Con la sentenza n. 9416 del 12 aprile 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione della proroga del sindaco dimissionario nell’espletamento delle proprie funzioni, inserendosi nel solco di un dibattito sul tema[1].
Il caso esaminato riguardava un’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata nei confronti degli amministratori e dei sindaci, per l’asserita inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Con riferimento al collegio sindacale, sia il Tribunale sia la Corte di Appello avevano ritenuto che le dimissioni rassegnate da due membri effettivi del collegio sindacale non avessero avuto effetto immediato, a causa della mancata accettazione dell’incarico da parte dei sindaci supplenti e la conseguente mancata ricostituzione dell’organo nel numero minimo di tre componenti. Era stata accolta, pertanto, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dei sindaci effettivi dal fallimento anche per il periodo successivo alle dimissioni, ritenute inefficaci.
I due sindaci si erano quindi rivolti alla Corte di Cassazione censurando la decisione di merito per aver erroneamente ritenuto che l’istituto della prorogatio fosse efficace anche dopo le dimissioni e fino alla successiva sostituzione.
Con riferimento alle società di capitali il nostro ordinamento non reca una specifica norma che disciplini la decorrenza degli effetti delle dimissioni dei componenti dell’organo di controllo in un caso quale quello qui in esame.
Il tema è invece espressamente regolato per quanto concerne l’organo amministrativo. L’art. 2385, comma 1, c.c., dispone infatti che “la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita”.
In assenza di apposita disciplina sul punto, si è dunque sviluppato un dibattito, nell’ambito della giurisprudenza di merito e in dottrina, in merito all’applicabilità in via analogica di tale norma nel caso in cui le dimissioni interessino un sindaco e non un amministratore.
Secondo certa giurisprudenza di merito[2] l’istituto della prorogatio non sarebbe applicabile all’ipotesi di dimissioni dei sindaci poiché, con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha previsto tale possibilità unicamente per l’ipotesi di cessazione dell’incarico dei sindaci dovuta a scadenza del termine. L’art. 2400, comma 1, c.c., infatti, prevede che “la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito”.
Sulla base del principio “ubi lex voluit dixit, ubi nolui tacuit”, dalla mancata menzione dell’ipotesi di dimissioni del sindaco discenderebbe una precisa scelta del legislatore e l’eccezionalità della relativa disciplina. Di conseguenza, in caso di dimissioni, l’effetto della cessazione della carica sarebbe immediato.
Si è inoltre ritenuto che la differente posizione degli amministratori (per cui opera l’istituto della prorogatio di cui all’art. 2385, comma 1, c.c. sopra richiamato), può ritenersi giustificata sulla base delle diverse funzioni ed esigenze di continuità sussistenti in capo all’organo amministrativo e all’organo di controllo.
Secondo questa prospettazione, è stato altresì affermato che l’organo amministrativo è chiamato a un impegno quotidiano e continuativo, per cui non sarebbe ipotizzabile uno stallo delle attività di cui è titolare; tale esigenza di continuità non sussisterebbe con riferimento al collegio sindacale, le cui funzioni possono essere espletate anche periodicamente, a scadenze pressoché predefinite e in relazione a determinati e specifici eventi societari[3].
Altra parte della giurisprudenza di merito[4], invece, ha sostenuto l’applicabilità in via analogica ai sindaci del regime della prorogatio degli amministratori di cui all’art. 2385, comma 1, c.c.
Tale giurisprudenza ha affermato, tra l’altro, che le medesime esigenze di continuità e stabilità rilevano per tutti gli organi sociali, incluso l’organo di controllo, al quale sono anche attribuiti poteri di ispezione e controllo da esercitarsi in modo costante, nonché funzioni da svolgersi in via d’urgenza.
Tale giurisprudenza di merito si conforma, peraltro, alla precedente giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora non sia possibile procedere all’automatica sostituzione del sindaco dimissionario con un supplente, tali dimissioni non possono ritenersi immediatamente efficaci dovendo invece trovare applicazione il regime della prorogatio[5].
La sentenza in commento non si limita a confermare il precedente orientamento della Suprema Corte ma offre altresì, a differenza del passato, una più chiara motivazione della tesi favorevole all’applicazione dell’istituto della prorogatio nel caso in esame.
In particolare, la Corte – dopo aver preso atto del dibattito sopra delineato sul tema, e sottolineato come nel caso di specie non si fosse perfezionato il subentro dei supplenti a seguito delle dimissioni dei sindaci – afferma la necessità di garantire un’esigenza di continuità sia per l’organo amministrativo che per quello di controllo.
Con particolare riferimento al collegio sindacale, la conferma di tale esigenza può rinvenirsi nell’art. 2397 c.c. il quale, dopo aver stabilito che l’organo si compone di tre o cinque membri effettivi, afferma che “devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti”.
Secondo la Corte, quindi, l’obbligatorietà della nomina dei sindaci supplenti esprime la necessità di mantenere la stabilità e la costanza nel funzionamento dell’organo di controllo in modo analogo a quanto l’art. 2385 c.c. stabilisce per il consiglio di amministrazione, con la conseguente applicabilità in via analogica del regime di proroga previsto da tale norma anche al collegio sindacale.
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[1] Pur pronunciandosi su una fattispecie anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, la Corte di Cassazione enuncia un principio di diritto attuale e rilevante, prendendo nettamente posizione a favore dell’applicabilità in via analogica dell’istituto della prorogatio previsto con riferimento all’organo amministrativo anche nel caso delle dimissioni dei sindaci, sulla base della medesima esigenza di continuità dei due organi.
[2] Tribunale Firenze, 8 giugno 2015; Tribunale Bari, 2 febbraio 2013.
[3] Tribunale Milano, 2 agosto 2010.
[4] Tribunale Roma, 4 luglio 2016; Tribunale Roma, 14 novembre 2012; Tribunale Roma, 8 ottobre 2012.
[5] Cassazione Civile, Sezione I, 4 maggio 2012, n. 6788; Cassazione Civile, Sezione I, 18 gennaio 2005, n. 941; Cassazione Civile, Sezione I, 9 ottobre 1986, n. 5928.