oneri generali di sistema.

    Il Decreto prevede infatti che le risorse derivanti dall’incremento dell’aliquota siano integralmente destinate alla riduzione della componente ASOS della bolletta elettrica per le utenze non domestiche, con esclusione i) delle utenze relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione; ii) dei prelievi che beneficino del regime tariffario speciale ex art. 29 del D.L. 91/2014 e iii) delle utenze iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell’art. 3 del D.L. 131/2023. 

    Il beneficio non ha quindi carattere assoluto, ma è rivolto al tessuto produttivo intermedio che non beneficia dei regimi agevolativi riservati ai grandi consumatori energivori e ai grandi distretti industriali e che, in termini proporzionali, sopporta un’incidenza significativa degli oneri generali di sistema.

    In questi termini, si viene dunque a configurare un meccanismo di riallocazione interna al sistema energetico, poiché una quota del maggior gettito fiscale proveniente dagli operatori della filiera energetica viene destinata a ridurre il costo dell’energia per le imprese del tessuto produttivo non energivoro, con l’obiettivo dichiarato di attenuare strutturalmente il peso degli oneri generali di sistema.

    Sotto il profilo sistemico, la misura si colloca in una logica di riequilibrio interno alla filiera energetica, mirando ad intercettare una quota dei margini potenzialmente conseguiti in taluni segmenti del comparto, per destinarla al contenimento dei costi energetici sostenuti dalle imprese meno tutelate rispetto alla volatilità dei mercati.

    Benché la disposizione non qualifichi espressamente la maggiorazione quale “contributo di solidarietà”, la struttura dell’intervento – circoscritto a un determinato settore e finalizzato alla redistribuzione di risorse all’interno dello stesso – richiama e presenta evidenti analogie, sotto il profilo sostanziale, con precedenti misure di prelievo settoriale orientate a finalità redistributive.

    Resta tuttavia da verificare, anche alla luce dei futuri chiarimenti interpretativi e applicativi, se l’impianto normativo riuscirà a coniugare e contemperare l’obiettivo di equità con l’esigenza di garantire certezza e stabilità del quadro fiscale. In particolare, occorrerà valutare se l’incremento temporaneo dell’aliquota IRAP possa incidere sulle decisioni di investimento e sulla prevedibilità del carico tributario per gli operatori del comparto, soprattutto in un settore caratterizzato da elevata intensità di capitale e da orizzonti di pianificazione di medio-lungo periodo.

     

    Considerazioni preliminari

    Il nuovo assetto normativo impone, di fatto, alle imprese potenzialmente interessate un’attenta e tempestiva attività di analisi interna. In particolare, appare essenziale procedere ad una verifica puntuale del proprio inquadramento ATECO, anche alla luce delle attività effettivamente esercitate e della loro incidenza economica, nonché ad un’analisi tecnica dei criteri di determinazione della “prevalenza”, con specifico riferimento all’incidenza del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche.

    Parallelamente, dovranno essere valutati con anticipo gli impatti economico-finanziari derivanti dall’incremento dell’aliquota, anche tenendo conto della rideterminazione degli acconti 2026 secondo il metodo storico, che comporterà un’anticipazione del maggiore carico fiscale. 

    In tale contesto, un approccio preventivo e strutturato potrebbe consentire di mitigare i rischi fiscali e di carattere interpretativo, presidiare i profili di compliance e integrare coerentemente e tempestivamente – seppur temporaneamente - i nuovi e maggiori oneri nel processo di pianificazione fiscale e finanziaria, in un contesto regolatorio in evoluzione, peraltro passibile di modifiche in fase di conversione in legge del decreto-legge.

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