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    12.05.2022

    Decreto Legislativo 170/2021: gli ultimi aggiornamenti in materia di contratti con i consumatori


    1. Introduzione

    Lo scorso novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 25 novembre 2021) il Decreto Legislativo n. 170 del 4 novembre 2021 (il “Decreto 170”)[1].

     

    Il Decreto 170 è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni (la “Direttiva”)[2] ed è intervenuto sul Capo I, Titolo III, Parte IV del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il “Codice del Consumo”).

     

    In particolare, gli articoli da 128 a 134 del Codice del Consumo sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 128 a 135-septies.

     

    I menzionati nuovi articoli introducono modifiche, in taluni casi rilevanti, alla previgente normativa in materia di conformità dei beni di consumo.

     

     

    1. Perimetro di applicazione

    Le disposizioni del Decreto 170 si applicano a contratti per la vendita di beni mobili materiali da parte di un venditore[3] ad un consumatore[4] (“B2C”), conclusi sia in forma tradizionale che online.

     

    Rientrano nel perimetro di applicazione del Decreto 170 anche i contratti B2C per la vendita di beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi, con un contenuto digitale[5] o un servizio digitale[6] ove la mancanza di tali contenuti o servizi impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, indipendentemente dalla circostanza che detti contenuti o servizi siano forniti da venditore stesso o da terzi (i “Beni con Elementi Digitali”).

     

     

    1. Le principali novità introdotte dai nuovi articoli del Codice del Consumo

    Di seguito si riporta un excursus sintetico delle principali novità introdotte dal Decreto 170.

     

    3.1 Requisiti di conformità (articolo 129 del Codice del Consumo)

     

    I requisiti di conformità dei beni oggetto del contratto di vendita vengono suddivisi dalle nuove disposizioni in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi[7].

     

    Il bene venduto è considerato conforme al contratto di vendita ove dotato sia dei requisiti soggettivi sia dei requisiti oggettivi.

     

     3.2 Mancanza dei requisiti di conformità oggettivi (articolo 130 del Codice del Consumo[8])

     

    Ai sensi delle nuove disposizioni, ove il bene venduto sia privo dei requisiti oggettivi, il venditore non potrà più esonerarsi da responsabilità eccependo che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.

     

    Sarà infatti necessario provare che il consumatore sia stato “specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità” e che “il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.”.

     

    3.3 Aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali (articolo 130 del Codice del Consumo[9])

     

    In relazione ai Beni con Elementi Digitali le nuove disposizioni prevedono che il venditore debba fornire al consumatore gli aggiornamenti (anche di sicurezza) necessari a mantenere la conformità dei beni venduti:

    • qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto o del servizio digitale, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi avuto riguardo ad una serie di indici (quali tipo e finalità dei beni venduti, circostanze e nature del contratto);
    • qualora il contratto di vendita preveda una fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale, per periodi di tempo determinati sulla base della durata del predetto contratto di vendita (inferiore o superiore a 2 anni).

    3.4Mancata installazione degli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali da parte del consumatore (articolo 130 del Codice del Consumo[10])

     

    Ai sensi delle nuove disposizioni, qualora sia il consumatore a non installare (entro un congruo termine) gli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali forniti dal venditore, quest’ultimo non sarà responsabile per difetti derivanti (esclusivamente) dalla mancata installazione dell’aggiornamento laddove:

    • il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione; e
    • la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore.

    3.5 Limitazioni e impedimenti all’uso del bene venduto (articolo 132 del Codice del Consumo)

     

    Le nuove disposizioni introducono una tutela espressa del consumatore laddove l’uso del bene venduto sia impedito o limitato a causa di una restrizione derivante dalla violazione di diritti di terzi (in particolare di diritti di proprietà intellettuale). In tali casi, infatti, ferme restando le disposizioni in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto previste dal nostro ordinamento, il consumatore potrà avvalersi anche degli usuali rimedi per difetti di conformità del bene.

     

     3.6 Diritto di regresso (articolo 134 del Codice del Consumo)

     

    Ai sensi delle nuove disposizioni non è più espressamente prevista la possibilità derogare al diritto di regresso del venditore finale nei confronti degli altri soggetti della catena distributiva[11].

     

    3.7 Presunzione di esistenza dei difetti (articolo 135 del Codice del Consumo)

     

    Le nuove disposizioni estendono – da 6 mesi ad 1 anno – il periodo di presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna (salvo che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene venduto o del difetto rilevato).

     

    È stato inoltre eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare l’esistenza di difetti del bene venduto entro 2 mesi dalla scoperta a pena di decadenza, previsto ai sensi della previgente disciplina (vecchio articolo 132 del Codice del Consumo).

     

    3.8 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di beni (articolo 135 quater del Codice del Consumo)

     

    In relazione a contratti conclusi per una pluralità di beni le nuove disposizioni prevedono che in presenza di un difetto di conformità riguardante solo uno (o alcuni dei beni forniti) nell'ambito del contratto e laddove vi sia motivo per la risoluzione del contratto, il consumatore potrà risolvere l’intero contratto ove non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da difetti di conformità.

     

     3.9 Garanzia convenzionale (articolo 135 quinquies del Codice del Consumo)

     

    Ai sensi delle nuove disposizioni la garanzia convenzionale (se fornita) dovrà essere resa disponibile al consumatore su supporto durevole[12] e al più tardi al momento della consegna dei beni.

     

     La garanzia convenzionale deve, in linea con quanto già previsto dalla previgente disciplina, essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue e deve includere:

    • una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
    • il nome e l'indirizzo del garante;
    • la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia convenzionale;
    • la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia convenzionale;
    • le condizioni della garanzia convenzionale.

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Diletta Avaro.

     

     

     

     

     

    [1] Il Decreto 170 reca “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.”.

    [2] La Direttiva modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE e abroga la Direttiva 1999/44/CE.

    [3] A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera c) del Codice del Consumo, il “venditore” è definito come: “qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo [i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore], ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro  della sua attività e quale  controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”.

    [4] A norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, il “consumatore” è definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.”.

    [5] A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera g) del Codice del Consumo, un “contenuto digitale” è definito come “dati prodotti e forniti in formato digitale”.

    [6] A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo, un “servizio digitale” è definito come “1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati.”.

    [7] In particolare, a norma dell’articolo 129, comma 2, del Codice Consumo sono requisiti soggettivi: (a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità previsti nel contratto di vendita, oltreché la sussistenza della funzionalità, della compatibilità, dell’interoperabilità e delle altre caratteristiche previste dal contratto di vendita; (b) l’idoneità ad ogni  utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questo portato a conoscenza del venditore entro la conclusione del contratto di vendita e che sia stato accettato dal venditore; (c) la circostanza che il bene sia fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche inerenti all'installazione, e gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita. Sono invece requisiti oggettivi, a norma dell’articolo 129, comma 3, del Codice Consumo: (a) l’idoneità agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; (b) se applicabile, la sussistenza delle qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; (c) se applicabile, la circostanza che il bene sia consegnato insieme agli accessori, ivi inclusi l’imballaggio e le istruzioni, anche inerenti all'installazione, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; (d) la circostanza che il bene sia consegnato nelle quantità previste e sia dotato delle qualità e delle altre caratteristiche (anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene e le eventuali dichiarazioni pubbliche relative.

    [8] Articolo 130, comma 4, del Codice del Consumo.

    [9] Articolo 130, comma 2, del Codice del Consumo.

    [10] Articolo 130, comma 3, del Codice del Consumo.

    [11] Potrebbe però desumersi che la deroga sia ancora possibile visto il considerando 63 della Direttiva (secondo cui le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali) e il disposto del nuovo articolo 135 sexies del Codice del Consumo (che prevede la sanzione della nullità solo per quei patti che siano volti ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti a quest’ultimo dal Codice del Consumo).

    [12] A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera m) del Codice del Consumo, un “supporto durevole” è definito come: “ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.”.

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